Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 6116
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Competenza territoriale del Tribunale di Venezia

    La Corte ha ritenuto che, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in provincia di Vicenza, da cui deriva la competenza di questo Tribunale.

  • Accolto
    Dimostrazione della linea di discendenza e trasmissione iure sanguinis

    Alla luce della documentazione in atti, la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta, inoltre, che l'avo non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio/a, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.

  • Accolto
    Superamento ostacoli legati alla trasmissione materna prima della Costituzione

    Le sentenze della Corte Costituzionale (n. 87/1975 e n. 30/1983) e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 4466/2009) hanno affermato che il diritto allo status di cittadino italiano deve essere riconosciuto anche ai richiedenti nati all'estero da madre italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912, anche se la madre era stata privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Il diritto di cittadinanza è uno status permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Pertanto, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.

  • Rigettato
    Onere della prova della controparte

    Era onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). Come insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

  • Accolto
    Provvedimenti conseguenti al riconoscimento della cittadinanza

    Il Tribunale ordina all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 6116
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 6116
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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