TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 pronuncia la presente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 3162/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Maurizio Valentini e Salvatore Spano come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del l.r. pro tempore, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Teresa Cutrone e Alfredo CP_1
Cacciapaglia, come da procura speciale in calce alla memoria difensiva.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.2.2009 con qualifica di “infermiera professionale/coordinatore CP_1 infermieristico” presso il DSS (Distretto Socio Sanitario) di Gagliano del PO (Le) ed inquadramento nel ruolo/livello “D super” del CCNL di cat.; che con nota prot. 195949 del 14.11.2022 dell'UPD della Cont di era stato instaurato nei suoi confronti un procedimento disciplinare;
che con nota prot. n. CP_1
617 del 2.1.2023 era stato disposto il suo licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett a)
e co. 3 del d.lgs. n. 165/2001; che il licenziamento, come dettagliatamente descritto nella nota prot. n.
617 del 2.1.2023, era stato comminato per la falsa attestazione della presenza della lavoratrice sul posto di lavoro con metodi fraudolenti, avendo la stessa nel periodo oggetto di osservazione - ossia dal
7.06.2021 al 28.10.2021 - timbrato presso una sede diversa rispetto alla propria sede di lavoro;
che con deliberazione n. 58 del 20.1.2023 era stata data infine esecuzione alla delibera prot. n. 617/2023 che aveva disposto licenziamento.
Ciò premesso, la ricorrente impugnava il licenziamento eccependo: 1) la violazione dell'art. 7 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori per la mancata affissione del codice disciplinare;
2) la violazione del principio di immediatezza nella contestazione degli addebiti e nell'irrogazione della sanzione;
3) la violazione dei principi di non genericità e specificità della contestazione, nonché di immodificabilità dell'accusa; 4)
1 l'inesistenza della giusta causa di licenziamento e l'insussistenza del fatto;
5) il difetto di proporzione della sanzione irrogata con i fatti contestati;
6) la natura discriminatoria in virtù dell'ingiustificata disparità di trattamento fra la ricorrente rispetto ad altri dipendenti coinvolti nello stesso procedimento. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“A) Dichiarare nullo, invalido, inefficace, illegittimo e, comunque, annullare per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede l'impugnato licenziamento - disapplicando ed annullando ogni atto, decisione e provvedimento presupposto poiché parimenti illegittimo, nullo, invalido ed inefficace - e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, nel testo antecedente alla riforma operata con L. 92/2012:
- condannare controparte, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutole a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare l' convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di Controparte_2 tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. in via subordinata:
B) ritenere nullo siccome discriminatorio e comunque annullare il licenziamento comminato alla ricorrente dichiarandone, accertando che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta da er insussistenza dei fatti contestati ovvero Pt_2 perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, e per l'effetto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, nel testo novellato dalla riforma operata con L. 92/2012 e: - dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente ad essere reintegrato nel posto di lavoro assegnatole e ad ottenere il pagamento in proprio favore, ex art. 18, co. 4, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione nella misura massima di dodici mensilità, oltre all'accredito dell'intera contribuzione dovutagli per il periodo intercorso nelle more,
- condannare la convenuta a reintegrare la ricorrente ed a risarcirlo nella misura dinanzi indicata, ovvero in Pt_2 quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, nonché a versare in favore dello stesso la contribuzione del caso;
ancora in via subordinata:
C) annullare il licenziamento comminato al ricorrente, ex art. 18, co, 5. novellato, in ragione della mancata ricorrenza degli estremi della giusta causa addotta ad apparente sostegno del provvedimento espulsivo e per l'effetto:
- condannare la convenuta al pagamento in suo favore ex art. 18 co. 5 novellato di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto percepita e comunque non inferiore alla misura minima di dodici mensilità. ancora in via gradata:
D) annullare il licenziamento comminato al ricorrente, in ragione della palese violazione del principio di tempestività; per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore ex art. 18 co. 5 S.L. novellato di una indennità risarcitoria
2 pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, e comunque non inferiore alla misura minima di dodici mensilità; in via ulteriormente gradata:
E) annullare il licenziamento intimato alla Dr.ssa da er evidente violazione delle statuizioni di cui all'art. Pt_1 Pt_2
7 S. L. per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare l'azienda convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore nella misura pari ad un'indennità risarcitoria equivalente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, e comunque non inferiore alla misura minima di sei mensilità;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
Instaurato il contraddittorio, la contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza ex art.127 ter c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti si evince che con nota prot. 195949 del 14.11.2022 a firma del
Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell' Dott. ed avente ad CP_1 Per_1 oggetto « (Matricola 240271) – Deliberazione Commissario Straordinario n. 391 Parte_1 del 10.11.2022 e contestazione di addebito e contestuale convocazione a difesa dell'art. 55 bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.» alla ricorrente è stato contestato quanto segue:
«Con prot. n. 194176 del 10.11.2022 il Commissario Straordinario inoltrava a quest'Ufficio l'Ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ex art. 289 c.p.p. emessa in data
02.11.2022 dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nel procedimento R.G.N.R. 2877/21 - R.G. GIP 6331/2021 con la quale si disponeva "l'applicazione, nei confronti di […] e , come sopra generalizzati, della misura Parte_1 interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio e dal pubblico servizio dagli stessi espletato quali dipendenti pubblici della , interdicendo ai predetti, per la durata di mesi otto dalla data di inizio dell'esecuzione, CP_3
l'esercizio di ogni attività inerente a detto ufficio".
Dalla predetta ordinanza emergeva che la Sv. era indagata per i seguenti delitti di cui si riportano integralmente le imputazioni:
c) dei reati di cui agli artt. 81, commi 1 e 2, c.p., art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/01 e art. 61 n.2), 9) e 11) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi ma in maniera abituale in qualità di lavoratrice dipendente della Pubblica Amministrazione, in servizio presso il Distretto Socio Sanitario di Gagliano del PO con qualifica di coordinatrice infermieristica, attestava falsamente la propria presenza sul posto di lavoro timbrando il proprio badge nell'apposito orologio marcatempo di presenza installato in altre sedi - in particolare TO presso la Cont struttura dell' "Cittadella della salute" ed anche presso il Presidio Ospedaliero di AR, luogo questo della sua residenza - risultando così, con tali artifici, regolarmente in servizio mentre in realtà era in viaggio verso la propria sede lavorativa sita in Gagliano del PO (ove arrivava giornalmente dopo circa 25/30 minuti) e/o verso casa (allontanandosi
3 pertanto circa 25/30 minuti prima) ed inoltre si allontanava dal posto di lavoro senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione (badge/tessera magnetica per segnalare l'interruzione del proprio servizio, così come anche da schede), allontanandosi quasi giornalmente, ed anche più volte nello stesso giorno, per esigenze non connesse ai compiti d'ufficio senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione (badge /tessera magnetica per segnalare l'interruzione del proprio servizio cosi come da schede allegate relative ai giorni oggetto di osservazione che costituiscono parte integrante di tale imputazione e cui si rinvia); con le aggravanti di aver commesso i reati per conseguire e assicurare a sé e ad altri il profitto dei reati di truffa di cui al capo d), con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri connessi ad una pubblica funzione e/o pubblico servizio e cori abuso di relazione d'ufficio. Reati accertati in Gagliano del PO a partire dal 22.02.2021, ma commessi nel 2021 e con permanenza);
d) dei reati di cui agli artt. 81, commi 1 e 2, 110, 640, 2 comma n. 1), 61 n. 9) e 11) c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in concorso tra loro in tempi diversi ma in maniera abituale nelle qualità di lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione come sopra indicato - con artifici e raggiri consistiti nel registrare falsamente la propria presenza sul posto di lavoro timbrando il proprio badge in sedi diverse dall'effettiva sede lavorativa di
Gagliano del PO ed allontanandosi senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione (badge/tessera magnetica per segnalare l'interruzione del proprio servizio), così come già descritto al capo c) - induceva in errore la Pubblica
Amministrazione circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa secondo le prescrizioni contrattuali e si procurava in tal modo un ingiusto profitto con correlativo danno dell'ente ricevendo somme retributive non dovute relative allo scostamento orario, nonché incidendo gravemente sull'organizzazione dello stesso ente e sul rapporto fiduciario (così come anche da schede allegate relative ai giorni oggetto di attività di ossei nazione che costituiscono parte integrante di tale imputazione e cui si rinvia): con le aggravanti di aver commesso i reati con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri connessi ad una pubblica funzione e/o pubblico servizio e con abuso di relazione d'ufficio. Reati accertati in Gagliano del PO a partire dal 22.02.2021, ma commessi nel 2021 e con permanenza).
In particolare, dalla suddetta ordinanza e riguardo la posizione della Sv. emerge quanto segue in ordine alle condotte così come riportate analiticamente nell'ordinanza, con riferimento alle giornate specificamente oggetto di indagine, consistita in istallazione di quattro videocamere all'interno dei locali del videoriprese, servizi di O.C.P., Controparte_4 acquisizione di documentazione presso gli uffici della Con riguardo alle condotte di CP_1 [...]
è in servizio presso il Distretto Socio Sanitario di Gagliano del PO con la qualifica di infermiera Parte_1 professionale e coordinatrice del personale. Anche nei suoi confronti è stata accertata una condotta illecita continuata e reiterata nel tempo consistita - nel vidimare fraudolentemente il badge nel dispositivo di rilevazione di presenza presso altre sedi (la struttura dell' ittadella della Salute" in TO, o presso l'Ospedale di AR) e non presso la reale CP_1 sede di lavoro, in Gagliano del PO, attestando così falsamente l'inizio dell'orario di servizio (risultando già in servizio quando -quantomeno1doveva ancora intraprendere il viaggio per raggiungere la sede di lavoro in atro comune); - nell'allontanarsi dal posto di lavoro senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione.
