CASS
Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/08/2024, n. 33212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33212 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GG RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata nella quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato AMOROSO MASSIMO chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33212 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. CO GG ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, qualificata la condotta ascritta al ricorrente, originariamente ai sensi dell'art. 474 cod. pen., come violazione dell'art. 517 cod. pen., lo ha condannato alla pena della reclusione di mesi quattro e euro 2000 di multa, per aver introdotto nel territorio dello Stato italiano n.1800 fucili giocattolo recanti il marchio "Esercito Italiano", ad imitazione del marchio originale "Esercito" (capo sub A). La Corte territoriale ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo di imputazione sub B). 2.11 ricorrente, che impugna la sentenza con riguardo al punto per cui è intervenuta condanna, affida il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione, avendo la Corte di appello di Genova erroneamente qualificato il fatto descritto nel capo A) dell'imputazione ai sensi dell'art. 517 cod. pen. Il ricorrente ritiene più corretta la qualificazione giuridica dei fatti a lui addebitati ai sensi dell'art. 517 ter cod. pen., richiamando in tal senso la giurisprudenza di legittimità sul tema. In particolare, evidenzia che nel caso di specie, non sussiste alcuna condotta di contraffazione del marchio dell'esercito italiano ma, invece, l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione dei suoi connotati essenziali senza alcuna immutatio veri idonea ad ingannare il compratore su origine o provenienza della merce, mera violazione del titolo di privativa. I fucili giocattolo sequestrati alla dogana dalla Guardia di finanza non avevano alcunché di mendace, essendo riportata esclusivamente la dicitura "Esercito Italiano" in luogo di quella "Esercito". I prodotti ritenuti contraffatti risultano soltanto sprovvisti dell'ologramma anticontraffazione volto a garantire l'autenticità e dunque la riconducibilità alla FE VI spa del logo apposto. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso contesta la configurazione dell'elemento soggettivo del reato. Rappresenta, al riguardo, che la merce è stata bloccata presso la dogana di Genova prima che l'imputato la potesse ricevere e verificare la consistenza e la irregolarità al fine di restituirla al mittente. Richiama in tal senso il documento di accompagnamento della merce e la verifica effettuata dall'agenzia delle Dogane, dalle quali emerge che il logo che si presume contraffatto è apposto sulle scatole dei giocattoli e non anche sui documenti di trasporto dai quali il ricorrente avrebbe potuto trarne consapevolezza. 3. Il Procuratore generale in udienza ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1.In ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, si osserva che la norma dell'art. 517 ter cod. pen. (fattispecie intitolata "Fabbricazione commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)„ introdotta nel 2009 al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione, è posta a tutela di interessi di natura patrimoniale e privatistica, e precisamente dei diritti di proprietà industriale. L'elemento oggettivo che caratterizza la fattispecie è rappresentato dalle condotte di fabbricazione o di uso industriale con usurpazione del titolo di proprietà industriale. Si è precisato che la condotta di "usurpazione" coincide con l'appropriazione di un diritto ad altri spettanti e non si identifica con la semplice imitazione dei prodotti originali. La norma, nell'inciso "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale", connota non solo l'elemento soggettivo del reato, richiedendo la sussistenza di un vero e proprio presupposto dell'elemento materiale, ma fa richiamo anche alla conoscibilità da parte del soggetto attivo dell'esistenza di titoli di proprietà industriale. Per la integrazione del reato è, quindi, indispensabile la ricorrenza del requisito della possibilità di conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale da parte dell'autore del reato. L'articolo 517 cod. pen., invece, punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. La condotta punita consiste nella messa in vendita o nella messa in circolazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali con nomi marchi o segni distintivi non contraffatti ma comunque idonei ad ingannare il pubblico sulla derivazione del prodotto. Il bene giuridico protetto è il turbamento dell'ordine economico derivante dalla messa in circolazione di prodotti con segni mendaci. Oggetto materiale della condotta concerne nomi marchi e segni distintivi anche non registrati, riprodotti in modo tale da far sorgere nel pubblico degli acquirenti anche solo potenzialmente erronee convinzioni o imprecisioni sulle caratteristiche del prodotto acquistato e precisamente in ordine all'origine, alla provenienza, alla qualità. La formula è volutamente ampia e comprende tutti i segni di identificazione, compresi quelli atipici non registrati. Non occorre, dunque, una condotta di contraffazione ma una semplice imitazione del nome del marchio del segno distintivo purché sia idonea a trarre l'inganno i consumatori. Elemento costitutivo, dunque, è la idoneità decettiva della condotta il cui accertamento avviene in concreto. Oggetto materiale della condotta di mendacio concerne qualunque opera dell'ingegno o prodotto industriale. L'elemento psicologico è costituito dal dolo generico consistente nella volontà di porre in vendita o mettere in circolazione prodotti con segni mendaci essendo consapevoli della mendacità dei segni di distintivi apposti;
non occorre l'accertamento di alcuna finalità. L'art. 517 cod. pen. si distingue dunque dagli artt. 473 e 474 cod. pen in quanto il bene giuridico protetto in queste ultime norme è la fede pubblica e non l'economia pubblica. Trattandosi di norma di portata molto ampia, si ritiene ammissibile il concorso con l'articolo 517 ter cod. pen., il quale nella clausola di sussidiarietà espressa richiama solo i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. Tanto premesso, nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto buon governo di tali principi, in quanto correttamente alla fattispecie concreta in esame è stato attribuito il nomen iuris ex art. 517 cod. pen., posto che vi è una mera equivocità dei contrassegni, delle indicazioni e dei 2 marchi tali da ingenerare confusione nel consumatore comune sull'origine e la qualità del prodotto. Come poc'anzi sottolineato, nel caso di specie non si tratta di titoli di proprietà industriale usurpati, poichè l'oggetto mpteriale del reato è costituito da fucili giocattolo recanti il segno distintivo "Esercito Italiano", itt1en3321 da quello del Ministero della difesa "Esercito", ma, comunque, idoneo ad indurre in inganno il compratore sulla provenienza del prodotto, inducendolo a ritenere che esso provenisse dall'esercito italiano, nell'ottica delineata proprio ed esattamente dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 517 cod. pen. 2.E' invece fondato il secondo motivo di ricorso. Effettivamente è ravvisabile in ordine alla problematica afferente al dolo, una lacuna motivazionale in quanto il giudice a quo incentra la propria attenzione esclusivamente sull'elemento oggettivo del reato e sul profilo inerente alla qualificazione giuridica del fatto, ma non dedica la benchè minima analisi alla tematica relativa alla ravvisabilità dell'elemento psicologico, che avrebbe dovuto essere affrontata alla luce del dato oggettivo, emergente dall'apparato argomentativo della pronuncia impugnata, che la merce proveniva dalla Cina e venne regolarmente sottoposta a controllo doganale, senza alcun artificio o tentativo di occultamento. Resta, pertanto, inesplorata la necessità di accertare se l'apposizione del marchio "Esercito italiano" sia stata una iniziativa unilaterale del fornitore cinese o se essa sia stata concordata con l'imputato, o se, comunque, quest'ultimo abbia avuto la possibilità di avere conoscenza dell'avvenuta apposizione di tale dicitura e l'abbia, in qualche modo, avallata. 3. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento di annullamento, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso all'udienza del 22 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata nella quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato AMOROSO MASSIMO chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33212 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. CO GG ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, qualificata la condotta ascritta al ricorrente, originariamente ai sensi dell'art. 474 cod. pen., come violazione dell'art. 517 cod. pen., lo ha condannato alla pena della reclusione di mesi quattro e euro 2000 di multa, per aver introdotto nel territorio dello Stato italiano n.1800 fucili giocattolo recanti il marchio "Esercito Italiano", ad imitazione del marchio originale "Esercito" (capo sub A). La Corte territoriale ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo di imputazione sub B). 2.11 ricorrente, che impugna la sentenza con riguardo al punto per cui è intervenuta condanna, affida il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione, avendo la Corte di appello di Genova erroneamente qualificato il fatto descritto nel capo A) dell'imputazione ai sensi dell'art. 517 cod. pen. Il ricorrente ritiene più corretta la qualificazione giuridica dei fatti a lui addebitati ai sensi dell'art. 517 ter cod. pen., richiamando in tal senso la giurisprudenza di legittimità sul tema. In particolare, evidenzia che nel caso di specie, non sussiste alcuna condotta di contraffazione del marchio dell'esercito italiano ma, invece, l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione dei suoi connotati essenziali senza alcuna immutatio veri idonea ad ingannare il compratore su origine o provenienza della merce, mera violazione del titolo di privativa. I fucili giocattolo sequestrati alla dogana dalla Guardia di finanza non avevano alcunché di mendace, essendo riportata esclusivamente la dicitura "Esercito Italiano" in luogo di quella "Esercito". I prodotti ritenuti contraffatti risultano soltanto sprovvisti dell'ologramma anticontraffazione volto a garantire l'autenticità e dunque la riconducibilità alla FE VI spa del logo apposto. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso contesta la configurazione dell'elemento soggettivo del reato. Rappresenta, al riguardo, che la merce è stata bloccata presso la dogana di Genova prima che l'imputato la potesse ricevere e verificare la consistenza e la irregolarità al fine di restituirla al mittente. Richiama in tal senso il documento di accompagnamento della merce e la verifica effettuata dall'agenzia delle Dogane, dalle quali emerge che il logo che si presume contraffatto è apposto sulle scatole dei giocattoli e non anche sui documenti di trasporto dai quali il ricorrente avrebbe potuto trarne consapevolezza. 3. Il Procuratore generale in udienza ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1.In ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, si osserva che la norma dell'art. 517 ter cod. pen. (fattispecie intitolata "Fabbricazione commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)„ introdotta nel 2009 al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione, è posta a tutela di interessi di natura patrimoniale e privatistica, e precisamente dei diritti di proprietà industriale. L'elemento oggettivo che caratterizza la fattispecie è rappresentato dalle condotte di fabbricazione o di uso industriale con usurpazione del titolo di proprietà industriale. Si è precisato che la condotta di "usurpazione" coincide con l'appropriazione di un diritto ad altri spettanti e non si identifica con la semplice imitazione dei prodotti originali. La norma, nell'inciso "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale", connota non solo l'elemento soggettivo del reato, richiedendo la sussistenza di un vero e proprio presupposto dell'elemento materiale, ma fa richiamo anche alla conoscibilità da parte del soggetto attivo dell'esistenza di titoli di proprietà industriale. Per la integrazione del reato è, quindi, indispensabile la ricorrenza del requisito della possibilità di conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale da parte dell'autore del reato. L'articolo 517 cod. pen., invece, punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. La condotta punita consiste nella messa in vendita o nella messa in circolazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali con nomi marchi o segni distintivi non contraffatti ma comunque idonei ad ingannare il pubblico sulla derivazione del prodotto. Il bene giuridico protetto è il turbamento dell'ordine economico derivante dalla messa in circolazione di prodotti con segni mendaci. Oggetto materiale della condotta concerne nomi marchi e segni distintivi anche non registrati, riprodotti in modo tale da far sorgere nel pubblico degli acquirenti anche solo potenzialmente erronee convinzioni o imprecisioni sulle caratteristiche del prodotto acquistato e precisamente in ordine all'origine, alla provenienza, alla qualità. La formula è volutamente ampia e comprende tutti i segni di identificazione, compresi quelli atipici non registrati. Non occorre, dunque, una condotta di contraffazione ma una semplice imitazione del nome del marchio del segno distintivo purché sia idonea a trarre l'inganno i consumatori. Elemento costitutivo, dunque, è la idoneità decettiva della condotta il cui accertamento avviene in concreto. Oggetto materiale della condotta di mendacio concerne qualunque opera dell'ingegno o prodotto industriale. L'elemento psicologico è costituito dal dolo generico consistente nella volontà di porre in vendita o mettere in circolazione prodotti con segni mendaci essendo consapevoli della mendacità dei segni di distintivi apposti;
non occorre l'accertamento di alcuna finalità. L'art. 517 cod. pen. si distingue dunque dagli artt. 473 e 474 cod. pen in quanto il bene giuridico protetto in queste ultime norme è la fede pubblica e non l'economia pubblica. Trattandosi di norma di portata molto ampia, si ritiene ammissibile il concorso con l'articolo 517 ter cod. pen., il quale nella clausola di sussidiarietà espressa richiama solo i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. Tanto premesso, nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto buon governo di tali principi, in quanto correttamente alla fattispecie concreta in esame è stato attribuito il nomen iuris ex art. 517 cod. pen., posto che vi è una mera equivocità dei contrassegni, delle indicazioni e dei 2 marchi tali da ingenerare confusione nel consumatore comune sull'origine e la qualità del prodotto. Come poc'anzi sottolineato, nel caso di specie non si tratta di titoli di proprietà industriale usurpati, poichè l'oggetto mpteriale del reato è costituito da fucili giocattolo recanti il segno distintivo "Esercito Italiano", itt1en3321 da quello del Ministero della difesa "Esercito", ma, comunque, idoneo ad indurre in inganno il compratore sulla provenienza del prodotto, inducendolo a ritenere che esso provenisse dall'esercito italiano, nell'ottica delineata proprio ed esattamente dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 517 cod. pen. 2.E' invece fondato il secondo motivo di ricorso. Effettivamente è ravvisabile in ordine alla problematica afferente al dolo, una lacuna motivazionale in quanto il giudice a quo incentra la propria attenzione esclusivamente sull'elemento oggettivo del reato e sul profilo inerente alla qualificazione giuridica del fatto, ma non dedica la benchè minima analisi alla tematica relativa alla ravvisabilità dell'elemento psicologico, che avrebbe dovuto essere affrontata alla luce del dato oggettivo, emergente dall'apparato argomentativo della pronuncia impugnata, che la merce proveniva dalla Cina e venne regolarmente sottoposta a controllo doganale, senza alcun artificio o tentativo di occultamento. Resta, pertanto, inesplorata la necessità di accertare se l'apposizione del marchio "Esercito italiano" sia stata una iniziativa unilaterale del fornitore cinese o se essa sia stata concordata con l'imputato, o se, comunque, quest'ultimo abbia avuto la possibilità di avere conoscenza dell'avvenuta apposizione di tale dicitura e l'abbia, in qualche modo, avallata. 3. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento di annullamento, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso all'udienza del 22 maggio 2024.