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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249007912069000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720120015754324000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare non più dovuto dalla ricorrente in quanto
“annullato di diritto” ex art. 1, commi 537-544, della Legge n. 228 del 2012 - il debito tributario di cui alla qui impugnata Cartella di pagamento n. 11720120015754324000 di Agenzia delle Entrate
Riscossione, ossia il debito tributario relativo ad IRPEF, Addizione Comunale e Regionale dell'anno d'imposta 2006, di complessivi Euro 9.060,22 comprensivi di imposta, interessi e sanzioni, indicato in detta Cartella esattoriale, emessa dal Concessionario della riscossione su richiesta dell'Ente creditore
Agenzia delle Entrate di Varese;
per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento n. 117 2024 90079120 69/000 di Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata alla ricorrente in data 15 novembre 2024, qui allegata, ove è indicata anche la predetta Cartella di pagamento;
con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio.
Resistente: In via preliminare, declaratoria di inammissibilità del ricorso;
In subordine, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/1/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva avverso l'Intimazione di pagamento n. 117202490079120 69/000 nonché avverso la Cartella di pagamento n. 11720120015754324000 indicata in detta Intimazione di pagamento, per l'annullamento di diritto della Cartella di pagamento e conseguente nullità dell'Intimazione al pagamento ai sensi del dettato normativo stabilito dall'art. 1, co. 537-540, L.
228/2012.
La controparte Agenzia delle Entrate di Varese eccepisce la nullità della richiesta riguardante la Cartella di pagamento n. 11720120015754324000 e documenta che tale cartella era già stata oggetto di giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza 128/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Varese e in secondo grado con la sentenza n. 5400/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Lombardia, entrambe favorevoli in giudizio all'Ufficio con relativo passaggio in giudicato della sentenza resa dai giudici di secondo grado. Inoltre, anche la richiesta di sospensione legale della riscossione è successiva al passaggio in giudicato della sentenza in parola, essendo la richiesta datata 8 settembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Questa Corte non può che sottolineare come, anche in ambito tributario, viga il principio del ne bis in idem (Cass.
15441/2010), brocardo esprimente il divieto per il giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima questione, al fine di evitare giudicati tra loro contradditori, salvo ovviamente il diritto per le parti in causa di ricorrere a superiori gradi di giudizio. Principio del ne bis in idem, inoltre, non superabile, puntualizza sempre la Suprema
Corte, neanche in presenza di seri problemi interpretativi dinanzi a due atti aventi diverso contenuto, oppure quando, in relazione al primo, si siano verificate delle preclusioni di carattere procedurale (Cass. 5894/2006).
Le sentenze delle Commissioni Tributarie di Varese e di Milano surrichiamate che hanno respinto i ricorsi avverso la sottesa cartella oggi impugnata non consente a questo Giudice di entrare nel merito delle identiche eccezione sollevate nei precedenti procedimenti. Tutte le restanti questioni risultano così assorbite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in 500,00 Euro oltre accessori di legge. Così deciso in Varese il 20 novembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Antonio Greco
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249007912069000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720120015754324000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare non più dovuto dalla ricorrente in quanto
“annullato di diritto” ex art. 1, commi 537-544, della Legge n. 228 del 2012 - il debito tributario di cui alla qui impugnata Cartella di pagamento n. 11720120015754324000 di Agenzia delle Entrate
Riscossione, ossia il debito tributario relativo ad IRPEF, Addizione Comunale e Regionale dell'anno d'imposta 2006, di complessivi Euro 9.060,22 comprensivi di imposta, interessi e sanzioni, indicato in detta Cartella esattoriale, emessa dal Concessionario della riscossione su richiesta dell'Ente creditore
Agenzia delle Entrate di Varese;
per l'effetto, annullare l'Intimazione di pagamento n. 117 2024 90079120 69/000 di Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata alla ricorrente in data 15 novembre 2024, qui allegata, ove è indicata anche la predetta Cartella di pagamento;
con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio.
Resistente: In via preliminare, declaratoria di inammissibilità del ricorso;
In subordine, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/1/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva avverso l'Intimazione di pagamento n. 117202490079120 69/000 nonché avverso la Cartella di pagamento n. 11720120015754324000 indicata in detta Intimazione di pagamento, per l'annullamento di diritto della Cartella di pagamento e conseguente nullità dell'Intimazione al pagamento ai sensi del dettato normativo stabilito dall'art. 1, co. 537-540, L.
228/2012.
La controparte Agenzia delle Entrate di Varese eccepisce la nullità della richiesta riguardante la Cartella di pagamento n. 11720120015754324000 e documenta che tale cartella era già stata oggetto di giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza 128/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Varese e in secondo grado con la sentenza n. 5400/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Lombardia, entrambe favorevoli in giudizio all'Ufficio con relativo passaggio in giudicato della sentenza resa dai giudici di secondo grado. Inoltre, anche la richiesta di sospensione legale della riscossione è successiva al passaggio in giudicato della sentenza in parola, essendo la richiesta datata 8 settembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Questa Corte non può che sottolineare come, anche in ambito tributario, viga il principio del ne bis in idem (Cass.
15441/2010), brocardo esprimente il divieto per il giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima questione, al fine di evitare giudicati tra loro contradditori, salvo ovviamente il diritto per le parti in causa di ricorrere a superiori gradi di giudizio. Principio del ne bis in idem, inoltre, non superabile, puntualizza sempre la Suprema
Corte, neanche in presenza di seri problemi interpretativi dinanzi a due atti aventi diverso contenuto, oppure quando, in relazione al primo, si siano verificate delle preclusioni di carattere procedurale (Cass. 5894/2006).
Le sentenze delle Commissioni Tributarie di Varese e di Milano surrichiamate che hanno respinto i ricorsi avverso la sottesa cartella oggi impugnata non consente a questo Giudice di entrare nel merito delle identiche eccezione sollevate nei precedenti procedimenti. Tutte le restanti questioni risultano così assorbite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in 500,00 Euro oltre accessori di legge. Così deciso in Varese il 20 novembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Antonio Greco