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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1195/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PRESA IN C n. 12631 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1222/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 12631/2024 del 09.01.2024, notificato in data 02.02.2024 da Soget S.p.A. nella parte in cui le si chiedeva il pagamento della somma di € 341,92 per il mancato pagamento della TARI per l'anno 2016.
Ha eccepito, quale principale motivo di doglianza, la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Soget S.p.A., regolarmente costituita ha contestato tutte le deduzioni avversarie.
Non è costituito il comune di Catanzaro, pur regolarmente citato
All'udienza del 27.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sull'essenziale rilievo della mancata notifica dell'atto impositivo presupposto della cartella in oggetto, che assorbe l'ulteriore motivo di doglianza.
Tanto è conforme all'orientamento recepito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale, in materia tributaria, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
Nel caso di specie l'Ente di Riscossione, pur costituendosi, non ha inteso fornire alcuna prova in ordine alla dovutezza di quanto richiesto con specifico riferimento alla prova della notifica dell'atto impositivo
(espressamente contestata ed oggetto delle doglianze di parte).
Del resto, è notorio che spetta all'Amministrazione finanziaria nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova - dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria azionata.
Onere che nella specie non risulta assolto.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la SOGET S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 240,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1195/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PRESA IN C n. 12631 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1222/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico n. 12631/2024 del 09.01.2024, notificato in data 02.02.2024 da Soget S.p.A. nella parte in cui le si chiedeva il pagamento della somma di € 341,92 per il mancato pagamento della TARI per l'anno 2016.
Ha eccepito, quale principale motivo di doglianza, la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Soget S.p.A., regolarmente costituita ha contestato tutte le deduzioni avversarie.
Non è costituito il comune di Catanzaro, pur regolarmente citato
All'udienza del 27.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sull'essenziale rilievo della mancata notifica dell'atto impositivo presupposto della cartella in oggetto, che assorbe l'ulteriore motivo di doglianza.
Tanto è conforme all'orientamento recepito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale, in materia tributaria, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
Nel caso di specie l'Ente di Riscossione, pur costituendosi, non ha inteso fornire alcuna prova in ordine alla dovutezza di quanto richiesto con specifico riferimento alla prova della notifica dell'atto impositivo
(espressamente contestata ed oggetto delle doglianze di parte).
Del resto, è notorio che spetta all'Amministrazione finanziaria nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova - dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria azionata.
Onere che nella specie non risulta assolto.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la SOGET S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 240,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.