CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AC ANTONIO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1715/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Varese - . 21100 Varese VA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Dell'Agnolo 50100 Firenze FI
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi- Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 CATASTO-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 RADIODIFFUSIONI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400003995000, notificata il 27 febbraio 2024, per un importo complessivo di € 29.604,33, fondato su numerose cartelle relative a tributi locali ed erariali (TARSU, TARI, tributi comunali, imposte erariali).
A fondamento del ricorso il contribuente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità del preavviso di fermo. Richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. 346/2021; SS.UU. 5791/2008) secondo cui l'omessa notifica dell'atto precedente comporta la nullità dell'atto successivo. Eccepisce altresì la prescrizione quinquennale del credito tributario e delle sanzioni. Eccepisce infine il difetto di motivazione dell'atto. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documenti finalizzati a dimostrare l'avvenuta notifica degli atti di sua spettanza.
Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrare di Firenze in relazione all'omesso versamento dell'imposta di registro dovuta con la cartella di pagamento n. 0302023000399743000, relativo alla registrazione di un atto giudiziario, per un importo di € 532,00 a titolo d'imposta oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per complessivi € 709,27 e chiede il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente non ha depositato memorie di replica.
Nell'odierna camera di consiglio la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'AE di Catanzaro, costituendosi in giudizio ha dimostrato l'intervenuta notifica dell'atto di sua spettanza, vale a dire l'avviso di accertamento TDY01T201095/2020 relativo all'anno d'imposta 201. Dagli allegati emerge che l'Ufficiale postale in seguito alla temporanea assenza del destinatario ha: immesso in cassetta l'atto giudiziario spedito con raccomandata AG. 78844311156-5 di notifica dell'atto impositivo;
spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata 62893900884-3 e l'atto regolarmente ritirato dallo stesso ricorrente in data 06/07/2021.
Si tratta di tributo erariale per cui la prescrizione è di 10 anni.
L'AE delle entrate di Firenze pure ha prodotto la prova della notifica degli atti di sua spettanza: l'avviso di liquidazione correttamente notificato alla società ricorrente tramite raccomandata a/r, in data 14.10.2022 Ricorrente_1ed è stato ritirato direttamente dallo stesso in data 24.10.2022 (DOC. 4).
Infine, l'agenzia delle entrate e Riscossione ha dato prova della notifica degli atti di riscossione antecedenti al presente preavviso di fermo, tra cui due intimazioni di pagamento per oltre 100 mila euro, tutti ricevuti dal contribuente e notificati a mezzo posta.
Considerato che il ricorrente non ha contestato la legittimità delle notifiche effettuate dai vari enti, è chiaro che il ricorso deve essere integralmente rigettato sotto tale profilo.
Quanto infine al difetto di motivazione di cui il ricorrente lamenta non è un motivo di accoglimento del ricorso, essendo quello impugnato l'ennesimo atto di riscossione preceduto da numerosi atti entrati nella sfera di conoscenza del ricorrente, che è ben edotto del suo carico tributario.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.536,00 per compensi oltre accessori di legge in favore di ER e di euro 1188,00 per compensi, oltre accessori come per legge se dovuti, in favore dell' Agenzia delle Entrate di Firenze e di Catanzaro.
Catanzaro, 26 gennaio 2026
Il giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Emanuela Romano Avv.to Antonio Maccarone
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AC ANTONIO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1715/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Varese - . 21100 Varese VA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Dell'Agnolo 50100 Firenze FI
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi- Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 CATASTO-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 RADIODIFFUSIONI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003995000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400003995000, notificata il 27 febbraio 2024, per un importo complessivo di € 29.604,33, fondato su numerose cartelle relative a tributi locali ed erariali (TARSU, TARI, tributi comunali, imposte erariali).
A fondamento del ricorso il contribuente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità del preavviso di fermo. Richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. 346/2021; SS.UU. 5791/2008) secondo cui l'omessa notifica dell'atto precedente comporta la nullità dell'atto successivo. Eccepisce altresì la prescrizione quinquennale del credito tributario e delle sanzioni. Eccepisce infine il difetto di motivazione dell'atto. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documenti finalizzati a dimostrare l'avvenuta notifica degli atti di sua spettanza.
Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrare di Firenze in relazione all'omesso versamento dell'imposta di registro dovuta con la cartella di pagamento n. 0302023000399743000, relativo alla registrazione di un atto giudiziario, per un importo di € 532,00 a titolo d'imposta oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per complessivi € 709,27 e chiede il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente non ha depositato memorie di replica.
Nell'odierna camera di consiglio la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'AE di Catanzaro, costituendosi in giudizio ha dimostrato l'intervenuta notifica dell'atto di sua spettanza, vale a dire l'avviso di accertamento TDY01T201095/2020 relativo all'anno d'imposta 201. Dagli allegati emerge che l'Ufficiale postale in seguito alla temporanea assenza del destinatario ha: immesso in cassetta l'atto giudiziario spedito con raccomandata AG. 78844311156-5 di notifica dell'atto impositivo;
spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata 62893900884-3 e l'atto regolarmente ritirato dallo stesso ricorrente in data 06/07/2021.
Si tratta di tributo erariale per cui la prescrizione è di 10 anni.
L'AE delle entrate di Firenze pure ha prodotto la prova della notifica degli atti di sua spettanza: l'avviso di liquidazione correttamente notificato alla società ricorrente tramite raccomandata a/r, in data 14.10.2022 Ricorrente_1ed è stato ritirato direttamente dallo stesso in data 24.10.2022 (DOC. 4).
Infine, l'agenzia delle entrate e Riscossione ha dato prova della notifica degli atti di riscossione antecedenti al presente preavviso di fermo, tra cui due intimazioni di pagamento per oltre 100 mila euro, tutti ricevuti dal contribuente e notificati a mezzo posta.
Considerato che il ricorrente non ha contestato la legittimità delle notifiche effettuate dai vari enti, è chiaro che il ricorso deve essere integralmente rigettato sotto tale profilo.
Quanto infine al difetto di motivazione di cui il ricorrente lamenta non è un motivo di accoglimento del ricorso, essendo quello impugnato l'ennesimo atto di riscossione preceduto da numerosi atti entrati nella sfera di conoscenza del ricorrente, che è ben edotto del suo carico tributario.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.536,00 per compensi oltre accessori di legge in favore di ER e di euro 1188,00 per compensi, oltre accessori come per legge se dovuti, in favore dell' Agenzia delle Entrate di Firenze e di Catanzaro.
Catanzaro, 26 gennaio 2026
Il giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Emanuela Romano Avv.to Antonio Maccarone