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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15345 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 31249/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice DO IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da (C.F. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 20.06.1953, la Sig.ra (già (C.F. ), nata in Parte_2 Pt_1 C.F._2
Israele il 11.06.1982, per sé stessa e unitamente al Sig. , nato in [...] il [...], Parte_3 per i figli minori Sig.ra (C.F. ), nata in [...] il [...], Persona_1 C.F._3
Sig.ra (C.F. , nata in [...] il [...], e Sig. Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio degli avv.ti
[...] C.F._5
ER CO e FE CO;
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendenti da nato a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia Persona_2 esplicava la propria sovranità) nel 1933 e deceduto in Israele il 18.2.2002. Hanno dedotto che, trasferitosi in Israele nel 1951, aveva acquisito la cittadinanza israeliana senza, però, perdere quella italiana, che aveva trasmesso ai suoi figli discendenti odierne ricorrenti.
Il ministero dell'Interno resistente nel costituirsi ha dedotto la mancata produzione di una parte della documentazione a sostegno della domanda di parte.
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta dalla documentazione in atti che era nato in [...], nel 1933 e pertanto Persona_2 godeva della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del Regno
d'Italia, promulgato nel periodo delle leggi razziali, veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla Libia con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione, con cui veniva abrogata tutta la precedente disciplina antisemita, e pertanto veniva riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana.
Con il trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10/02/1947, l'Italia ha rinunciato a ogni diritto e titolo sui possedimenti in Libia, ma le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza;
infatti, in forza dell'art.19 dello stesso trattato, avrebbero perso la cittadinanza italiana al momento in cui fossero divenuti cittadini dello stato subentrante.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello Libico, i cittadini italo -libici hanno conservato lo stato di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del di Libia (7 ottobre 1951), Persona_3 abbiano acquistato la cittadinanza libica.
Senonché risulta che si era trasferito in Israele il 1 settembre 1951, anteriormente Persona_2 alla costituzione del regno di Libia (di cui non avrebbe comunque acquisito la cittadinanza non avendo mai lo stato libico riconosciuto come propri cittadini i cittadini italo-libici di stirpe ebraica),
e dunque non aveva mai perduto la cittadinanza italiana.
Né può ritenersi che avesse perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell'acquisto di quella israeliana in virtù della c.d. Legge di ritorno, emanata all'epoca della costituzione dello Stato di
Israele, che prevedeva che tutte le persone di religione ebraica, che si trovavano residenti in territorio palestinese, automaticamente acquisivano la cittadinanza israeliana a meno che non avessero in precedenza mostrato una volontà contraria. Si tratta, dunque, di un acquisto automatico della cittadinanza e non spontaneo, che non comporta la perdita della cittadinanza italiana.
Come ribadito, infatti, dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 5250 del 1979: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art.8della L. 13.06.1912 n. 555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana”.
Ebbene non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del ricorrente o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “…
Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010). Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la particolarità della questione.
p.q.m.
il tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2025
Il giudice
DO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice DO IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da (C.F. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 il 20.06.1953, la Sig.ra (già (C.F. ), nata in Parte_2 Pt_1 C.F._2
Israele il 11.06.1982, per sé stessa e unitamente al Sig. , nato in [...] il [...], Parte_3 per i figli minori Sig.ra (C.F. ), nata in [...] il [...], Persona_1 C.F._3
Sig.ra (C.F. , nata in [...] il [...], e Sig. Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio degli avv.ti
[...] C.F._5
ER CO e FE CO;
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendenti da nato a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia Persona_2 esplicava la propria sovranità) nel 1933 e deceduto in Israele il 18.2.2002. Hanno dedotto che, trasferitosi in Israele nel 1951, aveva acquisito la cittadinanza israeliana senza, però, perdere quella italiana, che aveva trasmesso ai suoi figli discendenti odierne ricorrenti.
Il ministero dell'Interno resistente nel costituirsi ha dedotto la mancata produzione di una parte della documentazione a sostegno della domanda di parte.
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta dalla documentazione in atti che era nato in [...], nel 1933 e pertanto Persona_2 godeva della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del Regno
d'Italia, promulgato nel periodo delle leggi razziali, veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla Libia con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione, con cui veniva abrogata tutta la precedente disciplina antisemita, e pertanto veniva riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana.
Con il trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10/02/1947, l'Italia ha rinunciato a ogni diritto e titolo sui possedimenti in Libia, ma le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza;
infatti, in forza dell'art.19 dello stesso trattato, avrebbero perso la cittadinanza italiana al momento in cui fossero divenuti cittadini dello stato subentrante.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello Libico, i cittadini italo -libici hanno conservato lo stato di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del di Libia (7 ottobre 1951), Persona_3 abbiano acquistato la cittadinanza libica.
Senonché risulta che si era trasferito in Israele il 1 settembre 1951, anteriormente Persona_2 alla costituzione del regno di Libia (di cui non avrebbe comunque acquisito la cittadinanza non avendo mai lo stato libico riconosciuto come propri cittadini i cittadini italo-libici di stirpe ebraica),
e dunque non aveva mai perduto la cittadinanza italiana.
Né può ritenersi che avesse perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell'acquisto di quella israeliana in virtù della c.d. Legge di ritorno, emanata all'epoca della costituzione dello Stato di
Israele, che prevedeva che tutte le persone di religione ebraica, che si trovavano residenti in territorio palestinese, automaticamente acquisivano la cittadinanza israeliana a meno che non avessero in precedenza mostrato una volontà contraria. Si tratta, dunque, di un acquisto automatico della cittadinanza e non spontaneo, che non comporta la perdita della cittadinanza italiana.
Come ribadito, infatti, dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 5250 del 1979: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art.8della L. 13.06.1912 n. 555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana”.
Ebbene non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del ricorrente o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “…
Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010). Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la particolarità della questione.
p.q.m.
il tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2025
Il giudice
DO IL