CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5114 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione immediata, senza assegnazione dei termini, all'udienza del
24.4.2025, vertente
TRA
(Partita IVA e Cod. Fisc. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Domenico Crescenzo, presso il cui studio in Sarno (SA), alla via Pietro Marmino n. 2, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Annalisa Sallustio, con studio in Torre del
Greco, viale Ungheria n. 1;
Appellata
E
(P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 10.4.2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato alle parti, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) del 24.4.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
1 In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter cpc (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza fisica del
24.4.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su richiamata disposizione normativa per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, da dichiarare con sentenza (ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (ex art. 310, ultimo comma, c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia al riguardo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5114 R.G.A.C. per l'anno 2023, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Nola n. 1265/2023, pubblicata in data
3.5.2023, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Napoli il 24.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Ada METERANGELIS dr.ssa Assunta D'AMORE
2