4 Si riporta nello schema che segue il riepilogo sinottico di quanto registrato e riscontrato dalla polizia giudiziaria - come puntualmente riportato nella parte delle "Note" e della "Annotazione telecamere e/o OC"- in ordine al comportamento criminoso tenuto ogni volta dall'indagata in danno dell'ente pubblico di cui è dipendente.
5 6 7 8 9 10 11 12 Per come si è sopra detto, ancora riportando dalla richiesta del P.M., segue il riepilogo di quanto emerso, evidenziandosi sempre che:
- nelle schede in questione in cui sono state quantificate le assenze vi è anche una specifica colonna relativa alla quantificazione economica;
- la dicitura "N.P." fa riferimento a comportamento che, sebbene non regolare, non ha prodotto alcuno scostamento orario.
13 Ciò posto, da quanto emerso con riferimento all'indagata nei giorni oggetto delle suddette attività di osservazione -dal 7 giugno al 28 ottobre 2021- e dall'analisi della documentazione predetta, sussiste dunque un consistente compendio indiziario anche a carico della in ordine ai reati di truffa aggravata e di falsa attestazione previsto dall'articolo 55 quinquies Pt_1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, oggetto di addebito cautelare. In ordine alle peculiari condotte dell'indagata, evidenzia al riguardo il Pubblico Ministero nella richiesta in oggetto: confronti condotte illecite reiterate nel tempo consistite nel vidimare Cont il badge nel dispositivo di rilevazione di presenza sito in TO presso la struttura dell "Cittadella della Salute", o presso il Presidio Ospedaliero di AR, piuttosto che presso la sede di servizio sopra indicata;
questi artifizi posti in essere le permettono di risultare regolarmente in servizio nel mentre effettivamente si trova in viaggio al fine di raggiungere la sua sede di lavoro in Gagliano del PO o la sua abitazione.
Tali condotte sono illecite evidenziato che non esistono circolari e/o provvedimenti che le consentano e ricordato anche che la circolare citata sopra in premessa precisa che ogni dipendente deve timbrare il cartellino esclusivamente presso la sede ove presta servizio e ciò, chiaramente, per evitare intervalli indebiti tra le timbrature e l'effettivo inizio delle prestazioni lavorative.
14 Cont CP_ L'indagata avrebbe potuto, pertanto, vidimare il proprio badge presso il Poliambulatorio dell di con sede Pt_1 nel Comune di TO, via Armida con orologio marcatempo n. 71, solo nell'ipotesi in cui si fosse recata presso quel presidio per scopi lavorativi.
E' emersa, inoltre, la "quotidianità" della condotta illecita della suddetta evidenziato che in tutti i giorni oggetto delle attività di osservazione ha timbrato sempre in TO per poi presentarsi al Distretto Socio Sanitario i Gagliano del PO CP_4 dopo circa 25/30 minuti, come anche da prospetto riepilogativo che segue;
da tale prospetto emerge anche come la suddetta si allontani alla fine del lavoro senza vidimare e con un anticipo di altrettanti minuti. Ed infatti, a partire già dal primo giorno di osservazione, il 7 giugno 2021, per tutti i giorni del periodo, l'indagata, in servizio presso il Distretto Socio
Sanitario di Gagliano del PO, con qualifica infermiera professionale e coordinatrice del personale, attestava falsamente la propria presenza sul posto di lavoro nei termini sopra descritti, presentandosi sempre in ritardo e, in un'occasione anche per più ore, allontanandosi dal posto di lavoro, senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione, così come anche risultava dalle schede allegate relative ai giorni oggetto di attività di osservazione.
In particolare, come detto, la attestava falsamente la propria presenza sul posto di lavoro timbrando il proprio Pt_1 badge nell'apposito orologio marcatempo di presenza installato in altre sedi -in TO presso la struttura dell'
[...]
ed anche presso il Presidio Ospedaliero di AR, luogo questo della sua residenza - risultando Parte_3 così, con tali artifici, regolarmente in servizio mentre in realtà era -quantomeno- ancora in viaggio verso la propria sede lavorativa sita in Gagliano del PO (ove arrivava giornalmente dopo circa 25/30 minuti) e/o verso casa ( allontanandosi pertanto circa 25/30 minuti prima). Come detto, l'indagata per certo entrava ed usciva, ogni volta, rispetto al luogo di lavoro, senza mai utilizzare sul posto gli appositi sistemi di rilevazione (tutti i giorni i militari -e le telecamere istallate-, per come sopra riportato, registravano come pur risultando le regolari timbrature, entrasse ed Parte_1 uscisse con la sua Mini verde e tetto bianco, tg.FP977TK, senza vidimare il badge (camera fronte).
Ed appare appena il caso di evidenziare che il comportamento tenuto dall'indagata non può trovare certo ragione (diversa dall'intento fraudolento decritto) nel fatto che la sede di TO sarebbe comunque un luogo di pertinenza del Distretto Socio
Sanitario di Gagliano del PO, considerato che, quand'anche si fosse recata presso il presidio Parte_1 di TO per scopi lavorativi, avrebbe dovuto comunque vidimare in quella sede l'uscita per servizio e poi, una volta giunta presso il Distretto di Gagliano del PO, avrebbe dovuto timbrare il rientro dall'uscita per servizio.
Quanto alla gravità del fatto, in relazione alla peculiare posizione dell'indagata, merita di essere sottolineato ancora come, nei mesi di aprile e di inizio maggio 2022, 1 Carabinieri effettuassero ulteriori servizi di osservazione, controllo e pedinamento a carico dei soggetti per i quali si era avuta la maggiore evidenza investigativa in termini di numero di condotte illecite, ovvero, oltre a […] ed a (per come si dirà) […], proprio nei confronti di Parte_1
Veniva così ulteriormente riscontrata dai militari la pervicace prosecuzione della condotta illecita anche da parte dell'indagata
, la quale continuava a timbrare il proprio badge nell'apposita macchinetta marca tempo sita in TO Pt_1
(marcatempo n. 71) ed in quella sita presso il Presidio Ospedaliero di AR (marcatempo n. 88), luogo coincidente con la sua residenza.
Risulta dallo statino delle presenze allegato alla c.n.r. depositata in data 10.05.2022 come la ancora recentemente Pt_1
15 perpetuasse la condotta criminosa, apparendo ogni volta fraudolentemente in servizio, senza avere in realtà raggiunto la reale sede di lavoro, presso Distretto Socio Sanitario di Gagliano del PO.
In esecuzione dell'ordinanza n. emessa dal GIP in data 02.11.2022, con deliberazione del Commissario Straordinario n.
391 del 10.11.2022, notificata a questo Upd ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
l' ha sospeso a decorrere dal 10.11.2022 la S.V. per la durata di mesi 8, dall'esercizio del pubblico ufficio e CP_1 dal pubblico servizio dagli stessi espletato quali dipendenti pubblici della , interdicendo ai predetti, per la CP_3 durata di mesi otto dalla data di inizio dell'esecuzione, l'esercizio di ogni attività inerente a detto ufficio.
Alla luce di quanto esposto, il comportamento della S.V., già oggetto di accertamento in sede penale, determina gravi violazioni dei doveri del pubblico dipendente, assumendo quindi rilevanza disciplinare. Visto l'art. 55 bis e 55-quater co.
3-bis e co.
3-ter D.Lgs. 165/2001 questo Ufficio, notifica alla S.V. la deliberazione DG n. n. 391 del 10.11.2022 e muove nei confronti della S.V. la seguente contestazioni d'addebito disciplinare:
- Art. 55-quater co. 1 lett. a) Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze);
- Art. 55-quater 1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. Si precisa che le disposizioni contrattuali e le disposizioni riguardanti i doveri del pubblico dipendente cui si fa riferimento per la vicenda in oggetto sono contenute nel "Testo coordinato delle disposizioni normative e contrattuali in materia di sanzioni e procedure disciplinari, recante il codice disciplinare e le indicazioni delle infrazioni e relative sanzioni per il personale del Comparto Sanità, Area
Sanità, Dirigenza PTA", adottato con Deliberazione n. 330 del 20. 10.2022. Pertanto, in considerazione CP_1 di quanto sopra descritto, si trasmette la Deliberazione Commissario Straordinario n. 391 del 10.11.2022 e si convoca la Cont S.V. per il giorno 12.12.2022 alle ore 11,30 al quarto piano della palazzina della Direzione Generale della di CP_ in via Miglietta n. 5 per l'avvio del procedimento disciplinare e per essere sentito a difesa in relazione ai fatti contestati.
A tal fine si informa che è data alla S.V. facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento in possesso di questo
UPD ed estrarre copia nonchè di farsi assistere, qualora lo ritenga, da un procuratore o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il Presidente U.P.D. Dott. Antonio Vigna >>. “
A tali contestazioni la ricorrente rispondeva con memoria del 12.12.2022, confutando ogni addebito rivoltole e formulando altresì istanza di sospensione e/o rinvio del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale (pendente a suo carico per i medesimi fatti posti a base della contestazione disciplinare) e nel merito chiedendo l'archiviazione.
16 La condotta contestata alla ricorrente e posta alla base del licenziamento consiste nell'aver vidimato il Cont badge nel dispositivo di rilevazione di presenza presso le altre sedi della ( “Cittadella della Salute” in
TO e Ospedale di AR) e non presso la reale sede di lavoro in Gagliano del PO, risultando così regolarmente in servizio o quando era in viaggio verso la propria sede di servizio sita in Gagliano del
PO (dove arrivava dopo circa 25/30 minuti) e/o quando era in viaggio per tornare nella sua abitazione sita in AR (allontanandosi dalla sede di Gagliano circa 25/30 minuti prima). In sostanza, le si contesta che, per il tramite di una vidimazione fraudolenta presso una sede diversa da quella di servizio, la stessa avrebbe attestato falsamente l'inizio oppure la fine dell'orario di servizio.
Alla ricorrente si contesta altresì di essersi allontanata quasi giornalmente (ed anche più volte nello stesso giorno) dal posto di lavoro senza l'utilizzo degli appositi sistemi di rilevazione.
Ciò posto, l'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001, rubricato “Licenziamento disciplinare”, al co.1 lett.a) dispone che “1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
(…)”; l'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001 al comma 1 bis prevede che “1- bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.”
Infine, il medesimo 55 quater al co. 3 dispone che “3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.”.
Per quel che attiene ai rapporti fra l'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001 lett. a) e il successivo comma 1 bis dello stesso art. 55 quater può ritenersi che il legislatore di cui al d.l. 116/2016 con tale ulteriore comma, oltre ad attribuire rilevanza al comportamento dell'eventuale complice del dipendente, abbia voluto definire in modo più articolato e puntuale la fattispecie della “falsa attestazione della presenza in servizio”.
Tale interpretazione è quella fatta propria dalla giurisprudenza dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione. Si è sostenuto infatti che “(…) L'introduzione del comma 1 bis nell'art. 55 quater, D.Lgs. n.
165/2001 (avvenuta con il D.Lgs. n. 116/2016) non ha portata innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del concetto di "falsa attestazione di presenza".” (Cass. civ., Sez. lavoro, 11/09/2018, n. 22075).
Venendo alle condotte sussumibili nell'art. 55 quater co. 1 lett. a) del d.lgs. 165/2001 può osservarsi quanto segue.
La Cassazione ha affermato che “La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore
17 l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.” (Cass. pen., Sez. II,
06/10/2006, n. 34210).
Tale indirizzo è stato fatto proprio anche dalla Cassazione Sez. Lavoro che ha infatti sostenuto come “In tema di licenziamento disciplinare, ricorre l'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, prevista dall'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di timbratura del cartellino marcatempo non corrispondente alla reale situazione di fatto, giacché la falsa attestazione del pubblico dipendente riportata sui cartellini marcatempo o sui fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare i periodi di assenza, sempre che siano economicamente apprezzabili.” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 17637 del 06/09/2016) .
La Cassazione ha inoltre affermato che “In tema di licenziamento disciplinare, rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente già prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 116 del 2016, non solo il caso dell'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l'allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 14/12/2016, n. 25750).
Ancor più di recente, la Cassazione ha ritenuto che “In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 20/07/2023, n. 21681).
Secondo la giurisprudenza, dunque, ricorre la fattispecie di cui all'art. 55 quater lett. a del d.lgs. n.
165/2001 e in particolare sussistono le “modalità fraudolente” di cui discorre la norma tutte le volte in cui il pubblico dipendente si allontani dall'ufficio, purché per un periodo di tempo apprezzabile, senza che ciò risulti dalla timbratura del cartellino, poiché in tal modo l'amministrazione viene indotta in errore tramite la rappresentazione di una situazione (presenza sul posto di lavoro) non corrispondente alla reale situazione di fatto. Non è dunque necessaria una attività di alterazione o di manomissione del sistema ma
è sufficiente la rappresentazione di una situazione diversa dal reale.
Venendo alla vicenda che ci occupa, occorre comprendere se la condotta tenuta dalla ricorrente sia o meno idonea ad integrare la fattispecie suscettibile di dare luogo a licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett.a) e co.3 del d.lgs. 165/2001.
18 Tale condotta è quella che emerge dallo schema contenente il riepilogo sinottico di quanto registrato e riscontrato dalla polizia giudiziaria in occasione del servizio di OC (v. allegati in atti e contestazione disciplinare di cui alla nota prot. n. 195949 del 14.11.2022).
In primo luogo, a differenza di ciò che è riportato nella contestazione disciplinare, non è stato dimostrato che la ricorrente timbrasse anche presso il presidio ospedaliero di AR (cod. marcatempo n. 88), dato che nel prospetto sinottico sopra riportato non è presente alcuna timbratura relativa alla suddetta sede.
In secondo luogo, non vi è prova neppure della ulteriore condotta descritta nella contestazione disciplinare, consistente nell'allontanamento dal posto di lavoro senza l'utilizzazione degli appositi sistemi di rilevazione.
Quello che invece è emerso come nucleo della condotta contestata è che la ricorrente, all'inizio della propria giornata lavorativa, timbrava contestualmente (o quasi contestualmente) in entrata e in uscita (per servizio cod.3) presso la sede del Dipartimento di Prevenzione sita in Via Edison ad TO (cod. marcatempo n. 71) per poi raggiungere (dopo circa 25 minuti) la sede principale di lavoro, sita in Gagliano del PO, dove si tratteneva per quasi l'intero orario giornaliero. Dopodiché, al termine della giornata lavorativa, alle volte lasciava la sede di Gagliano del PO, circa 25 minuti prima di fare rientro nella sede di TO, dove a questo punto timbrava una contestuale entrata e uscita per servizio;
altre volte, timbrava contestualmente (o quasi contestualmente) in entrata e in uscita (per servizio cod.3) presso la medesima sede di Gagliano del PO (cod. marcatempo n. 90).
Rispetto a questi giorni, sebbene la ricorrente non effettuasse alcuna timbratura in entrata a Gagliano del
PO, il suo arrivo presso la sede di Gagliano dopo circa 25 minuti dall'allontanamento dalla sede di
TO è stato sistematicamente rilevato o per il tramite dei sistemi di video sorveglianza oppure attraverso il servizio di OC;
lo stesso dicasi per le volte in cui si allontanava da Gagliano del PO, al termine della giornata lavorativa, per timbrare entrata ed uscita ad TO.
Questa essendo la reale condotta tenuta dalla ricorrente deve ritenersi, anche alla luce della prova testimoniale espletata e sulla scorta della documentazione in atti, che la stessa non integri gli estremi della falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente tale da giustificare la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett. a) e co.3 del d.lgs. 165/2001.
Secondo la prospettazione di parte istante, la lavoratrice avrebbe agito in quanto espressamente autorizzata dall'amministrazione di appartenenza. Difatti, nella sua qualità di coordinatrice della Medicina di Base dei servizi del Distretto, con nota prot. 2010/103714 datata 18.06.2010 dall'allora Direttore del
Distretto Socio di Gagliano del PO Dott. era stata destinataria di una disposizione CP_5 Pt_4 di servizio ad personam che la autorizzava espressamente a “timbrare l'entrata o l'uscita all'orologio rilevazione presente dei vari presidi del Distretto in cui possono trovarsi nell'arco della giornata per l'espletamento delle loro competenze”
(all. n.10 del ricorso).
19 Cont Ad avviso della diversamente, la ricorrente avrebbe tenuto una condotta volta a dimostrare di essere in servizio quando non lo era e nello specifico nel tempo in cui la medesima era in viaggio da TO a
Gagliano del PO e viceversa, dal momento nessuna disposizione la autorizzava a timbrare in tutte le sedi del Distretto. Difatti, con ordine di servizio datato 12.3.2021, a firma del Direttore del DSS di
Gagliano del PO Dott. , era stato disposto che “La timbratura, salvo diverse e motivate disposizioni Parte_5 scritte del dirigente responsabile della struttura di appartenenza, deve essere effettuata tassativamente all'orologio di controllo assegnato all'unità operativa di appartenenza, al fine di evitare intervalli indebiti tra le timbrature e l'effettivo inizio delle prestazioni lavorative. Le timbrature effettuate senza giustificato motivo su orologio diverso da quello assegnato sono nulle ad ogni effetto.”
Sul punto, l'assunto attoreo secondo cui tale ultima nota del 12.3.2021, facendo salve le diverse e motivate disposizioni scritte del dirigente responsabile della struttura di appartenenza, non sarebbe idonea a porre nel nulla quanto stabilito nella precedente nota del 18.06.2010, non può essere condiviso.
Una corretta ricostruzione dei rapporti tra le due disposizioni induce a ritenere che la seconda sia stata adottata nei confronti di tutti i dipendenti, nessuno escluso, e proprio allo scopo di vanificare ogni diversa prassi o disposizione ad personam. Il tutto con la conseguenza per cui soltanto una diversa e motivata disposizione scritta successiva al 12.03.2021 - assente nel caso di specie - potrebbe introdurre un regime diverso da quello generale e valevole per tutti i dipendenti.
Deve pertanto ritenersi che, all'epoca dei fatti di causa, la ricorrente non fosse (più) autorizzata a timbrare nelle diverse sedi del Distretto e che dovesse timbrare soltanto nella sede di appartenenza, ossia a
Gagliano del PO.
Tuttavia, nonostante la possibilità di timbrare in qualunque sede del Distretto debba ritenersi venuta meno a decorrere dal 12.03.2021, il comportamento della ricorrente a decorrere da tale momento non può essere qualificato per ciò solo fraudolento o idoneo ad indurre in errore il datore di lavoro, dal momento che la lavoratrice ha agito senza nulla nascondere del proprio operato all'amministrazione di appartenenza, eseguendo le timbrature presso la sede di TO in verosimile buona fede (nel convincimento – per quanto erroneo - di poter ancora operare in tal senso) con modalità palesi e come tali pienamente controllabili dal datore di lavoro.
È allora evidente che – ferma l'irregolarità della condotta tenuta da parte istante perché violativa delle nuove disposizioni contenute nella nota del 12.03.2021 - gli organi preposti avrebbero potuto censurare detta condotta, anche in sede disciplinare, ma non far discendere automaticamente dalla violazione delle regole sulla rilevazione delle presenze, la configurazione della più grave fattispecie sanzionata dall'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001.
Difatti, la ricostruzione della vicenda sulla scorta dell'istruttoria espletata induce a ritenere che l'assunto Cont della secondo cui la ricorrente avrebbe tenuto una condotta volta a dimostrare di essere in servizio quando non lo era, e nello specifico nel tempo in cui la medesima era in viaggio da TO a Gagliano
20 del PO e viceversa, non possa essere condiviso. Infatti, in quel lasso di tempo utilizzato per raggiungere la sede di Gagliano da TO e viceversa, non può dirsi che la non fosse in servizio dopo aver Pt_1 attestato fraudolentemente la propria presenza.
