Art. 13.
L' articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di eta' e' subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.
La pensione e' riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto e' deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 luglio 1965, n.798 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
L' articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di eta' e' subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.
La pensione e' riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto e' deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 luglio 1965, n.798 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.