Art. 6.
Dal 1 gennaio 1985 le aliquote delle imposte di fabbricazione, dei diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine previste per lo spirito (alcole etilico) e per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico si applicano con riferimento ad ettanidro alla temperatura di 20° centigradi.
Dal 1 gennaio 1985 le aliquote delle imposte di fabbricazione, dei diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine previste per lo spirito (alcole etilico) e per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico si applicano con riferimento ad ettanidro alla temperatura di 20° centigradi.