Analizzando la condotta concretamente tenuta dalla lavoratrice, non sembra ricorrano quelle modalità fraudolente di cui discorre la norma in esame. Non ricorre infatti la creazione di quella apparenza non conforme alla realtà di fatto, dal momento che manca innanzitutto quell'allontanamento dall'ufficio senza la necessaria timbratura quale condotta idonea, secondo la Cassazione, ad integrare la modalità fraudolenta;
in secondo luogo, non vi è mai stato neppure un allontanamento dall'ufficio fra la timbratura in entrata e quella in uscita.
La ricorrente, nel tempo intercorrente fra le timbrature all'inizio della giornata effettuate ad TO e il suo arrivo a Gagliano del PO, era semplicemente in viaggio per raggiungere la sede principale di lavoro sita in Gagliano del PO. E lo stesso dicasi per la fine del turno lavorativo, quando lasciava Gagliano del
PO per ritornare ad TO e lì timbrare la contestuale entrata e uscita dal servizio.
Quindi nessun allontanamento dal posto di lavoro senza la necessaria timbratura può esserle ascritto, dato che quel tempo era utilizzato solo per spostarsi fra le due sedi del Distretto dove effettivamente prestava il proprio servizio.
L'assunto della - fondato sulle formali risultanze delle timbrature in entrata ed in uscita, il più CP_1 delle volte quasi contestuali- secondo cui la ricorrente non avrebbe svolto alcuna attività nella sede del
Distretto di TO, non ha trovato conferma nelle risultanze della prova testimoniale.
Il teste ha riferito in particolare che: “ADR Lavoro alle dipendenze dell con qualifica Testimone_1 CP_1 di funzionario presso il Dipartimento di prevenzione della sede periferica di TO (…)”; “ADR Conosco la ricorrente e so che è una infermiera coordinatrice del servizio infermieristico del distretto Gagliano-Tricase-TO.”; “ADR La ricorrente inizia la sua giornata lavorativa in TO presso la sede di Via Thomas Edison, dove io lavoro, dove l'ho vista quasi tutte le mattine. Spesso l'ho vista al rientro presso la stessa sede.”; ADR Vedevo che la ricorrente al suo arrivo interloquiva con due infermiere ( e ) e vedevo un passaggio di documenti;
poi dopo circa Persona_2 Persona_3 mezz'ora o tre quarti d'ora ma non posso essere preciso, vedevo che andava via. Conoscendo il suo lavoro, posso dire che andava presso il distretto sanitario di Gagliano del PO.” ; ADR Al rientro ad TO, quando coincideva con la mia presenza nel pomeriggio, dato che io l'ho vista rientrare nel pomeriggio, la ricorrente aveva con sé dei pacchi contenenti presidi
(mascherine, disinfettanti, camici ecc…) che presumo fossero per il personale infermieristico, e lasciava tale materiale in sede”.
Il teste ha poi dichiarato quanto segue. “ADR Lavoro alle dipendenze della Testimone_2
e sono in servizio presso il SISP (Ufficio igiene pubblica) di TO. La mia sede di servizio è in TO alla CP_1
Via Edison, dal 2013.”; “ADR Mi è capitato di vederla parlare con la sig.ra e la sig.ra Persona_3 Persona_4 ma non so dire di cosa”; “ADR Mi è capitato anche di vedere la ricorrente andare via, dopo essere uscita dalla stanza dove
è ubicato l'orologio marcatempo, presumo per recarsi a Gagliano ma non posso saperlo con certezza.”; “ADR Per quello che ricordo, dato che io mi occupavo di altro, mi è capitato di vederla discutere con le due infermiere cui mi sono riferito e poi
21 andare via, uscendo dalla struttura.”; “ADR Non posso essere preciso ma per quello che ricordo posso dire di aver incontrato la ricorrente circa due tre volte alla settimana in media.”; “ ADR Per quanto a mia conoscenza, la ricorrente era la coordinatrice del personale infermieristico del Distretto di Gagliano-TO, del quale facevano parte le due infermiere anzidette.”.
Il teste ha riferito che “ADR Sono dirigente amministrativo dell dal primo ottobre Testimone_3 CP_1
2019 ed in precedenza ero già in servizio come avvocato speciale. Conosco la ricorrente perché dal marzo 2021 al maggio
2022 ero dirigente amministrativo del distretto di Gagliano del PO e la ricorrente era coordinatrice infermieristica in servizio presso il Distretto di Gagliano del PO.”; “ADR La ricorrente nella sede di TO incontrava gli infermieri, i medici e personale sanitario, si confrontava, dava disposizioni, organizzava i turni e svolgeva le sue normali attività di Testim coordinatore. Il personale n servizio presso la sede di TO timbrava dove parcheggiavano le auto di servizio in Via
Edison, che è diversa dalla sede centrale di TO.”; “ADR La ricorrente, per quanto ho verificato personalmente, timbrava in entrata nella sede di TO, come prima sede di inizio delle attività e dopo si spostava a seconda delle necessità, il più Testim delle volte presso la sede di Gagliano del PO.” ; Sul capitolo n. 4 della memoria difensiva preciso che la stragrande maggioranza delle volte la ricorrente iniziava la sua giornata fisicamente in TO. Tuttavia, per me era scontato, nonché formalmente autorizzato, che potesse iniziare la sua attività anche nelle altre due sedi del distretto (Gagliano e Tricase) a seconda delle esigenze di servizio. Poteva anche dare telefonicamente le disposizioni di servizio.; ADR La ricorrente doveva consegnare farmaci e documentazione amministrativa al personale in servizio presso la sede di TO, riceveva altresì documentazione da portare alla sede di Gagliano. Di tanto sono a conoscenza perché le richieste di ferie, permessi e turni del personale di TO le portava a me personalmente. So della consegna dei farmaci perché ho partecipato a delle riunioni alle quali partecipava anche la ricorrente, nel corso delle quali si organizzava anche la distribuzione del materiale farmaceutico.”.
I testi escussi, dell'attendibilità dei quali non vi sono ragioni per dubitare, hanno fornito una ricostruzione univoca della vicenda, confermando che la ricorrente si tratteneva nella sede di TO non solo per timbrare il cartellino marcatempo, ma anche per lavorare. In particolare, nella sede di via Edison, la stessa si tratteneva sia al mattino sia nel pomeriggio per interloquire con medici e sanitari, scambiare documenti, dare disposizioni e coordinare ma anche per consegnare farmaci, presidi sanitari e documentazione amministrativa o per ricevere documenti da portare nella sede di Gagliano.
Sicché nessun comportamento fraudolento può essere ascritto alla , che ha lavorato presso Pt_1 entrambe le sedi del Distretto, sia in quello sito in TO, sia in quello sito a Gagliano.
La circostanza che la lavorasse effettivamente anche ad TO è ritraibile altresì da alcune delle Pt_1 risultanze dello schema contenente il riepilogo sinottico di quanto registrato e riscontrato dalla polizia giudiziaria in occasione del servizio di OC. In particolare, nella giornata del 9/06/2021 la timbratura in entrata ed uscita contrassegnata col cod. 71 non è contestuale, ma la sì è trattenuta presso la sede Pt_1 di TO per dieci minuti e poi 28 minuti dopo la timbratura in uscita per servizio è giunta presso la sede di Gagliano. Quindi in quella giornata anche le risultanze del cartellino marcatempo sono compatibili con lo svolgimento di una attività lavorativa in TO. E anche nella giornata del 24/06/2021, pur avendo
22 la Preite timbrato in entrata e in uscita presso la sede di TO alle ore 7:57 è stata vista entrare a Gagliano alle ore 8:52: trattasi quindi di un lasso di tempo pienamente compatibile con lo svolgimento delle incombenze lavorative presso la sede di TO. Lo stesso dicasi per la giornata del 5/07/2021, dove la timbratura in entrata presso la sede di TO viene effettuata alle ore 6:56, mentre quella in uscita per servizio alle ore 7:59: dunque anche qui un lasso di tempo pienamente sufficiente per lo svolgimento del lavoro presso tale sede.
In conclusione, deve ritenersi che sebbene le condotte contestate alla ricorrente integrino violazione delle disposizioni contenute nell'ordine di servizio datato 12.3.2021, a firma del Direttore del DSS di Gagliano del PO Dott. R. , le stesse non siano sussumibili nella fattispecie di cui alla falsa attestazione della Pt_5 presenza in servizio con modalità fraudolente tale da giustificare la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett.a) e co.3 del d.lgs. 165/2001, che si configura come illegittima e sproporzionata.
Quanto alle conseguenze della accertata illegittimità del licenziamento, la disciplina applicabile ai pubblici dipendenti, introdotta dal D.lgs. n. 75/2017 è quella di cui all'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”
Sul punto, la Cassazione ha stabilito che “In tema di pubblico impiego, l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, restando irrilevante che l'illecito disciplinare sia stato commesso anteriormente alla stessa.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 22/04/2025, n. 10518).
Ne deriva la piena applicabilità della norma alla vicenda che ci occupa, dal momento che sia il licenziamento sia l'illecito disciplinare ricadono nel vigore dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.
Per tali ragioni, il licenziamento va dichiarato illegittimo, con condanna della amministrazione convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità pari a n.24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese processuali, liquidate in € 4.000 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della amministrazione resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione in
23 favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e per l'effetto condanna la CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegrazione della lavoratrice nel posto;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a pagare alla ricorrente una indennità pari a n. CP_1
24 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute CP_1 dalla ricorrente, liquidate in € 4.000 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avv.ti Maurizio Valentini e Salvatore Spano dichiaratisi antistatari.
Lecce, 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 pronuncia la presente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 3162/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Maurizio Valentini e Salvatore Spano come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del l.r. pro tempore, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Teresa Cutrone e Alfredo CP_1
Cacciapaglia, come da procura speciale in calce alla memoria difensiva.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.2.2009 con qualifica di “infermiera professionale/coordinatore CP_1 infermieristico” presso il DSS (Distretto Socio Sanitario) di Gagliano del PO (Le) ed inquadramento nel ruolo/livello “D super” del CCNL di cat.; che con nota prot. 195949 del 14.11.2022 dell'UPD della Cont di era stato instaurato nei suoi confronti un procedimento disciplinare;
che con nota prot. n. CP_1
617 del 2.1.2023 era stato disposto il suo licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett a)
e co. 3 del d.lgs. n. 165/2001; che il licenziamento, come dettagliatamente descritto nella nota prot. n.
617 del 2.1.2023, era stato comminato per la falsa attestazione della presenza della lavoratrice sul posto di lavoro con metodi fraudolenti, avendo la stessa nel periodo oggetto di osservazione - ossia dal
7.06.2021 al 28.10.2021 - timbrato presso una sede diversa rispetto alla propria sede di lavoro;
che con deliberazione n. 58 del 20.1.2023 era stata data infine esecuzione alla delibera prot. n. 617/2023 che aveva disposto licenziamento.
Ciò premesso, la ricorrente impugnava il licenziamento eccependo: 1) la violazione dell'art. 7 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori per la mancata affissione del codice disciplinare;
2) la violazione del principio di immediatezza nella contestazione degli addebiti e nell'irrogazione della sanzione;
3) la violazione dei principi di non genericità e specificità della contestazione, nonché di immodificabilità dell'accusa; 4)
1 l'inesistenza della giusta causa di licenziamento e l'insussistenza del fatto;
5) il difetto di proporzione della sanzione irrogata con i fatti contestati;
6) la natura discriminatoria in virtù dell'ingiustificata disparità di trattamento fra la ricorrente rispetto ad altri dipendenti coinvolti nello stesso procedimento. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“A) Dichiarare nullo, invalido, inefficace, illegittimo e, comunque, annullare per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede l'impugnato licenziamento - disapplicando ed annullando ogni atto, decisione e provvedimento presupposto poiché parimenti illegittimo, nullo, invalido ed inefficace - e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, nel testo antecedente alla riforma operata con L. 92/2012:
- condannare controparte, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutole a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare l' convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di Controparte_2 tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. in via subordinata:
B) ritenere nullo siccome discriminatorio e comunque annullare il licenziamento comminato alla ricorrente dichiarandone, accertando che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta da er insussistenza dei fatti contestati ovvero Pt_2 perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, e per l'effetto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, nel testo novellato dalla riforma operata con L. 92/2012 e: - dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente ad essere reintegrato nel posto di lavoro assegnatole e ad ottenere il pagamento in proprio favore, ex art. 18, co. 4, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione nella misura massima di dodici mensilità, oltre all'accredito dell'intera contribuzione dovutagli per il periodo intercorso nelle more,
- condannare la convenuta a reintegrare la ricorrente ed a risarcirlo nella misura dinanzi indicata, ovvero in Pt_2 quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, nonché a versare in favore dello stesso la contribuzione del caso;
ancora in via subordinata:
C) annullare il licenziamento comminato al ricorrente, ex art. 18, co, 5. novellato, in ragione della mancata ricorrenza degli estremi della giusta causa addotta ad apparente sostegno del provvedimento espulsivo e per l'effetto:
- condannare la convenuta al pagamento in suo favore ex art. 18 co. 5 novellato di un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto percepita e comunque non inferiore alla misura minima di dodici mensilità. ancora in via gradata:
D) annullare il licenziamento comminato al ricorrente, in ragione della palese violazione del principio di tempestività; per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore ex art. 18 co. 5 S.L. novellato di una indennità risarcitoria
2 pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, e comunque non inferiore alla misura minima di dodici mensilità; in via ulteriormente gradata:
E) annullare il licenziamento intimato alla Dr.ssa da er evidente violazione delle statuizioni di cui all'art. Pt_1 Pt_2
7 S. L. per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare l'azienda convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore nella misura pari ad un'indennità risarcitoria equivalente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, e comunque non inferiore alla misura minima di sei mensilità;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
Instaurato il contraddittorio, la contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza ex art.127 ter c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti si evince che con nota prot. 195949 del 14.11.2022 a firma del
Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell' Dott. ed avente ad CP_1 Per_1 oggetto « (Matricola 240271) – Deliberazione Commissario Straordinario n. 391 Parte_1 del 10.11.2022 e contestazione di addebito e contestuale convocazione a difesa dell'art. 55 bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.» alla ricorrente è stato contestato quanto segue:
«Con prot. n. 194176 del 10.11.2022 il Commissario Straordinario inoltrava a quest'Ufficio l'Ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ex art. 289 c.p.p. emessa in data
02.11.2022 dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nel procedimento R.G.N.R. 2877/21 - R.G. GIP 6331/2021 con la quale si disponeva "l'applicazione, nei confronti di […] e , come sopra generalizzati, della misura Parte_1 interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio e dal pubblico servizio dagli stessi espletato quali dipendenti pubblici della , interdicendo ai predetti, per la durata di mesi otto dalla data di inizio dell'esecuzione, CP_3
l'esercizio di ogni attività inerente a detto ufficio".
Dalla predetta ordinanza emergeva che la Sv. era indagata per i seguenti delitti di cui si riportano integralmente le imputazioni:
c) dei reati di cui agli artt. 81, commi 1 e 2, c.p., art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/01 e art. 61 n.2), 9) e 11) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi ma in maniera abituale in qualità di lavoratrice dipendente della Pubblica Amministrazione, in servizio presso il Distretto Socio Sanitario di Gagliano del PO con qualifica di coordinatrice infermieristica, attestava falsamente la propria presenza sul posto di lavoro timbrando il proprio badge nell'apposito orologio marcatempo di presenza installato in altre sedi - in particolare TO presso la Cont struttura dell' "Cittadella della salute" ed anche presso il Presidio Ospedaliero di AR, luogo questo della sua residenza - risultando così, con tali artifici, regolarmente in servizio mentre in realtà era in viaggio verso la propria sede lavorativa sita in Gagliano del PO (ove arrivava giornalmente dopo circa 25/30 minuti) e/o verso casa (allontanandosi
3 pertanto circa 25/30 minuti prima) ed inoltre si allontanava dal posto di lavoro senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione (badge/tessera magnetica per segnalare l'interruzione del proprio servizio, così come anche da schede), allontanandosi quasi giornalmente, ed anche più volte nello stesso giorno, per esigenze non connesse ai compiti d'ufficio senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione (badge /tessera magnetica per segnalare l'interruzione del proprio servizio cosi come da schede allegate relative ai giorni oggetto di osservazione che costituiscono parte integrante di tale imputazione e cui si rinvia); con le aggravanti di aver commesso i reati per conseguire e assicurare a sé e ad altri il profitto dei reati di truffa di cui al capo d), con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri connessi ad una pubblica funzione e/o pubblico servizio e cori abuso di relazione d'ufficio. Reati accertati in Gagliano del PO a partire dal 22.02.2021, ma commessi nel 2021 e con permanenza);
d) dei reati di cui agli artt. 81, commi 1 e 2, 110, 640, 2 comma n. 1), 61 n. 9) e 11) c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in concorso tra loro in tempi diversi ma in maniera abituale nelle qualità di lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione come sopra indicato - con artifici e raggiri consistiti nel registrare falsamente la propria presenza sul posto di lavoro timbrando il proprio badge in sedi diverse dall'effettiva sede lavorativa di
Gagliano del PO ed allontanandosi senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione (badge/tessera magnetica per segnalare l'interruzione del proprio servizio), così come già descritto al capo c) - induceva in errore la Pubblica
Amministrazione circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa secondo le prescrizioni contrattuali e si procurava in tal modo un ingiusto profitto con correlativo danno dell'ente ricevendo somme retributive non dovute relative allo scostamento orario, nonché incidendo gravemente sull'organizzazione dello stesso ente e sul rapporto fiduciario (così come anche da schede allegate relative ai giorni oggetto di attività di ossei nazione che costituiscono parte integrante di tale imputazione e cui si rinvia): con le aggravanti di aver commesso i reati con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri connessi ad una pubblica funzione e/o pubblico servizio e con abuso di relazione d'ufficio. Reati accertati in Gagliano del PO a partire dal 22.02.2021, ma commessi nel 2021 e con permanenza).
In particolare, dalla suddetta ordinanza e riguardo la posizione della Sv. emerge quanto segue in ordine alle condotte così come riportate analiticamente nell'ordinanza, con riferimento alle giornate specificamente oggetto di indagine, consistita in istallazione di quattro videocamere all'interno dei locali del videoriprese, servizi di O.C.P., Controparte_4 acquisizione di documentazione presso gli uffici della Con riguardo alle condotte di CP_1 [...]
è in servizio presso il Distretto Socio Sanitario di Gagliano del PO con la qualifica di infermiera Parte_1 professionale e coordinatrice del personale. Anche nei suoi confronti è stata accertata una condotta illecita continuata e reiterata nel tempo consistita - nel vidimare fraudolentemente il badge nel dispositivo di rilevazione di presenza presso altre sedi (la struttura dell' ittadella della Salute" in TO, o presso l'Ospedale di AR) e non presso la reale CP_1 sede di lavoro, in Gagliano del PO, attestando così falsamente l'inizio dell'orario di servizio (risultando già in servizio quando -quantomeno1doveva ancora intraprendere il viaggio per raggiungere la sede di lavoro in atro comune); - nell'allontanarsi dal posto di lavoro senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione.
