Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1593/2024R.G.V.G. matrimonio”. promossa congiuntamente dai coniugi:
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
( ) nata a [...], in data [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e
( ) nato a [...], in data [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Monica Durante, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
- il signor si impegna a cedere a titolo gratuito alla signora la quota del Parte_2 Parte_1
50% dell'immobile sito in Chivasso (TO) – Via Giovanni Spanzotti n. 26 che risultano così descritti e censiti nel rogito Dott. repertorio n. 161565 numero di raccolta 33843: “unità Persona_1
immobiliare facente parte del condominio ubicato nel Comune di Chivasso – Via Giovanni Spanzotti
n. 26 servito da scale denominate A-B-C-D costituita da un fabbricato principale elevato a sei piani fuori terra, oltre ad un piano sottotetto e a un piano seminterrato, servito da quattro scale con ingresso
al piano interrato, un vano ad uso cantina, distinto con il numero interno 4 (quattro), posto alle coerenze: corridoio comune, cantina distinta con il numero interno 3 (tre), intercapedine e cantina distinta con il numero interno 5
(cinque); al piano terreno (primo fuori terra), un posto auto scoperto, distinto con il numero interno
52 (cinquantadue), posto alle coerenze: posto auto distinto con il numero 51, area condominiale e posto auto distinto con il numero 53, quanto sopra è attualmente identificato nel catasto fabbricati del
Comune di Chivasso, esattamente in ditta alla parte venditrice come segue: foglio 26, particella 483, sub 4, via AV (anziché esattamente, Via Giovanni Spanzotti n. 26/a), piano S-1 cat. A/3, classe
3, vani 5, rendita euro 348,61 (l'alloggio con la cantina), foglio 26, particella 483, sub 52, via AV
(anziché esattamente, Via Giovanni Spanzotti n. 26/a), piano T, cat. 5/6, cl. 1, mq 12, rendita euro
38,42 il posto auto”;
- le parti convengono che la signora si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo Parte_1
che i coniugi hanno verso la A tali effetti, la signora si riconosce Controparte_1 Parte_1
subingredita al signor verso la Banca mutuante, e si obbliga a pagare puntualmente Parte_2
le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola, facendosi parte diligente per ottenere l'integrale accollo del mutuo anche dal punto di vista formale;
- il trasferimento della proprietà mediante rogito Notarile avverrà entro 180 giorni dalla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la signora provvederà ad individuare il Notaio rogante per il trasferimento della proprietà, Pt_1
le cui spese e competenze saranno sostenute dalla medesima signora Pt_1
- le parti congiuntamente richiedono che la cessione della quota del 50% venga dichiarata esente da ogni tassa o imposta in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione dei rapporti familiari;
− la signora si impegna a cedere a titolo gratuito al signor la quota del Parte_1 Parte_2
50% della proprietà dell'autovettura Citroen C3 Aircross targata FZ510NT per l'acquisto della quale
è stato acceso un finanziamento con PSA Banca;
− le parti convengono che il signor si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo Parte_2
che i coniugi hanno verso la PSA Banca. A tali effetti, il signor si riconosce Parte_2 subingredito alla signora verso la finanziaria PSA Banca e si obbliga a pagare Parte_1
puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il finanziamento in parola, facendosi parte diligente per ottenere al più presto l'integrale intestazione a sé stesso del finanziamento, in modo da consentire alla signora di accollarsi integralmente, Pt_1
anche dal punto di vista formale il contratto di mutuo;
− il trasferimento della proprietà mediante voltura avverrà entro 30 giorni dalla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con spese di voltura integralmente a carico del sig.
; Parte_2
- le spese legali della presente procedura sono a carico integrale della sig.ra . Parte_1
Per il P.M.:
V° il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Parte_1 Parte_2
Sebastiano da Po, in data 8.7.2018 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto
Comune (atto n. 9 , Parte II, serie A).
Dalla unione non è nata prole.
I coniugi si sono separati in virtù di accordo dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chivasso, in data 24.11.2023, così come risulta a margine dell'atto integrale di matrimonio.
Con ricorso iscritto in data 10.7.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n.
55.
All'udienza del giorno 5.2.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa in decisione in data 6.2.2025.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile. La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse delle parti.
In ragione dell'accordo delle parti, le spese legali sono poste a carico della SI.ra . Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3
in San Sebastiano da Po in data 8.7.2018, i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano da Po di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese legali a carico della SI.ra . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 25.2.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba