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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/04/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. 22691/23 promossa DA
elettivamente domiciliato presso gli Avv. F. DI Parte_1
MIZIO e F. DE BATTISTA che lo rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
. in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della . dal 3.4.19 al CP_1 CP_2
31.12.22, ha chiesto al Giudice di condannare la stessa al pagamento in suo fa- vore della somma complessiva di cui in atti, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di lite. A fondamento della domanda, dopo aver richiamato le mansioni svolte di responsabile tecnico, ha addotto che la retribuzione è stata regolarmente erogata soltanto nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, e che per tutto il corso del rapporto è rimasto a disposizione della convenuta, che solo saltuariamente ha richiesto la sua prestazione;
ha anche riferito che in data 31.12.22 ha ufficializzato le proprie dimissioni per giusta causa, rappresentata dal mancato pagamento dei compensi spettanti. Ha allegato documentazione e conteggi. La società convenuta non si è costituita in giudizio e non è comparsa. La difesa ricorrente ha predisposto note in relazione all'avvenuta cancellazione d'ufficio solo di alcune delle attività di cui all'oggetto sociale già svolte dalla convenuta, ribadendo che la società in questione non risulta però cancellata dal registro delle imprese.
Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata de- cisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta. Le circostanze indicate dal ricorrente relativamente alla sussistenza di rapporto subordinato alle dipendenze della società convenuta hanno trovato adeguata conferma nella documentazione tempestivamente allegata al ricorso (cfr. docc. 1 e 3, dimissioni del 31.12.22 e buste paga). Nel merito, appare sufficiente richiamare l'orientamento di legittimità espresso da Cass. 37716/22, che ha - tra l'altro - osservato che “(…) il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano,
1 ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004, la quale chiarisce anche che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione) (…)”. Tanto basta, in assenza di opposti segni probatori, a confermare il diritto del ricorrente a ricevere le retribuzioni dovute in relazione al periodo in cui ha messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, come pure documentato in atti (doc. 5). Il comportamento processuale della società convenuta, rimasta contumace e non comparsa, induce ulteriormente nel senso della fondatezza del ricorso. Su richiesta dell'Ufficio, la difesa ricorrente ha prodotto in data 15.1.25 note di chiarimento e riformulazione dei conteggi della somma rivendicata, sulla base delle criticità illustrate con provvedimento del 9.12.24. Alla luce dei riscontri documentali emergenti in atti, considerata anche la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte della società convenuta in ordine all'avvenuta regolare corresponsione della somma dovuta al per Parte_1 tutti i titoli qui azionati, si deve concludere nel senso della condanna della
. a corrispondere al ricorrente la somma di € 34.382,21, CP_1 CP_2 di cui € 4.207,73 a titolo di TFR - come da conteggi riformulati, che appaiono sostanzialmente condivisibili -, oltre accessori dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Tali i motivi della decisione.
P.Q.M.
condanna la . a corrispondere al ricorrente la somma di € CP_1 CP_2
34.382,21 - di cui € 4.207,73 a titolo di TFR. -, oltre accessori dalla maturazione al saldo;
condanna la stessa convenuta alle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri di legge, da distrarsi.
Roma, 18/02/2025 Il Giudice
Laura Bajardi
2
elettivamente domiciliato presso gli Avv. F. DI Parte_1
MIZIO e F. DE BATTISTA che lo rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
. in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della . dal 3.4.19 al CP_1 CP_2
31.12.22, ha chiesto al Giudice di condannare la stessa al pagamento in suo fa- vore della somma complessiva di cui in atti, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di lite. A fondamento della domanda, dopo aver richiamato le mansioni svolte di responsabile tecnico, ha addotto che la retribuzione è stata regolarmente erogata soltanto nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, e che per tutto il corso del rapporto è rimasto a disposizione della convenuta, che solo saltuariamente ha richiesto la sua prestazione;
ha anche riferito che in data 31.12.22 ha ufficializzato le proprie dimissioni per giusta causa, rappresentata dal mancato pagamento dei compensi spettanti. Ha allegato documentazione e conteggi. La società convenuta non si è costituita in giudizio e non è comparsa. La difesa ricorrente ha predisposto note in relazione all'avvenuta cancellazione d'ufficio solo di alcune delle attività di cui all'oggetto sociale già svolte dalla convenuta, ribadendo che la società in questione non risulta però cancellata dal registro delle imprese.
Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata de- cisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta. Le circostanze indicate dal ricorrente relativamente alla sussistenza di rapporto subordinato alle dipendenze della società convenuta hanno trovato adeguata conferma nella documentazione tempestivamente allegata al ricorso (cfr. docc. 1 e 3, dimissioni del 31.12.22 e buste paga). Nel merito, appare sufficiente richiamare l'orientamento di legittimità espresso da Cass. 37716/22, che ha - tra l'altro - osservato che “(…) il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano,
1 ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004, la quale chiarisce anche che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione) (…)”. Tanto basta, in assenza di opposti segni probatori, a confermare il diritto del ricorrente a ricevere le retribuzioni dovute in relazione al periodo in cui ha messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, come pure documentato in atti (doc. 5). Il comportamento processuale della società convenuta, rimasta contumace e non comparsa, induce ulteriormente nel senso della fondatezza del ricorso. Su richiesta dell'Ufficio, la difesa ricorrente ha prodotto in data 15.1.25 note di chiarimento e riformulazione dei conteggi della somma rivendicata, sulla base delle criticità illustrate con provvedimento del 9.12.24. Alla luce dei riscontri documentali emergenti in atti, considerata anche la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte della società convenuta in ordine all'avvenuta regolare corresponsione della somma dovuta al per Parte_1 tutti i titoli qui azionati, si deve concludere nel senso della condanna della
. a corrispondere al ricorrente la somma di € 34.382,21, CP_1 CP_2 di cui € 4.207,73 a titolo di TFR - come da conteggi riformulati, che appaiono sostanzialmente condivisibili -, oltre accessori dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Tali i motivi della decisione.
P.Q.M.
condanna la . a corrispondere al ricorrente la somma di € CP_1 CP_2
34.382,21 - di cui € 4.207,73 a titolo di TFR. -, oltre accessori dalla maturazione al saldo;
condanna la stessa convenuta alle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri di legge, da distrarsi.
Roma, 18/02/2025 Il Giudice
Laura Bajardi
2