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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
LI Marino Presidente
Francesca Firrao Consigliere
Andrea Crema Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Appalto
nella causa iscritta al n. 520/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , con sede legale in Maglione (TO) al vicolo Massimo d'Azeglio n. 1, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stabilito Commisso Angelica (C.F. PEC C.F._1
, con domicilio eletto in Samone (TO), via Provinciale n. 4, la quale ha Email_1 dichiarato di agire d'intesa con l'Avv. Alfonzo Alessandro (CF ) del foro di C.F._2
Torino, giusta procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di appelloappellante contro
1 (CF e P. IVA ), in persona della Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore , con sede in Torgnon (AO), fraz. Mongnod, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Bortoletto Giovanni (C.F. PEC CodiceFiscale_3
con domicilio eletto in Chatillon (AO), Reg. n. 44, giusta Email_2 CP_2
procura in atti appellata
* * *
Udienza di rimessione al collegio del 18/12/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante a rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della
Sentenza n. 92/2023, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Aosta, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Paolo De Paola il 16 marzo 2023, depositata in Cancelleria in pari data, resa nella causa iscritta al n. 549/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili:
– in via pregiudiziale e cautelare omissis-;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 92/2023 emessa dal Tribunale di Aosta, Sezione Civile,
Giudice Dott. Paolo De Paola, nell'ambito del giudizio N.R.G. 549/2022, depositata in cancelleria in data 16 marzo 2023, notificata in data 18 marzo 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via preliminare: atteso che il decreto ingiuntivo è stato concesso sulla base delle fatture elettroniche precedute da dettagliati fogli con descrizione lavori e conteggi anche orari, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
128/2022 del 12 aprile 2022;
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 128/2022 del 12 aprile 2022".
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
2 ammettere le richieste di prova testimoniale articolata dalla società nella Parte_1 memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, che si trascrivono di seguito per comodità di consultazione
"chiede l'ammissione di prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”
• la società ha eseguito presso il cantiere i seguenti lavori: Parte_1 Pt_3 cappotto, listellatura doppia, perline, mascherine, assistenza tubisti, sottofondo pavimenti, assistenza piastrellista, posa marmi, sistemazione terreno con escavatore e scavi, pulizia;
• la società non ha mai eseguito lavori di intonaco nel cantiere “ ”; Parte_1 Pt_3
• il lavoro di intonaco veniva eseguito dalla ditta di GU GA;
• la società ha eseguito presso il cantiere “ ” i seguenti lavori: Parte_1 Per_1 ponteggi, demolizione vecchio legname e balconi, scavo, armatura cemento, struttura in ferro perlinato cappotto, facciata, doppia listellatura e cappotto, rifacimento balconi;
• presso il cantiere “ ” le perline del rivestimento esterno sono state stuccate dalla società Per_1 con silicone fornito dalla società non ritenuto nell'immediatezza Parte_1 Pt_4 adatto per quel tipo di lavoro dal rappresentante legale pro tempore della società signor e Pt_2 dal direttore dei lavori ma la società insisteva nell'utilizzo del medesimo;
Pt_4
• presso il cantiere “ ” la società non lasciava alcun segno di Per_1 Parte_1 matita sulle perline;
• presso il cantiere “ I vetri delle porte-finestre non sono stati imbrattati dalla società Per_1 posto che la stessa dopo l'interruzione dei lavori (in quanto non pagata) Parte_1 non si è piu' recata in cantiere e non si trovava in possesso delle chiavi del medesimo;
• presso il cantiere “ ” i lavori eseguiti dalla società sulla tavola Per_1 Parte_1 del balcone al primo piano non presentavano difetto alcuno;
• presso il cantiere “ il compito di incassare le scatole elettriche risultava essere Per_1 dell'elettricista;
• presso il cantiere “ ” le soglie sono state posate dalla società Per_1 Pt_1 Parte_1 con l'indicazione della e con il materiale dalla stessa fornito;
Pt_4
• presso il cantiere “ ” i tappi di legno copri-vite venivano tinteggiati come da indicazioni Per_1 della ed il legale rappresentante della faceva notare come il colore Pt_4 Parte_1 dei tappi fosse differente da quello delle travi;
• presso il cantiere “ ” il taccone tra le due perline dell'ultimo balcone è stato posato integro Per_1
e con operato di precisione;
3 • la società ha eseguito lavori in alloggetto di demolizione bagno, Parte_1 rasatura, battuto pavimento oltre a pulizia e trasporto mobili;
• la società ogni mese consegnava foglio manoscritto con indicazione del Parte_1 dettaglio lavori, ore e prezzi;
• la società interrompeva i lavori in data 22 dicembre 2021 in quanto Parte_1 creditrice nei confronti della società della somma di euro 49.917,00 come da fatture Parte_5 elettroniche n. 14/FE del 20.12.2021 pari ad euro 20.000,00 già decurtata dell'acconto versato pari a euro 5000,00 e n. 1/FE del 18.01.2022 pari ad euro 34.917,00;
• ogni sera al termine della giornata lavorativa le chiavi del cantiere venivano lasciate in una cassettina di sicurezza;
• presso il cantiere “ ” non vi è stato alcun danno ai vetri con scintille incandescenti prodotte Per_1 da un flessibile impiegato dagli operai della società Parte_1
Si indicano quali testi:
• residente in [...] (su tutti i capitoli di prova) Testimone_1
• residente in [...] (su tutti i capitoli di prova) Testimone_2
• residente in [...]d'Ale (VC), C.so Libertà n. 63 (su tutti i capitoli di prova) Testimone_3
• GU GA residente in [...] (sui capitoli di prova n. 2 e 3)
• (su tutti i capitoli di prova) Testimone_4
• Architetto con studio in Aosta, Via Esperanto n. 2 (su tutti i capitoli di prova)”. Testimone_5
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa e rigettata ogni contraria domanda di merito e istruttoria, eccezione e deduzione: in via preliminare di rito:
• dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello proposto da controparte ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sussistendo tutti i presupposti per tale pronuncia, con ogni conseguente statuizione in punto spese;
• rigettare l'istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351 comma 2 c.p.c. non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
in via principale:
• rigettare l'appello proposto dalla società “ in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto e di conseguenza confermare la sentenza del Tribunale di Aosta impugnata da controparte e dunque confermare la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Aosta n.
128/2022 del 12.04.2022;
4 in via subordinata quale riproposizione delle domande e eccezioni articolate in primo grado:
• accertata la fondatezza dell'opposizione formulata dalla società " Parte_6
dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 128/2022 - R.G. 260/2022,
[...] emesso dal Tribunale di Aosta in data 12.04.2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per non essere la " obbligata al pagamento di quanto ad essa ingiunto Parte_6 nel predetto decreto ingiuntivo qui opposto, per le motivazioni dedotte in narrativa.
• in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondata anche solo parzialmente la pretesa di parte opposta, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dalla " nella minor somma che dovesse Parte_6 risultare dovuta sulla base dei conteggi e dei ricalcoli da effettuare con riferimento all'intera contabilità, tenendo conto delle fatture già pagate e delle eccezioni anche riconvenzionali formulate dall'opponente, compensando eventuali somme dovute dalla " Parte_6 con il valore dei vizi e dei danni e di tutti gli inadempimenti che saranno accertati in corso di causa imputabili alla società " ; Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si richiamano integralmente le istanze istruttorie già articolate in primo grado, insistendo per mero scrupolo difensivo, per la loro ammissione e segnatamente:
A) prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) la società “ ha svolto lavori in subappalto nei cantieri denominati “ Parte_1 Pt_3
e “ ” in MO (AO) per la società “ nel periodo da maggio 2021 a novembre Per_1 Parte_6
2021;
2) la società “ ha eseguito i lavori di propria competenza sui due immobili Parte_1 oggetto dei cantieri in MO (AO), con materiali acquistati e forniti dalla società “ ; Parte_6
3) i signori hanno approvato una campionatura di intonaco fatta dai signori Pt_3 Testimone_1
e della società “ ; Parte_2 Parte_1
4) l'intonaco eseguito nel cantiere “ è risultato non conforme alla campionatura scelta dai Pt_3 signori ed è stato rifatto;
Pt_3
5) l'intonaco steso per la seconda volta nel cantiere “ si è sfaldato e ha richiesto lavori di Pt_3 rimozione e di nuova esecuzione dello stesso;
6) il direttore dei lavori del cantiere “ in MO (AO), ha accertato l'esecuzione non a regola Pt_3
d'arte degli intonaci come risulta dal verbale e dalle fotografie che si rammostrano al teste [DOCC.
12 e 13 fascicolo documenti appellata];
5 7) i costi riparare l'errata esecuzione dell'intonaco nel cantiere “ in MO (AO), possono Pt_3 essere quantificati in circa € 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
8) nel cantiere “ di MO (AO), sono stati contestati alla società “ Per_1 Parte_1
vizi e danni relativi alle perline del rivestimento, ai serramenti, alle tavole del balcone, alle
[...] soglie delle porte, ai tappi di legno copri vite e sul balcone;
9) nel cantiere “ di MO (AO), le perline del rivestimento esterno manifestavano la Per_1 presenza di tagli grossolanamente stuccati con silicone;
10) nel cantiere “ ” di MO (AO), numerose perline si presentavano sporche e con righe Per_1 di matita tracciate dagli operai della società “ ; Parte_1
11) nel cantiere “ ” di MO (AO), alcuni vetri delle porte – finestre e alcune parti dei Per_1 serramenti stessi sono stati imbrattati nel corso dei lavori dagli operai della società “
[...]
; Parte_1
12) nel cantiere “ ” di MO (AO), una tavola del balcone al primo piano posata dagli Per_1 operai della società “ si presentava fortemente ammalorata, tanto da Parte_1 richiederne la sostituzione;
13) nel cantiere “ di MO (AO), gli operai della società “ Per_1 Parte_1 hanno omesso di incassare le scatole elettriche prima di effettuare le rasature compromettendo il risultato di tale ultima lavorazione;
14) nel cantiere “ di MO (AO), gli operai della società “ Per_1 Parte_1 hanno posato soglie diverse da quelle in ottone previste dalla committenza;
15) nel cantiere “ di MO (AO), gli operai della società “ Per_1 Parte_1 hanno sporcato i tappi di legno copri – vite omettendo di tinteggiarli e ripulirli;
16) nel cantiere “ di MO (AO), gli operai della società “ Per_1 Parte_1 hanno omesso di rimuovere il taccone fra le due perline dell'ultimo balcone;
17) quattro vetri delle porte finestre del piano secondo dell'immobile “ sono stati Per_1 danneggiati dalle scintille incandescenti prodotte da un flessibile impiegato dagli operai della società
“ come risulta dalle fotografie che si rammostrano al teste [DOC. 14 - Parte_1 fascicolo documenti appellata];
18) l'arch. in qualità di C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) Testimone_5 del cantiere “ in MO (AO), ha ricevuto il POS relativo alla società “ Pt_3 Parte_1
che si rammostra al teste [DOC. 16 fascicolo documenti appellata];
[...]
19) la società “Meabé s.a.s. di BE LA e C.” ha istruito la pratica per il trasporto a prezzo agevolato dei dipendenti della società “ quale sua subappaltatrice, tramite Parte_1
6 la funivia da Antey – Saint – RÉ (AO), loc. Buisson a MO, permettendo agli stessi di fruire di apposito tesserino;
20) il signor GA GU provvedeva autonomamente all'acquisto del biglietto per il transito sulla funivia “Buisson – MO”.
Si indicano quali testi:
- arch. , con studio in Aosta, via Esperanto, n. 2 (su tutti i capitoli); Tes_5 Tes_5
- della ditta Euro Mac, con sede in Aosta, via Plan des Rives, n. 5 (capitolo 13); Tes_6
Nel solo caso di ammissione delle prove testimoniali di controparte con i testi dalla stessa dedotti, si chiede l'escussione sui capitoli sopra articolati al n. 19 e n. 20 degli stessi testimoni indicati dalla convenuta opposta e segnatamente:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...], C.so Libertà, n. 63; Testimone_3
- , residente in [...]; Testimone_2
- GA GU, residente in [...].
Ci si oppone all'ammissione delle prove formulate dalla società appellante per le medesime ragioni già illustrate negli atti di primo grado, qui integralmente richiamate,
Si rinnova l'eccezione circa l'incapacità a testimoniare dei signori:
- GA GU, il quale ha interesse in causa e ha avviato una vertenza contro la società “ Pt_6
;
[...]
- socio della società convenuta e quindi portatore di interessi che minano la Testimone_1 genuinità della sua eventuale deposizione;
- e in quanto dipendenti della società “ e Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 come tali può prospettarsi la loro scarsa attendibilità”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Aosta con sentenza 92/2023 pubblicata il 16/03/2023 così decideva:
“1) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 128/2022 (R.G. 260/2022);
2) CONDANNA la società convenuta in opposizione alla refusione, in Parte_1 favore della società attrice in opposizione delle spese Parte_6 processuali relative al presente giudizio di opposizione, spese che si liquidano in € 3.808,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori
(c.p.a. ed i.v.a) come per legge.”.
7 Parte attrice in opposizione (da ora Controparte_1 CP_1
aveva evocato in giudizio davanti al Tribunale di Aosta per
[...] Parte_1 chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 128/2022 emesso il 12/04/2022 da tale Tribunale, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di 49.917,00 euro, oltre interessi moratori, spese e accessori.
Parte attrice in opposizione aveva esposto: i) di essere stata incaricata da committenti privati di realizzare due villette monofamiliari presso la località di MO (AO); ii) di aver subappaltato alcuni dei lavori da eseguire in tali cantieri (denominati “Segre” e “De Luca”) alla società Pt_1
senza stipulare alcun contratto in forma scritta;
iii) di aver pagato a
Parte_1 [...] la somma di 68.800,00 euro per i suddetti lavori (doc. da 1 a 9 rimo
Parte_1 CP_1 grado); iv) che i rapporti con i erano poi deteriorati per la presenza
Parte_1 di gravi vizi nella realizzazione delle opere;
v) che veva emesso due
Parte_1 fatture: la 14/FE del 20/12/2021 per 20.000,00 euro e la 1/FE del 18/01/2022 per 34.917 euro, che l'attrice non aveva pagato, contestando di essere debitrice di dette somme (doc. 10 rimo CP_1 grado); vi) che aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento Parte_1 della suddetta somma di 49.917,00 euro (cioè, il totale delle due fatture detratta la somma di 5.000 euro già corrisposta da vii) che il credito residuo vantato da CP_1 Parte_1
e oggetto dell'ingiunzione opposta era sfornito di prova;
viii) che le fatture emesse da
[...]
non avevano efficacia probatoria nel giudizio di opposizione;
ix) che queste erano Parte_1 in ogni caso state contestate;
x) che non vi era prova di quali lavori eseguiti da Parte_1
questa aveva chiesto il pagamento;
xi) che tutti i lavori eseguiti erano stati pagati.
[...]
L'attrice in opposizione aveva quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, aveva proposto eccezione riconvenzionale di inadempimento e di compensazione per i danni provocati da nell'esecuzione dei lavori. Parte_1
Si era costituita la quale aveva esposto: i) di aver interrotto Parte_1
l'esecuzione dei lavori subappaltati da causa del mancato pagamento delle suddette CP_1 fatture;
ii) che tali fatture indicavano il cantiere di riferimento;
iii) che era quindi possibile risalire ai lavori eseguiti, anche perché ogni mese veniva inviato a un “foglio manoscritto con CP_1 il dettaglio delle ore e della tipologia di lavoro eseguito, comprensivo dell'indicazione della metratura (cfr. p. 4 comparsa di costituzione di primo grado); iv) che tutti i lavori erano stati Pt_1 eseguiti correttamente.
