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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1630 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GRIBALDO ANTONELLA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BARBETTI VALENTINA e dall'Avv. Controparte_1
FRANZOSI ALESSANDRO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 28.09.2002 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Albenga al numero 39, parte II, serie A, anno 2002, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albenga, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Ferme restando le pattuizioni di cui al ricorso originario in ordine:
- al trasferimento della quota pari al 50 % del IG. a favore della IG.ra CP_1 Pt_1
dell'immobile sito in Toirano (SV), nel complesso immobiliare denominato “Villaggio degli Ulivi” nell'edificio “8 B”, Pietro Arnaldi n. 10 descritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Toirano
(SV) con i seguenti dati catastali: Foglio 24, mappale 411, sub.
7- via Pietro Arnaldi n. 10- int.
2- p.
S1- Cat. C/6, CL. U- mq. 64- sup. catastale 70- RC 300,78;
- alla già avvenuta definizione di ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale scaturente dal matrimonio e/o nascente da obbligazioni extramatrimoniali (ivi compresa l'attribuzione della totalità
delle n. 52 azioni ER in capo alla IG.ra ; la rinuncia da parte di quest'ultima IG.ra Pt_1
sia al credito pari ad € 17.500,00 nascente dalla scrittura di transazione del Parte_1
12/12/2024 sia ad eventuali crediti nascenti dalla precedente sentenza di separazione n. 354/2024) e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
- alla gestione esclusiva da parte della IG.ra del libretto n. 1400/00008701 Banca Intesa Pt_1
San Paolo intestato a sul quale viene versata per il periodo ottobre-giugno di ogni Controparte_2
anno scolastico l'indennità di frequenza INPS a favore del minore;
le parti dichiarando espressamente di non volersi riconciliare insistono per l'accoglimento delle seguenti ulteriori condizioni
• disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente Controparte_2
presso la madre con possibilità per il padre di vedere/tenere il figlio quando vorrà, previo congruo preavviso alla madre, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore nonché di ogni altro aspetto di vita personale di e nel precipuo interesse del minore. Le feste CP_2
comandate seguiranno il criterio dell'alternanza;
• il IG. si obbliga a versare mensilmente, a partire dal corrente mese di settembre 2025, la CP_1
somma pari ad € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di [rivalutabile annualmente CP_2
secondo l'indice ISTAT] oltre al 50 % delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo
Tribunale Savona 15/1/2024;
• il IG. rinuncia a vantare qualsivoglia diritto alla propria quota, pari al 50%, delle 52 CP_1
azioni ER (di cui al punto 9.4 del ricorso). Le predette azioni, alla data odierna, sono valutate € 411,00= ad azione [controvalore € 21.360,00=, in caso di vendita valore al netto del capital gain €
14.367,00=];
• il IG. si obbliga a trasferire, tramite successivo atto notarile da stipularsi entro 30 giorni CP_1
dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio, la propria quota pari al 50% a favore della IG.ra dell'immobile sito in Toirano (SV), nel complesso immobiliare Parte_1
denominato “Villaggio degli Ulivi” nell'edificio “8 B”, Pietro Arnaldi n. 10:
- porzione di fabbricato costituito da piano interrato, piano terra e sottotetto comunicanti a mezzo di scala interna e contiguo terreno pertinenziale uso corte o giardino così composto:
-piano seminterrato: box auto, locale di sgombero e locale servizio, ripostiglio, cantina e servizio;
-piano terra: salone, cucina, bagno, antibagno, una camera, sottotetto, porticato, marciapiede e terreno pertinenziale;
descritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Toirano (SV) con i seguenti dati catastali:
Foglio 24, mappale 411, sub.
7- via Pietro Arnaldi n. 10- int.
2- p. S1- Cat. C/6, CL. U- mq. 64- sup.
catastale 70- RC 300,78;
Foglio 24, mappale 411 sub.
8- via Pietro Arnaldi n. 10- int.
2- p. SIT- Cat. A/7- cl.
2- vani 5,5- sup.
catastale 110- RC 667,52
a favore dell'altro coniuge, con espressa accettazione da parte di quest'ultimo, quale forma di corresponsione anticipata e sostitutiva del contributo al mantenimento e delle spese straordinarie e quale regolazione definitiva di tutti i rapporti derivanti dal matrimonio. Spese notarili e/o ogni altra spesa scaturente dal predetto trasferimento immobiliare rimarranno ad esclusivo carico della IG.ra
. Pt_1
• la IG.ra si dichiara economicamente autosufficiente;
Parte_1
• , maggiorenne, si dichiara, allo stato, economicamente autosufficiente;
Persona_1
• la IG.ra gestirà in maniera esclusiva il libretto n. 1400/00008701 Banca Intesa Parte_1
San Paolo intestato a sul quale viene versata per il periodo ottobre-giugno di ogni Controparte_2
anno scolastico l'indennità di frequenza INPS a favore del minore;
• i coniugi nulla più pretenderanno reciprocamente e riconoscono di aver già provveduto a regolare ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale scaturente dal matrimonio e/o nascente da obbligazioni extramatrimoniali come meglio descritto nelle premesse;
le parti danno atto che il presente accordo ha effetto novativo rispetto a precedenti accordi intervenuti dopo la separazione personale (fra cui anche scrittura di transazione 12/12/2024 e verbale di mediazione Anpar
16/12/2024)”.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo