Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00881/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2026, proposto dalla
Rne6 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Soprintendenza Speciale per il PNRR, Regione Toscana, Comune di Monsummano Terme, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
- dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 21.04.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un Impianto Agrivoltaico denominato “Impianto Solare Agrivoltaico di Monsummano”, sito nel Comune di Monsummano Terme (PT), con potenza di picco nominale pari a 53,568 MWp e annesso sistema di accumulo da 10 MW;
nonché per la condanna
- dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs n. 152/2006;
- a rimborsare alla ricorrente, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, il 50% dei diritti di istruttoria versati pari a € 21.920,48.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. AR RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. La RNE6 S.r.l. presentava, in data 21.04.2023, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) istanza per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa alla realizzazione e all’esercizio di un impianto solare agrivoltaico denominato “Impianto Solare Agrivoltaico di Monsummano”, sito nel Comune di Monsummano Terme, avente potenza inizialmente pari a 59,44 MWp e successivamente rimodulata a 53,568 MWp, con annesso sistema di accumulo da 10 MW, opera qualificata come strategica ai fini del PNIEC e ricompresa tra i progetti di cui all’Allegato I-bis del TUA.
A seguito della verifica di completezza della documentazione, in data 15.05.2023 il MASE procedeva alla pubblicazione dell’avviso al pubblico con contestuale avvio della fase di consultazione, che si concludeva il 14.06.2023. Successivamente, in esito alle interlocuzioni con gli enti interessati, il proponente trasmetteva documentazione integrativa sulla quale il MASE avviava una seconda consultazione pubblica in data 18.07.2024, conclusasi il 02.08.2024.
Nonostante il decorso dei termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del TUA - sia quello di trenta giorni dalla conclusione della consultazione (spirato l’01.09.2024), sia quello di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione integrativa (spirato il 25.11.2024, cui si somma l’ulteriore termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento finale) - la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non concludeva il procedimento, lasciando l’istanza in fase di istruttoria tecnica.
2. A fronte di tale inerzia la Società ha notificato (il 21.01.2026) ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., con il quale chiede di accertare l’illegittimità dell’inerzia, di condannare le Amministrazioni resistenti alla conclusione del procedimento di VIA e alla restituzione del 50% dei diritti di istruttoria (versati per complessivi € 21.920,48) ai sensi dagli artt. 33 e 25, comma 2‑ter, del d.lgs. 152/2006.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio (il 3.04.2026) con atto meramente formale.
Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
4. In via preliminare, va ricordato che l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 scandisce con precisione i termini entro cui devono pronunciarsi, rispettivamente, la Commissione Tecnica PNRR‑PNIEC e il Direttore generale del Ministero dell’Ambiente, ai fini della conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 dispone che “ Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni […]”.
Al comma 7 dispone che “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ”.
Ne deriva che la loro inosservanza è idonea ad integrare gli estremi dell’inerzia amministrativa e legittima il ricorrente a proporre l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a., azione pienamente ammissibile nel caso di specie poiché fondata su una previsione normativa che impone all’Amministrazione un obbligo di provvedere entro un termine definito e non meramente ordinatorio.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “ ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006, per i progetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La mancata adozione del provvedimento conclusivo entro tale termine comporta l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione, con obbligo autonomo e non eludibile del Ministero di adottare una determinazione esplicita e conclusiva ” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, Sentenza, 13/06/2025, n. 1292).
È stato altresì evidenziato che “ i termini perentori stabiliti per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, come prescritti dagli artt. 8, 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006, devono essere rispettati dall'Amministrazione senza che le difficoltà organizzative interne possano giustificare il loro superamento. Tali termini sono preordinati ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa ” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sentenza, 04/02/2025, n. 473).
La giurisprudenza ha poi rilevato che “ Il riferimento ai criteri di priorità dei procedimenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006) e l'adozione di motivazioni quali l'aggravio di incarichi e funzioni non possono giustificare il superamento dei termini perentori previsti per la conclusione del procedimento di VIA, configurando tali giustificazioni una violazione delle normative accelerative nazionali ed europee ” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, Sentenza, 09/12/2024, n. 1264).
È pur vero, infatti, che l’art. 8 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione applicabile al caso di specie) definisce l’ordine di trattazione dei progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale. La norma, nel delineare i criteri di organizzazione dell’attività istruttoria della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR‑PNIEC, stabilisce che, nella gestione dei procedimenti rientranti nella propria competenza, tali Commissioni debbano dare precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a cinque milioni di euro, ovvero caratterizzati da un incremento occupazionale atteso superiore a quindici unità, nonché ai progetti correlati a scadenze fissate da legge o da enti terzi entro dodici mesi e, ancora, a quelli relativi a impianti già autorizzati per i quali l’autorizzazione fosse destinata a scadere entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza.
Per quanto concerne, in particolare, i progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) - tra i quali rientra l’impianto agrivoltaico di cui si controverte - la disposizione prevedeva un ulteriore livello di priorità, sancendo che tali progetti dovessero essere esaminati in ogni caso con precedenza, privilegiando, in ordine decrescente, quelli aventi maggiore valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti relativi alla produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile e ai connessi impianti da fonti rinnovabili (ove presenti). La norma ammette una deroga a tale ordine di priorità soltanto nell’ipotesi di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, nel qual caso la Commissione era tenuta a privilegiare la trattazione dei progetti direttamente connessi alle misure emergenziali.
La giurisprudenza, con un recente orientamento dal quale non vi sono ragioni di discostarsi, ha altresì evidenziato che, in piena adesione agli orientamenti consolidati che si sono pronunciati sulla sopra esplicitata eccezione (v., “ex multis”, Cons. St., IV, ord. n. 1882/2024; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2204/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 00488/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024), si può sostenere che:
“- l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell'impianto non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti (art. 25, co. 7, D.Lgs. n. 152 del 2006) incardinati con altre istanze; e ciò in quanto i relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all'esercizio dell'impresa (e nella specie sono anche inclusi nel PNIEC, essendo funzionali al perseguimento dei connessi obiettivi energetici e ambientali);
- in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio legislativo di "priorità", la soglia di potenza minima per individuare la "priorità" di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti per impianti di potenza inferiore, non può ritenersi che la sola modifica dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 legittimi ex se: i) la sostanziale “interpretatio abrogans” delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore ai sensi dell'art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006; ii) l’interpretazione patrocinata dall’amministrazione concernente una sostanziale "sospensione" “ex lege” e a tempo indeterminato dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore (senza, come detto, che sia definita una soglia limite) fintanto che non siano conseguiti, per effetto della definizione dei progetti di potenza maggiore, gli obiettivi di piano (che, come noto, ha valenza pluriennale), condurrebbe a conseguenze assurde e che, dunque, non è logicamente condivisibile;
- in assenza della più compiuta declinazione della portata e degli effetti del criterio di "priorità", è rilevante osservare che nella fattispecie all'esame non è stato adottato alcun provvedimento di "sospensione" del procedimento in discorso.
1.3.2. Ulteriormente va evidenziato come la rappresentata “situazione di notevole attivismo da parte del mondo imprenditoriale, con la presentazione di un enorme numero di progetti, per oltre 1000 istanze in corso di valutazione o attesa di essere valutate” non possa far assumere portata recessiva alla previsione normativa recata dal comma 7 dell’art. 25 che precisa che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, traducendosi in una sostanziale disapplicazione dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento che sono preordinati ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.
In definitiva, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, nell’imporre l’adozione di adeguate misure organizzative interne alle Amministrazioni coinvolte, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno "sforamento" dei tempi normativamente imposti.
Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione “de facto” della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un'ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Sardegna - Cagliari, Sez. II, Sent., 03/06/2024, n. 436 e n. 517 del 2024)” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 luglio 2024, n. 547; conforme n. 709 del 17/10/2024).
La tesi qui condivisa è stata fatta propria anche da successiva giurisprudenza che ha affermato che “l’introduzione di un criterio di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto (art. 8, co. 1, d.lgs. n. 152/2006) non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento (art. 25, co. 7, d.lgs. n. 152/2006)” (Cons. Stato, sez IV, 4/12/2024, n. 9737).
Se ne desume che l’art. 8 TUA, nella parte in cui introduce criteri di precedenza per la trattazione dei progetti ad elevata potenza o di particolare rilevanza, non ha portata derogatoria rispetto alla perentorietà dei termini procedimentali stabiliti dall’art. 25, comma 7, del medesimo testo normativo, né consente all’Amministrazione di sospendere o dilatare i tempi di definizione dei procedimenti incardinati con altre istanze. La stessa sentenza, infatti, evidenzia come il criterio di priorità basato sulla potenza installata costituisca un concetto giuridico indeterminato, privo di concreta attuazione organizzativa e pertanto inidoneo a giustificare qualsivoglia elusione dei termini di legge, che permangono inderogabili salvo espresso intervento legislativo in senso contrario.
Tali considerazioni sono estendibili anche al caso di specie che presenta evidenti tratti di sovrapponibilità ai casi esaminati nelle pronunce citate e non mutano neanche in forza delle novelle normative che hanno modificato il comma 1 dell’art. 8 sopra riportato (cfr. dall’art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1.1) e 1.2), D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191). La novella ha introdotto una struttura degli ordini di priorità molto più articolata e puntuale.
In particolare, il nuovo comma 1 prevede che la Commissione tecnica VIA-VAS e la Commissione PNRR-PNIEC diano precedenza, in ordine gerarchico, non solo ai progetti di elevato valore economico o con significative ricadute occupazionali, ma anzitutto ai progetti relativi a “programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale”, ai progetti aventi le caratteristiche di cui all’art. 30 d.l. n. 50/2022, e solo successivamente ai progetti cui si correla un’urgenza legalmente fissata ovvero riferiti a impianti con autorizzazioni in scadenza entro dodici mesi.
Accanto a ciò, la disciplina delle priorità per i progetti attuativi del PNIEC è stata profondamente precisata: mentre nella versione previgente il criterio distintivo era limitato al “maggiore valore di potenza installata o trasportata prevista”, la versione vigente demanda ora ad un decreto interministeriale l’individuazione delle tipologie progettuali prioritarie, che devono essere selezionate in base a criteri oggettivi quali: affidabilità tecnica ed economica, contributo agli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, rilevanza ai fini PNRR e valorizzazione di opere o infrastrutture esistenti. Inoltre, il nuovo comma 1‑bis introduce un elenco dettagliato di progetti prioritari “nelle more” dell’adozione del decreto, graduando puntualmente impianti di accumulo idroelettrico, CCS/CCU, idrogeno verde, idroelettrico sino a 10 MW, impianti FER statali e, solo in coda, impianti fotovoltaici agrivoltaici ≥ 50 MW ed eolici ≥ 70 MW.
Completano il quadro le nuove regole di cui al comma 1‑ter, che prevedono una quota massima del 60% delle trattazioni riservata ai progetti prioritari, da esaminarsi comunque in ordine cronologico all’interno della tipologia.
Sebbene la novella del 2025 presenti un apparato di priorità più definito, puntuale e gerarchicamente ordinato rispetto alla versione precedente, ciò non incide sul punto determinante ai fini del presente giudizio: la disposizione non introduce alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini procedimentali sancita dall’art. 25, comma 7, né consente di sospendere o dilatare i termini di conclusione dei procedimenti relativi ai progetti non rientranti nelle categorie prioritarie, come confermato dalla clausola di chiusura del comma 1‑ter.
La stessa evoluzione normativa, che ha trasformato un criterio generico (“maggiore potenza”) in un sistema complesso regolato da un futuro decreto ministeriale e da criteri oggettivi, mostra come il criterio previgente non fosse autosufficiente, e come fosse necessario colmarne la genericità per via regolatoria - confermando indirettamente la lettura già affermata dal Consiglio di Stato (ord. 1882/2024; sent. 9737/2024), secondo cui i criteri di priorità dell’art. 8 hanno mera funzione organizzativa e non possono assumere “portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento”, né comportare forme di “quiescenza” o sospensione implicita delle istruttorie in pendenza di altri progetti più rilevanti.
Tale orientamento conserva peraltro piena validità anche sotto la versione vigente, alla luce della quale la scansione dei termini dell’art. 25 TUA deve ritenersi integralmente applicabile, non potendo la disciplina delle priorità incidere sulla perentorietà del termine di 130 giorni (più 30) né sulla responsabilità dell’Amministrazione per il suo mancato rispetto
4.1. Passando ai fatti di causa, dalla ricostruzione contenuta nel ricorso e nei documenti allegati emerge che la società RNE6 S.r.l. presentava la propria istanza di Valutazione di Impatto Ambientale in data 21 aprile 2023, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006, per un impianto agrivoltaico sito nel Comune di Monsummano Terme (PT).
Il MASE, verificata la completezza della documentazione, pubblicava l’avviso al pubblico il 15 maggio 2023, dando avvio alla prima consultazione, conclusasi il 14 giugno 2023. Successivamente, a seguito di integrazioni documentali richieste nel corso dell’istruttoria, la documentazione integrativa veniva pubblicata il 18 luglio 2024, con apertura di una seconda consultazione che si chiudeva il 2 agosto 2024.
A partire da tale momento decorrevano i termini procedimentali previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, che impone alla Commissione Tecnica PNRR–PNIEC di esprimersi “entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione”, e comunque “entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione”, predisponendo lo schema di provvedimento, mentre nei trenta giorni successivi il Direttore generale del MASE deve adottare il provvedimento finale di VIA.
Applicando tali termini alle date del caso di specie, emerge che:
- il termine di 30 giorni dalla chiusura della seconda consultazione (2 agosto 2024) scadeva il 1º settembre 2024;
- il termine procedimentale di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione integrativa (18 luglio 2024) scadeva il 25 novembre 2024;
- ai 130 giorni deve aggiungersi il termine ulteriore di 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale, che veniva a scadere il 25 dicembre 2024.
Pertanto il provvedimento di VIA avrebbe dovuto essere adottato entro e non oltre il 25 dicembre 2024, mentre a distanza di oltre un anno dalla pubblicazione della documentazione integrativa la procedura risultava ancora ferma nella fase di “istruttoria tecnica CTPNRR–PNIEC”, in violazione dei termini perentori stabiliti dall’art. 25, commi 2‑bis e 7, del TUA (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).
Si è pertanto formato il silenzio inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a. e il ricorso è stato notificato nel termine annuale di cui al medesimo articolo, considerato altresì quanto evidenziato in giurisprudenza secondo cui “ il termine per proporre ricorso avverso il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione è di un anno dalla formazione del silenzio, cui si aggiungono i periodi di sospensione feriale dei termini processuali, risultando il ricorso ricevibile se proposto entro tale termine ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, Sentenza, 11/11/2024, n. 19902).
Deve pertanto concludersi per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento formatosi nel corso del procedimento oggetto del ricorso.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché – per quanto di rispettiva competenza – dalla Commissione Tecnica PNRR‑PNIEC, in relazione all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla RNE6 S.r.l. ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006, per il succitato impianto agrivoltaico sito nel Comune di Monsummano Terme (PT).
In ragione di tanto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento va accolto e, per l’effetto:
a) va ordinato alla Commissione Tecnica PNRR‑PNIEC di procedere alla predisposizione – senza vincolo di contenuto – e alla Direzione Generale del MASE di rendere gli atti conseguenti entro l’ulteriore termine di 40 giorni dalla ricezione del riscontro da parte del Ministero della Cultura;
b) va nominato, quale commissario ad acta, il Capo p.t. del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del MASE, con facoltà di delega e senza maturare diritto al compenso, all’uopo assegnandogli l’ulteriore termine di 20 giorni per provvedere per il caso dell’inutile decorso del termine di cui alla precedente lettera “a”.
6. Quanto all’ulteriore domanda recata nel ricorso, il Collegio osserva che, allo spirare del termine perentorio di legge per la conclusione del procedimento (art. 25, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006), come sopra acclarato, l'art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che " Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis" .
A fronte dello spirare del termine perentorio previsto dal comma 2-bis ("comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23"), va riconosciuto, quale conseguenza diretta e automatica, l’indennizzo reclamato dalla ricorrente.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, l'art. 25, comma 2-ter del T.U.A. introduce, invero, una speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale e prevede che il rimborso avvenga "mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica"; motivo per cui il Ministero deve procedere direttamente al rimborso di dette somme, mediante riduzione del fondo speciale relativo al Ministero stesso (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12/06/2025, n. 527).
Il Ministero deve essere quindi condannato alla restituzione della predetta somma che parte ricorrente comprova di aver versato per totali euro 21.920,48, previa comunque verifica dell’effettivo versamento degli oneri di istruttoria.
7. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa e della novità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla RNE6 S.r.l. ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006, per il succitato impianto agrivoltaico sito nel Comune di Monsummano Terme (PT).
Per l'effetto:
a) ordina alla Commissione Tecnica PNRR‑PNIEC di procedere alla predisposizione – senza vincolo di contenuto – e alla Direzione Generale del MASE di rendere gli atti conseguenti entro l’ulteriore termine di 40 giorni dalla ricezione del riscontro da parte del Ministero della Cultura;
b) nomina, quale commissario ad acta, il Capo p.t. del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del MASE, con facoltà di delega e senza maturare diritto al compenso, all’uopo assegnandogli l’ulteriore termine di 20 giorni per provvedere per il caso dell’inutile decorso del termine di cui alla precedente lettera “a”.
Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento del 50% della somma versata a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all'art. 25, comma 2-ter, del T.U.A., previa verifica del loro effettivo versamento da parte della ricorrente, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Consigliere
AR RE, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AR RE | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO