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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 457/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. FIORE Parte_1 C.F._1
DANIELA ARMIDA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GIOVANNELLI JENNY, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati in abitazioni diverse con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La sig.ra abiterà insieme alla figlia nella casa coniugale in Latina, via Pt_2 Per_1
Satrico n. 19; 3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in regime di affido condiviso;
4) La minore potrà vedere il padre ogni volta che vorrà, Per_1
previo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minor;
5) In ogni caso la minore trascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali a partire dall'uscita da scuola e con rientro presso il domicilio materno entro l'ora di cena;
6)
La minore trascorrerà altresì con il padre due weekend al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alle ore 20,00 della domenica;
7) Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, salvo ogni libero accordo in deroga tra le parti, ciascuno potrà tenere la figlia con sé secondo il principio dell'alternanza.; 8) il sig. si impegna e si obbliga a Pt_1
corrispondere un assegno per il mantenimento della minore dell'importo di euro 300,00.
L'assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 9) Le parti divideranno al 50% le spese mediche e scolastiche straordinarie da concordare preventivamente e da documentarsi reciprocamente con ricevute fiscali.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SERMONETA (LT) il 05/09/2004,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 46, Parte II, Serie A, dell'anno 2004);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 09/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. FIORE Parte_1 C.F._1
DANIELA ARMIDA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GIOVANNELLI JENNY, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati in abitazioni diverse con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La sig.ra abiterà insieme alla figlia nella casa coniugale in Latina, via Pt_2 Per_1
Satrico n. 19; 3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in regime di affido condiviso;
4) La minore potrà vedere il padre ogni volta che vorrà, Per_1
previo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minor;
5) In ogni caso la minore trascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali a partire dall'uscita da scuola e con rientro presso il domicilio materno entro l'ora di cena;
6)
La minore trascorrerà altresì con il padre due weekend al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alle ore 20,00 della domenica;
7) Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, salvo ogni libero accordo in deroga tra le parti, ciascuno potrà tenere la figlia con sé secondo il principio dell'alternanza.; 8) il sig. si impegna e si obbliga a Pt_1
corrispondere un assegno per il mantenimento della minore dell'importo di euro 300,00.
L'assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 9) Le parti divideranno al 50% le spese mediche e scolastiche straordinarie da concordare preventivamente e da documentarsi reciprocamente con ricevute fiscali.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SERMONETA (LT) il 05/09/2004,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 46, Parte II, Serie A, dell'anno 2004);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 09/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino