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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 69/2024 PU da:
Parte_1
[...] P.IVA_1
AL OL e RC ND RE
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i
F.L. , con sede legale in Sassari, Zona Parte_2
Industriale Predda Niedda Nord Starda n. 34 (C.F. e P.I. ), rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Antonio Lecis
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 è stata proposta da
[...] istanza di apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 lamentando il mancato pagamento della residua somma di Euro 3.329.975,34, dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 7465/2013 del Tribunale di Roma, non opposto e dichiarato esecutivo in data 7.11.2013. La società resistente si è costituita in data 20.11.2024, producendo i bilanci di esercizio dal 2016 al 2023 e aderendo alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 1 di 4 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 1) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria emerge il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI, in particolare quanto ad ammontare dei debiti, ben superiore alla soglia di € 500.000. Ciò, del resto, non è stato contestato dalla società debitrice costituita. Risulta altresì provata, oltre che non contestata, l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI, che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: ingentissimo ammontare del debito residuo nei confronti della ricorrente;
insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 47/2014 del Tribunale di Sassari, che ha consentito un soddisfacimento meramente parziale del credito della ricorrente;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 482.907,58 e nei confronti di per € 42.737,63; omesso CP_2 deposito del bilanci presso il Registro delle Imprese dopo il 2015; precedente istanza di fallimento rg. n. 11/2013, definita con provvedimento di non luogo a provvedere. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
, con sede legale in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Nord
[...]
Starda n. 34 (C.F. e P.I. ; P.IVA_2
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini
pagina 2 di 4 n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data dell'11.6.2025 ad ore 10.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pagina 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 19/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 69/2024 PU da:
Parte_1
[...] P.IVA_1
AL OL e RC ND RE
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i
F.L. , con sede legale in Sassari, Zona Parte_2
Industriale Predda Niedda Nord Starda n. 34 (C.F. e P.I. ), rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Antonio Lecis
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 è stata proposta da
[...] istanza di apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 lamentando il mancato pagamento della residua somma di Euro 3.329.975,34, dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 7465/2013 del Tribunale di Roma, non opposto e dichiarato esecutivo in data 7.11.2013. La società resistente si è costituita in data 20.11.2024, producendo i bilanci di esercizio dal 2016 al 2023 e aderendo alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 1 di 4 Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile di cui al doc. n. 1) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria emerge il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI, in particolare quanto ad ammontare dei debiti, ben superiore alla soglia di € 500.000. Ciò, del resto, non è stato contestato dalla società debitrice costituita. Risulta altresì provata, oltre che non contestata, l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI, che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: ingentissimo ammontare del debito residuo nei confronti della ricorrente;
insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 47/2014 del Tribunale di Sassari, che ha consentito un soddisfacimento meramente parziale del credito della ricorrente;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 482.907,58 e nei confronti di per € 42.737,63; omesso CP_2 deposito del bilanci presso il Registro delle Imprese dopo il 2015; precedente istanza di fallimento rg. n. 11/2013, definita con provvedimento di non luogo a provvedere. Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
, con sede legale in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Nord
[...]
Starda n. 34 (C.F. e P.I. ; P.IVA_2
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini
pagina 2 di 4 n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data dell'11.6.2025 ad ore 10.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pagina 3 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 19/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
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