4 Si riporta nello schema che segue il riepilogo sinottico di quanto registrato e riscontrato dalla polizia giudiziaria - come puntualmente riportato nella parte delle "Note" e della "Annotazione telecamere e/o OC"- in ordine al comportamento criminoso tenuto ogni volta dall'indagata in danno dell'ente pubblico di cui è dipendente.
5 6 7 8 9 10 11 12 Per come si è sopra detto, ancora riportando dalla richiesta del P.M., segue il riepilogo di quanto emerso, evidenziandosi sempre che:
- nelle schede in questione in cui sono state quantificate le assenze vi è anche una specifica colonna relativa alla quantificazione economica;
- la dicitura "N.P." fa riferimento a comportamento che, sebbene non regolare, non ha prodotto alcuno scostamento orario.
13 Ciò posto, da quanto emerso con riferimento all'indagata nei giorni oggetto delle suddette attività di osservazione -dal 7 giugno al 28 ottobre 2021- e dall'analisi della documentazione predetta, sussiste dunque un consistente compendio indiziario anche a carico della in ordine ai reati di truffa aggravata e di falsa attestazione previsto dall'articolo 55 quinquies Pt_1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, oggetto di addebito cautelare. In ordine alle peculiari condotte dell'indagata, evidenzia al riguardo il Pubblico Ministero nella richiesta in oggetto: confronti condotte illecite reiterate nel tempo consistite nel vidimare Cont il badge nel dispositivo di rilevazione di presenza sito in TO presso la struttura dell "Cittadella della Salute", o presso il Presidio Ospedaliero di AR, piuttosto che presso la sede di servizio sopra indicata;
questi artifizi posti in essere le permettono di risultare regolarmente in servizio nel mentre effettivamente si trova in viaggio al fine di raggiungere la sua sede di lavoro in Gagliano del PO o la sua abitazione.
Tali condotte sono illecite evidenziato che non esistono circolari e/o provvedimenti che le consentano e ricordato anche che la circolare citata sopra in premessa precisa che ogni dipendente deve timbrare il cartellino esclusivamente presso la sede ove presta servizio e ciò, chiaramente, per evitare intervalli indebiti tra le timbrature e l'effettivo inizio delle prestazioni lavorative.
14 Cont CP_ L'indagata avrebbe potuto, pertanto, vidimare il proprio badge presso il Poliambulatorio dell di con sede Pt_1 nel Comune di TO, via Armida con orologio marcatempo n. 71, solo nell'ipotesi in cui si fosse recata presso quel presidio per scopi lavorativi.
E' emersa, inoltre, la "quotidianità" della condotta illecita della suddetta evidenziato che in tutti i giorni oggetto delle attività di osservazione ha timbrato sempre in TO per poi presentarsi al Distretto Socio Sanitario i Gagliano del PO CP_4 dopo circa 25/30 minuti, come anche da prospetto riepilogativo che segue;
da tale prospetto emerge anche come la suddetta si allontani alla fine del lavoro senza vidimare e con un anticipo di altrettanti minuti. Ed infatti, a partire già dal primo giorno di osservazione, il 7 giugno 2021, per tutti i giorni del periodo, l'indagata, in servizio presso il Distretto Socio
Sanitario di Gagliano del PO, con qualifica infermiera professionale e coordinatrice del personale, attestava falsamente la propria presenza sul posto di lavoro nei termini sopra descritti, presentandosi sempre in ritardo e, in un'occasione anche per più ore, allontanandosi dal posto di lavoro, senza utilizzare gli appositi sistemi di rilevazione, così come anche risultava dalle schede allegate relative ai giorni oggetto di attività di osservazione.
In particolare, come detto, la attestava falsamente la propria presenza sul posto di lavoro timbrando il proprio Pt_1 badge nell'apposito orologio marcatempo di presenza installato in altre sedi -in TO presso la struttura dell'
[...]
ed anche presso il Presidio Ospedaliero di AR, luogo questo della sua residenza - risultando Parte_3 così, con tali artifici, regolarmente in servizio mentre in realtà era -quantomeno- ancora in viaggio verso la propria sede lavorativa sita in Gagliano del PO (ove arrivava giornalmente dopo circa 25/30 minuti) e/o verso casa ( allontanandosi pertanto circa 25/30 minuti prima). Come detto, l'indagata per certo entrava ed usciva, ogni volta, rispetto al luogo di lavoro, senza mai utilizzare sul posto gli appositi sistemi di rilevazione (tutti i giorni i militari -e le telecamere istallate-, per come sopra riportato, registravano come pur risultando le regolari timbrature, entrasse ed Parte_1 uscisse con la sua Mini verde e tetto bianco, tg.FP977TK, senza vidimare il badge (camera fronte).
Ed appare appena il caso di evidenziare che il comportamento tenuto dall'indagata non può trovare certo ragione (diversa dall'intento fraudolento decritto) nel fatto che la sede di TO sarebbe comunque un luogo di pertinenza del Distretto Socio
Sanitario di Gagliano del PO, considerato che, quand'anche si fosse recata presso il presidio Parte_1 di TO per scopi lavorativi, avrebbe dovuto comunque vidimare in quella sede l'uscita per servizio e poi, una volta giunta presso il Distretto di Gagliano del PO, avrebbe dovuto timbrare il rientro dall'uscita per servizio.
Quanto alla gravità del fatto, in relazione alla peculiare posizione dell'indagata, merita di essere sottolineato ancora come, nei mesi di aprile e di inizio maggio 2022, 1 Carabinieri effettuassero ulteriori servizi di osservazione, controllo e pedinamento a carico dei soggetti per i quali si era avuta la maggiore evidenza investigativa in termini di numero di condotte illecite, ovvero, oltre a […] ed a (per come si dirà) […], proprio nei confronti di Parte_1
Veniva così ulteriormente riscontrata dai militari la pervicace prosecuzione della condotta illecita anche da parte dell'indagata
, la quale continuava a timbrare il proprio badge nell'apposita macchinetta marca tempo sita in TO Pt_1
(marcatempo n. 71) ed in quella sita presso il Presidio Ospedaliero di AR (marcatempo n. 88), luogo coincidente con la sua residenza.
Risulta dallo statino delle presenze allegato alla c.n.r. depositata in data 10.05.2022 come la ancora recentemente Pt_1
15 perpetuasse la condotta criminosa, apparendo ogni volta fraudolentemente in servizio, senza avere in realtà raggiunto la reale sede di lavoro, presso Distretto Socio Sanitario di Gagliano del PO.
In esecuzione dell'ordinanza n. emessa dal GIP in data 02.11.2022, con deliberazione del Commissario Straordinario n.
391 del 10.11.2022, notificata a questo Upd ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
l' ha sospeso a decorrere dal 10.11.2022 la S.V. per la durata di mesi 8, dall'esercizio del pubblico ufficio e CP_1 dal pubblico servizio dagli stessi espletato quali dipendenti pubblici della , interdicendo ai predetti, per la CP_3 durata di mesi otto dalla data di inizio dell'esecuzione, l'esercizio di ogni attività inerente a detto ufficio.
Alla luce di quanto esposto, il comportamento della S.V., già oggetto di accertamento in sede penale, determina gravi violazioni dei doveri del pubblico dipendente, assumendo quindi rilevanza disciplinare. Visto l'art. 55 bis e 55-quater co.
3-bis e co.
3-ter D.Lgs. 165/2001 questo Ufficio, notifica alla S.V. la deliberazione DG n. n. 391 del 10.11.2022 e muove nei confronti della S.V. la seguente contestazioni d'addebito disciplinare:
- Art. 55-quater co. 1 lett. a) Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze);
- Art. 55-quater 1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. Si precisa che le disposizioni contrattuali e le disposizioni riguardanti i doveri del pubblico dipendente cui si fa riferimento per la vicenda in oggetto sono contenute nel "Testo coordinato delle disposizioni normative e contrattuali in materia di sanzioni e procedure disciplinari, recante il codice disciplinare e le indicazioni delle infrazioni e relative sanzioni per il personale del Comparto Sanità, Area
Sanità, Dirigenza PTA", adottato con Deliberazione n. 330 del 20. 10.2022. Pertanto, in considerazione CP_1 di quanto sopra descritto, si trasmette la Deliberazione Commissario Straordinario n. 391 del 10.11.2022 e si convoca la Cont S.V. per il giorno 12.12.2022 alle ore 11,30 al quarto piano della palazzina della Direzione Generale della di CP_ in via Miglietta n. 5 per l'avvio del procedimento disciplinare e per essere sentito a difesa in relazione ai fatti contestati.
A tal fine si informa che è data alla S.V. facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento in possesso di questo
UPD ed estrarre copia nonchè di farsi assistere, qualora lo ritenga, da un procuratore o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il Presidente U.P.D. Dott. Antonio Vigna >>. “
A tali contestazioni la ricorrente rispondeva con memoria del 12.12.2022, confutando ogni addebito rivoltole e formulando altresì istanza di sospensione e/o rinvio del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale (pendente a suo carico per i medesimi fatti posti a base della contestazione disciplinare) e nel merito chiedendo l'archiviazione.
16 La condotta contestata alla ricorrente e posta alla base del licenziamento consiste nell'aver vidimato il Cont badge nel dispositivo di rilevazione di presenza presso le altre sedi della ( “Cittadella della Salute” in
TO e Ospedale di AR) e non presso la reale sede di lavoro in Gagliano del PO, risultando così regolarmente in servizio o quando era in viaggio verso la propria sede di servizio sita in Gagliano del
PO (dove arrivava dopo circa 25/30 minuti) e/o quando era in viaggio per tornare nella sua abitazione sita in AR (allontanandosi dalla sede di Gagliano circa 25/30 minuti prima). In sostanza, le si contesta che, per il tramite di una vidimazione fraudolenta presso una sede diversa da quella di servizio, la stessa avrebbe attestato falsamente l'inizio oppure la fine dell'orario di servizio.
