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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
EN De AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2564 del R.G.A.C. dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato FERRARI EDUARDO
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato ZACCARIA ROSARIA CP_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha riassunto il giudizio di Parte_1 opposizione al pignoramento effettuato in suo danno da per sentirne dichiarare CP_1
l'illegittimità. costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda per CP_1 carenza di interesse ad agire attesa la sopravvenuta inefficacia del pignoramento ex art. 72-bis d.P.R.
602/1973 in ragione dell'omesso pagamento, nel termine previsto ex lege, del terzo pignorato ed ha svolto, in ogni caso, anche difese di merito.
All'udienza del 15 dicembre 2025 entrambe le parti, preso atto del mancato adempimento del terzo, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
*************
La richiesta congiunta delle parti deve essere accolta.
E' infatti pacifico che il terzo pignorato non ha effettuato il versamento delle somme vincolate in favore di nel termine di 60 giorni dalla notifica del pignoramento, avvenuta il 10 marzo CP_1
2025.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 72 bis e 72, comma 2 DPR 602/1973 l'omesso pagamento delle somme da parte del terzo pignorato determina l'estinzione del pignoramento.
Ne consegue che una pronuncia nel merito della domanda sarebbe inutiliter data avendo le parti, ed in particolare l'opponente, realizzato, con l'intervenuta estinzione del vincolo pignoratizio, l'interesse di cui intendeva ottenere tutela giudiziale.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Conformemente alla congiunta istanza delle parti, vanno, infine, compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- previa declaratoria di estinzione del pignoramento opposto, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 15/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa EN De AN