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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 569/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 569/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.07.1960 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Parisi ( c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato l'1/2/2024, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione: “Accertare e dichiarare che il ricorrente era invalido in misura non inferiore all'80% dal 27.04.2023, data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in via subordinata, dalla data di verificazione dei presupposti medico legali accertata in corso di causa;
Conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore a corrispondere all'istante i ratei non corrisposti con decorrenza dalla domanda del
27.04.2023 o da data successiva accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese di lite e compensi difensivi oltre il 15% per spese generali, IVA e
CAP come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 5/7/2024; seguiva l'udienza del
21/11/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al dott. Persona_1 seguiva l'udienza del 23/9/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU medico-legale, con relazione peritale a firma del dott. Per_1
[...]
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa è emerso che in data 27/4/2023 avanzava domanda di Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 co. 8 dlgs.vo n. 503/1992. La domanda veniva respinta dall' con provvedimento del 13/6/2023 per insussistenza del requisito CP_1 sanitario ossia perché non riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80%. Avverso
Pag. 2 di 4 detto provvedimento il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell' in data 31/7/2023,che rigettava il ricorso con delibera n. 2334670 del 10/10/2023; CP_1 veniva così proposto l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. Si premette che per poter richiedere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.vo n. 503/1992, i lavoratori dipendenti del settore privato devono essere in possesso:
– del requisito sanitario, riconosciuto dall' , pari ad una invalidità non inferiore all'80%, CP_1
– del requisito amministrativo che è pari a 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini;
-del requisito contributivo con almeno 20 anni di contributi;
- dello stato inoccupazionale.
Per questa tipologia di pensionamento è prevista l'applicazione della finestra “mobile”, pari a
12 mesi per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L.
122/2010.
7. Nel caso di specie non risultano contestati il requisito anagrafico, contributivo e l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
8. In ordine al requisito sanitario, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente non ha Per_1 un'invalidità civile nella misura pari o superiore all'80%, così concludendo: “ A) Si ritiene che il signor NON sia invalido in misura almeno pari all'80% con Parte_1 riferimento alla riduzione della propria capacità lavorativa generica, valutabile sulla base delle tabelle emanate con D.M. 5 febbraio 1992 per l'accertamento dell'invalidità civile
(Corte di Cassazione: Sentenze n. 13495/2003 e n. 9081/2013).
B) Non sussiste quindi diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 1, comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992” (v. relazione peritale dott. pag. 12). Per_1
9. L'accertamento peritale compiuto dal dott. è privo di vizi tecnico-scientifici e Per_1 logici e per l'effetto le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie dal decidente.
10. Stante l'assenza del requisito sanitario per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, il ricorso deve ritenersi infondato e per l'effetto va rigettato.
Pag. 3 di 4
3. Le spese di lite
13. Le spese di lite seguono la soccombenza;
non sussistono i presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite della ricorrente;
stante la contumacia dell' CP_1 dichiara l'irripetibilità delle spese di lite da parte della ricorrente;
spese di CTU a carico della ricorrente liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
spese di CTU a carico della ricorrente liquidate con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 569/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.07.1960 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Parisi ( c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato l'1/2/2024, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione: “Accertare e dichiarare che il ricorrente era invalido in misura non inferiore all'80% dal 27.04.2023, data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in via subordinata, dalla data di verificazione dei presupposti medico legali accertata in corso di causa;
Conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore a corrispondere all'istante i ratei non corrisposti con decorrenza dalla domanda del
27.04.2023 o da data successiva accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese di lite e compensi difensivi oltre il 15% per spese generali, IVA e
CAP come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 5/7/2024; seguiva l'udienza del
21/11/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al dott. Persona_1 seguiva l'udienza del 23/9/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU medico-legale, con relazione peritale a firma del dott. Per_1
[...]
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa è emerso che in data 27/4/2023 avanzava domanda di Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 co. 8 dlgs.vo n. 503/1992. La domanda veniva respinta dall' con provvedimento del 13/6/2023 per insussistenza del requisito CP_1 sanitario ossia perché non riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80%. Avverso
Pag. 2 di 4 detto provvedimento il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell' in data 31/7/2023,che rigettava il ricorso con delibera n. 2334670 del 10/10/2023; CP_1 veniva così proposto l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. Si premette che per poter richiedere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs.vo n. 503/1992, i lavoratori dipendenti del settore privato devono essere in possesso:
– del requisito sanitario, riconosciuto dall' , pari ad una invalidità non inferiore all'80%, CP_1
– del requisito amministrativo che è pari a 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini;
-del requisito contributivo con almeno 20 anni di contributi;
- dello stato inoccupazionale.
Per questa tipologia di pensionamento è prevista l'applicazione della finestra “mobile”, pari a
12 mesi per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L.
122/2010.
7. Nel caso di specie non risultano contestati il requisito anagrafico, contributivo e l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
8. In ordine al requisito sanitario, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente non ha Per_1 un'invalidità civile nella misura pari o superiore all'80%, così concludendo: “ A) Si ritiene che il signor NON sia invalido in misura almeno pari all'80% con Parte_1 riferimento alla riduzione della propria capacità lavorativa generica, valutabile sulla base delle tabelle emanate con D.M. 5 febbraio 1992 per l'accertamento dell'invalidità civile
(Corte di Cassazione: Sentenze n. 13495/2003 e n. 9081/2013).
B) Non sussiste quindi diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 1, comma 8 del D. Lgs. n. 503/1992” (v. relazione peritale dott. pag. 12). Per_1
9. L'accertamento peritale compiuto dal dott. è privo di vizi tecnico-scientifici e Per_1 logici e per l'effetto le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie dal decidente.
10. Stante l'assenza del requisito sanitario per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, il ricorso deve ritenersi infondato e per l'effetto va rigettato.
Pag. 3 di 4
3. Le spese di lite
13. Le spese di lite seguono la soccombenza;
non sussistono i presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite della ricorrente;
stante la contumacia dell' CP_1 dichiara l'irripetibilità delle spese di lite da parte della ricorrente;
spese di CTU a carico della ricorrente liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
spese di CTU a carico della ricorrente liquidate con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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