Alla ricorrente si contesta altresì di essersi allontanata quasi giornalmente (ed anche più volte nello stesso giorno) dal posto di lavoro senza l'utilizzo degli appositi sistemi di rilevazione.
Ciò posto, l'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001, rubricato “Licenziamento disciplinare”, al co.1 lett.a) dispone che “1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
(…)”; l'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001 al comma 1 bis prevede che “1- bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.”
Infine, il medesimo 55 quater al co. 3 dispone che “3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.”.
Per quel che attiene ai rapporti fra l'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001 lett. a) e il successivo comma 1 bis dello stesso art. 55 quater può ritenersi che il legislatore di cui al d.l. 116/2016 con tale ulteriore comma, oltre ad attribuire rilevanza al comportamento dell'eventuale complice del dipendente, abbia voluto definire in modo più articolato e puntuale la fattispecie della “falsa attestazione della presenza in servizio”.
Tale interpretazione è quella fatta propria dalla giurisprudenza dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione. Si è sostenuto infatti che “(…) L'introduzione del comma 1 bis nell'art. 55 quater, D.Lgs. n.
165/2001 (avvenuta con il D.Lgs. n. 116/2016) non ha portata innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del concetto di "falsa attestazione di presenza".” (Cass. civ., Sez. lavoro, 11/09/2018, n. 22075).
Venendo alle condotte sussumibili nell'art. 55 quater co. 1 lett. a) del d.lgs. 165/2001 può osservarsi quanto segue.
La Cassazione ha affermato che “La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore
17 l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.” (Cass. pen., Sez. II,
06/10/2006, n. 34210).
Tale indirizzo è stato fatto proprio anche dalla Cassazione Sez. Lavoro che ha infatti sostenuto come “In tema di licenziamento disciplinare, ricorre l'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, prevista dall'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di timbratura del cartellino marcatempo non corrispondente alla reale situazione di fatto, giacché la falsa attestazione del pubblico dipendente riportata sui cartellini marcatempo o sui fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare i periodi di assenza, sempre che siano economicamente apprezzabili.” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 17637 del 06/09/2016) .
La Cassazione ha inoltre affermato che “In tema di licenziamento disciplinare, rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente già prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 116 del 2016, non solo il caso dell'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l'allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 14/12/2016, n. 25750).
Ancor più di recente, la Cassazione ha ritenuto che “In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 20/07/2023, n. 21681).
Secondo la giurisprudenza, dunque, ricorre la fattispecie di cui all'art. 55 quater lett. a del d.lgs. n.
165/2001 e in particolare sussistono le “modalità fraudolente” di cui discorre la norma tutte le volte in cui il pubblico dipendente si allontani dall'ufficio, purché per un periodo di tempo apprezzabile, senza che ciò risulti dalla timbratura del cartellino, poiché in tal modo l'amministrazione viene indotta in errore tramite la rappresentazione di una situazione (presenza sul posto di lavoro) non corrispondente alla reale situazione di fatto. Non è dunque necessaria una attività di alterazione o di manomissione del sistema ma
è sufficiente la rappresentazione di una situazione diversa dal reale.
Venendo alla vicenda che ci occupa, occorre comprendere se la condotta tenuta dalla ricorrente sia o meno idonea ad integrare la fattispecie suscettibile di dare luogo a licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett.a) e co.3 del d.lgs. 165/2001.
18 Tale condotta è quella che emerge dallo schema contenente il riepilogo sinottico di quanto registrato e riscontrato dalla polizia giudiziaria in occasione del servizio di OC (v. allegati in atti e contestazione disciplinare di cui alla nota prot. n. 195949 del 14.11.2022).
In primo luogo, a differenza di ciò che è riportato nella contestazione disciplinare, non è stato dimostrato che la ricorrente timbrasse anche presso il presidio ospedaliero di AR (cod. marcatempo n. 88), dato che nel prospetto sinottico sopra riportato non è presente alcuna timbratura relativa alla suddetta sede.
In secondo luogo, non vi è prova neppure della ulteriore condotta descritta nella contestazione disciplinare, consistente nell'allontanamento dal posto di lavoro senza l'utilizzazione degli appositi sistemi di rilevazione.
Quello che invece è emerso come nucleo della condotta contestata è che la ricorrente, all'inizio della propria giornata lavorativa, timbrava contestualmente (o quasi contestualmente) in entrata e in uscita (per servizio cod.3) presso la sede del Dipartimento di Prevenzione sita in Via Edison ad TO (cod. marcatempo n. 71) per poi raggiungere (dopo circa 25 minuti) la sede principale di lavoro, sita in Gagliano del PO, dove si tratteneva per quasi l'intero orario giornaliero. Dopodiché, al termine della giornata lavorativa, alle volte lasciava la sede di Gagliano del PO, circa 25 minuti prima di fare rientro nella sede di TO, dove a questo punto timbrava una contestuale entrata e uscita per servizio;
altre volte, timbrava contestualmente (o quasi contestualmente) in entrata e in uscita (per servizio cod.3) presso la medesima sede di Gagliano del PO (cod. marcatempo n. 90).
Rispetto a questi giorni, sebbene la ricorrente non effettuasse alcuna timbratura in entrata a Gagliano del
PO, il suo arrivo presso la sede di Gagliano dopo circa 25 minuti dall'allontanamento dalla sede di
TO è stato sistematicamente rilevato o per il tramite dei sistemi di video sorveglianza oppure attraverso il servizio di OC;
lo stesso dicasi per le volte in cui si allontanava da Gagliano del PO, al termine della giornata lavorativa, per timbrare entrata ed uscita ad TO.
Questa essendo la reale condotta tenuta dalla ricorrente deve ritenersi, anche alla luce della prova testimoniale espletata e sulla scorta della documentazione in atti, che la stessa non integri gli estremi della falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente tale da giustificare la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett. a) e co.3 del d.lgs. 165/2001.
Secondo la prospettazione di parte istante, la lavoratrice avrebbe agito in quanto espressamente autorizzata dall'amministrazione di appartenenza. Difatti, nella sua qualità di coordinatrice della Medicina di Base dei servizi del Distretto, con nota prot. 2010/103714 datata 18.06.2010 dall'allora Direttore del
Distretto Socio di Gagliano del PO Dott. era stata destinataria di una disposizione CP_5 Pt_4 di servizio ad personam che la autorizzava espressamente a “timbrare l'entrata o l'uscita all'orologio rilevazione presente dei vari presidi del Distretto in cui possono trovarsi nell'arco della giornata per l'espletamento delle loro competenze”
(all. n.10 del ricorso).
19 Cont Ad avviso della diversamente, la ricorrente avrebbe tenuto una condotta volta a dimostrare di essere in servizio quando non lo era e nello specifico nel tempo in cui la medesima era in viaggio da TO a
Gagliano del PO e viceversa, dal momento nessuna disposizione la autorizzava a timbrare in tutte le sedi del Distretto. Difatti, con ordine di servizio datato 12.3.2021, a firma del Direttore del DSS di
Gagliano del PO Dott. , era stato disposto che “La timbratura, salvo diverse e motivate disposizioni Parte_5 scritte del dirigente responsabile della struttura di appartenenza, deve essere effettuata tassativamente all'orologio di controllo assegnato all'unità operativa di appartenenza, al fine di evitare intervalli indebiti tra le timbrature e l'effettivo inizio delle prestazioni lavorative. Le timbrature effettuate senza giustificato motivo su orologio diverso da quello assegnato sono nulle ad ogni effetto.”
Sul punto, l'assunto attoreo secondo cui tale ultima nota del 12.3.2021, facendo salve le diverse e motivate disposizioni scritte del dirigente responsabile della struttura di appartenenza, non sarebbe idonea a porre nel nulla quanto stabilito nella precedente nota del 18.06.2010, non può essere condiviso.
Una corretta ricostruzione dei rapporti tra le due disposizioni induce a ritenere che la seconda sia stata adottata nei confronti di tutti i dipendenti, nessuno escluso, e proprio allo scopo di vanificare ogni diversa prassi o disposizione ad personam. Il tutto con la conseguenza per cui soltanto una diversa e motivata disposizione scritta successiva al 12.03.2021 - assente nel caso di specie - potrebbe introdurre un regime diverso da quello generale e valevole per tutti i dipendenti.
Deve pertanto ritenersi che, all'epoca dei fatti di causa, la ricorrente non fosse (più) autorizzata a timbrare nelle diverse sedi del Distretto e che dovesse timbrare soltanto nella sede di appartenenza, ossia a
Gagliano del PO.
Tuttavia, nonostante la possibilità di timbrare in qualunque sede del Distretto debba ritenersi venuta meno a decorrere dal 12.03.2021, il comportamento della ricorrente a decorrere da tale momento non può essere qualificato per ciò solo fraudolento o idoneo ad indurre in errore il datore di lavoro, dal momento che la lavoratrice ha agito senza nulla nascondere del proprio operato all'amministrazione di appartenenza, eseguendo le timbrature presso la sede di TO in verosimile buona fede (nel convincimento – per quanto erroneo - di poter ancora operare in tal senso) con modalità palesi e come tali pienamente controllabili dal datore di lavoro.
È allora evidente che – ferma l'irregolarità della condotta tenuta da parte istante perché violativa delle nuove disposizioni contenute nella nota del 12.03.2021 - gli organi preposti avrebbero potuto censurare detta condotta, anche in sede disciplinare, ma non far discendere automaticamente dalla violazione delle regole sulla rilevazione delle presenze, la configurazione della più grave fattispecie sanzionata dall'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001.
Difatti, la ricostruzione della vicenda sulla scorta dell'istruttoria espletata induce a ritenere che l'assunto Cont della secondo cui la ricorrente avrebbe tenuto una condotta volta a dimostrare di essere in servizio quando non lo era, e nello specifico nel tempo in cui la medesima era in viaggio da TO a Gagliano
20 del PO e viceversa, non possa essere condiviso. Infatti, in quel lasso di tempo utilizzato per raggiungere la sede di Gagliano da TO e viceversa, non può dirsi che la non fosse in servizio dopo aver Pt_1 attestato fraudolentemente la propria presenza.
Analizzando la condotta concretamente tenuta dalla lavoratrice, non sembra ricorrano quelle modalità fraudolente di cui discorre la norma in esame. Non ricorre infatti la creazione di quella apparenza non conforme alla realtà di fatto, dal momento che manca innanzitutto quell'allontanamento dall'ufficio senza la necessaria timbratura quale condotta idonea, secondo la Cassazione, ad integrare la modalità fraudolenta;
in secondo luogo, non vi è mai stato neppure un allontanamento dall'ufficio fra la timbratura in entrata e quella in uscita.
La ricorrente, nel tempo intercorrente fra le timbrature all'inizio della giornata effettuate ad TO e il suo arrivo a Gagliano del PO, era semplicemente in viaggio per raggiungere la sede principale di lavoro sita in Gagliano del PO. E lo stesso dicasi per la fine del turno lavorativo, quando lasciava Gagliano del
PO per ritornare ad TO e lì timbrare la contestuale entrata e uscita dal servizio.
Quindi nessun allontanamento dal posto di lavoro senza la necessaria timbratura può esserle ascritto, dato che quel tempo era utilizzato solo per spostarsi fra le due sedi del Distretto dove effettivamente prestava il proprio servizio.
L'assunto della - fondato sulle formali risultanze delle timbrature in entrata ed in uscita, il più CP_1 delle volte quasi contestuali- secondo cui la ricorrente non avrebbe svolto alcuna attività nella sede del
Distretto di TO, non ha trovato conferma nelle risultanze della prova testimoniale.
Il teste ha riferito in particolare che: “ADR Lavoro alle dipendenze dell con qualifica Testimone_1 CP_1 di funzionario presso il Dipartimento di prevenzione della sede periferica di TO (…)”; “ADR Conosco la ricorrente e so che è una infermiera coordinatrice del servizio infermieristico del distretto Gagliano-Tricase-TO.”; “ADR La ricorrente inizia la sua giornata lavorativa in TO presso la sede di Via Thomas Edison, dove io lavoro, dove l'ho vista quasi tutte le mattine. Spesso l'ho vista al rientro presso la stessa sede.”; ADR Vedevo che la ricorrente al suo arrivo interloquiva con due infermiere ( e ) e vedevo un passaggio di documenti;
poi dopo circa Persona_2 Persona_3 mezz'ora o tre quarti d'ora ma non posso essere preciso, vedevo che andava via. Conoscendo il suo lavoro, posso dire che andava presso il distretto sanitario di Gagliano del PO.” ; ADR Al rientro ad TO, quando coincideva con la mia presenza nel pomeriggio, dato che io l'ho vista rientrare nel pomeriggio, la ricorrente aveva con sé dei pacchi contenenti presidi
(mascherine, disinfettanti, camici ecc…) che presumo fossero per il personale infermieristico, e lasciava tale materiale in sede”.
Il teste ha poi dichiarato quanto segue. “ADR Lavoro alle dipendenze della Testimone_2
e sono in servizio presso il SISP (Ufficio igiene pubblica) di TO. La mia sede di servizio è in TO alla CP_1
Via Edison, dal 2013.”; “ADR Mi è capitato di vederla parlare con la sig.ra e la sig.ra Persona_3 Persona_4 ma non so dire di cosa”; “ADR Mi è capitato anche di vedere la ricorrente andare via, dopo essere uscita dalla stanza dove
è ubicato l'orologio marcatempo, presumo per recarsi a Gagliano ma non posso saperlo con certezza.”; “ADR Per quello che ricordo, dato che io mi occupavo di altro, mi è capitato di vederla discutere con le due infermiere cui mi sono riferito e poi
21 andare via, uscendo dalla struttura.”; “ADR Non posso essere preciso ma per quello che ricordo posso dire di aver incontrato la ricorrente circa due tre volte alla settimana in media.”; “ ADR Per quanto a mia conoscenza, la ricorrente era la coordinatrice del personale infermieristico del Distretto di Gagliano-TO, del quale facevano parte le due infermiere anzidette.”.
Il teste ha riferito che “ADR Sono dirigente amministrativo dell dal primo ottobre Testimone_3 CP_1
2019 ed in precedenza ero già in servizio come avvocato speciale. Conosco la ricorrente perché dal marzo 2021 al maggio
2022 ero dirigente amministrativo del distretto di Gagliano del PO e la ricorrente era coordinatrice infermieristica in servizio presso il Distretto di Gagliano del PO.”; “ADR La ricorrente nella sede di TO incontrava gli infermieri, i medici e personale sanitario, si confrontava, dava disposizioni, organizzava i turni e svolgeva le sue normali attività di Testim coordinatore. Il personale n servizio presso la sede di TO timbrava dove parcheggiavano le auto di servizio in Via
Edison, che è diversa dalla sede centrale di TO.”; “ADR La ricorrente, per quanto ho verificato personalmente, timbrava in entrata nella sede di TO, come prima sede di inizio delle attività e dopo si spostava a seconda delle necessità, il più Testim delle volte presso la sede di Gagliano del PO.” ; Sul capitolo n. 4 della memoria difensiva preciso che la stragrande maggioranza delle volte la ricorrente iniziava la sua giornata fisicamente in TO. Tuttavia, per me era scontato, nonché formalmente autorizzato, che potesse iniziare la sua attività anche nelle altre due sedi del distretto (Gagliano e Tricase) a seconda delle esigenze di servizio. Poteva anche dare telefonicamente le disposizioni di servizio.; ADR La ricorrente doveva consegnare farmaci e documentazione amministrativa al personale in servizio presso la sede di TO, riceveva altresì documentazione da portare alla sede di Gagliano. Di tanto sono a conoscenza perché le richieste di ferie, permessi e turni del personale di TO le portava a me personalmente. So della consegna dei farmaci perché ho partecipato a delle riunioni alle quali partecipava anche la ricorrente, nel corso delle quali si organizzava anche la distribuzione del materiale farmaceutico.”.
I testi escussi, dell'attendibilità dei quali non vi sono ragioni per dubitare, hanno fornito una ricostruzione univoca della vicenda, confermando che la ricorrente si tratteneva nella sede di TO non solo per timbrare il cartellino marcatempo, ma anche per lavorare. In particolare, nella sede di via Edison, la stessa si tratteneva sia al mattino sia nel pomeriggio per interloquire con medici e sanitari, scambiare documenti, dare disposizioni e coordinare ma anche per consegnare farmaci, presidi sanitari e documentazione amministrativa o per ricevere documenti da portare nella sede di Gagliano.
Sicché nessun comportamento fraudolento può essere ascritto alla , che ha lavorato presso Pt_1 entrambe le sedi del Distretto, sia in quello sito in TO, sia in quello sito a Gagliano.
La circostanza che la lavorasse effettivamente anche ad TO è ritraibile altresì da alcune delle Pt_1 risultanze dello schema contenente il riepilogo sinottico di quanto registrato e riscontrato dalla polizia giudiziaria in occasione del servizio di OC. In particolare, nella giornata del 9/06/2021 la timbratura in entrata ed uscita contrassegnata col cod. 71 non è contestuale, ma la sì è trattenuta presso la sede Pt_1 di TO per dieci minuti e poi 28 minuti dopo la timbratura in uscita per servizio è giunta presso la sede di Gagliano. Quindi in quella giornata anche le risultanze del cartellino marcatempo sono compatibili con lo svolgimento di una attività lavorativa in TO. E anche nella giornata del 24/06/2021, pur avendo
22 la Preite timbrato in entrata e in uscita presso la sede di TO alle ore 7:57 è stata vista entrare a Gagliano alle ore 8:52: trattasi quindi di un lasso di tempo pienamente compatibile con lo svolgimento delle incombenze lavorative presso la sede di TO. Lo stesso dicasi per la giornata del 5/07/2021, dove la timbratura in entrata presso la sede di TO viene effettuata alle ore 6:56, mentre quella in uscita per servizio alle ore 7:59: dunque anche qui un lasso di tempo pienamente sufficiente per lo svolgimento del lavoro presso tale sede.
In conclusione, deve ritenersi che sebbene le condotte contestate alla ricorrente integrino violazione delle disposizioni contenute nell'ordine di servizio datato 12.3.2021, a firma del Direttore del DSS di Gagliano del PO Dott. R. , le stesse non siano sussumibili nella fattispecie di cui alla falsa attestazione della Pt_5 presenza in servizio con modalità fraudolente tale da giustificare la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett.a) e co.3 del d.lgs. 165/2001, che si configura come illegittima e sproporzionata.
Quanto alle conseguenze della accertata illegittimità del licenziamento, la disciplina applicabile ai pubblici dipendenti, introdotta dal D.lgs. n. 75/2017 è quella di cui all'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”
Sul punto, la Cassazione ha stabilito che “In tema di pubblico impiego, l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, restando irrilevante che l'illecito disciplinare sia stato commesso anteriormente alla stessa.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 22/04/2025, n. 10518).
Ne deriva la piena applicabilità della norma alla vicenda che ci occupa, dal momento che sia il licenziamento sia l'illecito disciplinare ricadono nel vigore dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.
Per tali ragioni, il licenziamento va dichiarato illegittimo, con condanna della amministrazione convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità pari a n.24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese processuali, liquidate in € 4.000 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della amministrazione resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione in
23 favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e per l'effetto condanna la CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegrazione della lavoratrice nel posto;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a pagare alla ricorrente una indennità pari a n. CP_1
24 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute CP_1 dalla ricorrente, liquidate in € 4.000 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avv.ti Maurizio Valentini e Salvatore Spano dichiaratisi antistatari.
Lecce, 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
24