La convenuta opposta aveva quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo anche prove orali a sostegno della propria domanda.
Il Tribunale di Aosta aveva rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e le istanze istruttorie ritenendole non necessarie e nella motivazione della sentenza
8 aveva esposto: “del resto, anche le circostanze oggetto dei capi articolati dall'attrice sostanziale nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. attiene genericamente a tutte le lavorazioni oggetto di subappalto, senza l'indicazione di criteri di specifica riferibilità alle fatture in questione e non a quelle già saldate” (cfr. p. 7 sentenza).
Il Tribunale di Aosta, all'esito del giudizio, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e aveva revocato il decreto ingiuntivo rilevando: i) che nel giudizio di CP_1 cognizione le fatture poste a fondamento della richiesta monitoria non possono costituire prova del credito di ii) che i conteggi allegati alla comparsa di costituzione Parte_1 da (cioè il foglio manoscritto con l'indicazione dei lavori eseguiti Parte_1 giorno per giorno e l'indicazione delle ore lavorate) sono “privi di sottoscrizioni riferibili all'odierna opponente e di elementi denotanti una sua accettazione”, dunque, “costituiscono atti unilaterali dell'attrice sostanziale, in quanto tali privi di valore probatorio” (cfr. p. 7 sentenza); iii) che “anche le circostanze oggetto dei capi articolati dall'attrice sostanziale nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. attiene genericamente a tutte le lavorazioni oggetto di subappalto, senza l'indicazione di criteri di specifica riferibilità alle fatture in questione e non a quelle già saldate” (cfr. p. 7 sentenza); iv) che, quindi, , in quanto convenuta in senso processuale ma attrice Parte_1 sostanziale non aveva assolto l'onere probatorio su di essa incombente, “cioè l'onere di provare – a fronte delle contestazioni dell'opponente già sotto il profilo dell'an debeatur (oltre che. comunque, in ordine alla quantificazione operata dalla controparte) – le effettive ragioni del credito vantato e del correlato debito dell'opponente, essendosi la sostanzialmente limitata ad Parte_1 una generica descrizione di prestazioni, come tale inidonea già sotto il profilo dell'allegazione a fornire riscontro alla pretesa creditoria” (cfr. p. 7 sentenza).
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e, previa istanza di sospensione dell'efficacia Parte_7 esecutiva della sentenza impugnata, formulava due censure con cui lamentava: i) “ha errato il
Tribunale nella revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 128/2022 (RG 260/2022) per il quale veniva rigettata istanza di concessione di provvisoria esecutorietà in corso di causa”; ii) “ha errato il
Tribunale nel ritenere inammissibile la prova per testi articolata dalla società Parte_1
(in particolare per violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 111 Cost. – 2721 e 2724
[...]
c.c.)”.
L'appellante chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, in via istruttoria, l'accoglimento delle istanze proposte e non accolte in primo grado.
9 Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e CP_1 contestando, poi, nel merito le diverse censure di controparte.
L'appellata domandava, quindi, l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che rigettava con ordinanza dell'8/11/2023, condannando l'appellante al pagamento della somma di 800,00 euro.
La Corte, quindi, tratteneva la causa a decisione dopo aver concesso i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti di parte.
* * *
3. Sulla prima censura di appello relativa all'erronea revoca da parte del Tribunale del decreto ingiuntivo opposto.
Parte appellante con la prima censura lamenta che “ha errato il Tribunale nella revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 128/2022 (RG 260/2022) per il quale veniva rigettata istanza di concessione di provvisoria esecutorietà in corso di causa”.
L'appellante lamenta: i) che le fatture da lei emesse non erano mai state contestate dall'appellata fino al momento in cui le era stata inviata una lettera di costituzione in mora;
ii) che nessuna contestazione circa la correttezza dei lavori eseguiti le era stata mossa fino a quel momento;
iii) che
“appariva evidente dai prospetti che ogni mese venivano consegnati alla società l'entità Parte_5 dei lavori svolti e le relative metrature oltre ai prezzi applicati. Tali prospetti venivano consegnati alla presenza dei testimoni indicati in atti ma il Giudice di assegnava i termini per Parte_8 memorie rigettando tutte le istanze istruttorie delle parti non consentendo, quindi, di provare tramite testimoni le circostanze in fatto” e che tali conteggi “non costituiscano atti unilaterali ma come gli stessi siano sempre stati consegnati dall'appellante all'appellata sin dal primo giorno di lavoro nei cantieri di riferimento proprio al fine di fornire il dettaglio dei lavori stessi, dei prezzi, delle metrature e del totale della fattura di riferimento permettendo a controparte di eventualmente contestarle ed a dimostrazione di ciò lo è il fatto che sino al momento dell'invio della lettera di messa in mora tale iter non è stato mai contestato dalla la quale ha sempre accettato tali prospetti con Parte_5 possibilità di confrontarli ella stessa (a dimostrazione della buona fede della società appellante vi è il fatto che addirittura in alcuni fogli si vede un punto interrogativo proprio a rimarcare e sottolineare il controllo ulteriore di controparte circa il contenuto di tali fogli)” (cfr. p. 21-22 appello).
La censura è infondata.
Invero, le fatture emesse dall'appellante sono state contestate più volte dall'appellata, sia in via stragiudiziale con lettera del 14/02/2022, con cui, oltre a denunciare alcuni vizi nell'esecuzione dei lavori, criveva “devo infine contestare i presunti crediti espressi nella lettera della Collega CP_1
10 Commisso del 4 u.s. posto che i conteggi delle ore e delle misure applicate dalla Vostra società ai cantieri in oggetto non sono state avallate dalla mia assistita, sono frutto di atti unilaterali privi di contraddittorio e pertanto formalmente respinti. Per tali ragioni vengono formalmente contestati gli importi di cui alle fatture 14/FE del 20.12.2021 e del 18.01.2022 che pertanto non vengono Pt_9 accettate dalla società (cfr. doc. 10 rimo grado), sia in via giudiziale (cfr. p. Parte_5 CP_1
4 atto di citazione in opposizione).
Non coglie, dunque, nel segno il rilievo dell'appellante sulla mancata contestazione da parte dell'appellata delle fatture oggetto di causa.
Non coglie parimenti nel segno la censura relativa al fatto che l'appellata non avrebbe contestato la corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appellante, fino al momento in cui quest'ultima aveva inviato una lettera di messa in mora per il mancato pagamento delle fatture.
Invero, l'oggetto del giudizio è circoscritto alla prova del credito vantato dall'appellante nei confronti dell'appellata. La circostanza della corretta esecuzione dei lavori subappaltati non ha costituito oggetto del giudizio, in quanto il giudice di primo grado, avendo accolto la domanda principale di attrice in opposizione, ha escluso di estendere l'oggetto del giudizio CP_1 anche all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori, come richiesto solo in via subordinata dalla attrice in opposizione.
Peraltro, non ha formulato alcuna domanda a riguardo, limitandosi Parte_1
a chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'oggetto del giudizio è rimasto circoscritto alla prova del credito vantato da
[...] la quale, in quanto attrice in senso sostanziale, aveva l'onere di provarlo. Parte_1
Il Tribunale di Aosta ha correttamente ritenuto non provato il credito portato dalle fatture vantato da Parte_1
Invero, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. 19944/2023).
L'appellante avrebbe, dunque, dovuto fornire ulteriori elementi per provare il credito asseritamente vantato, cosa che non ha fatto.
I fogli manoscritti prodotti in primo grado che dovrebbero, ad avviso dell'appellante, dimostrare i lavori eseguiti, i prezzi applicati, le quantità delle singole lavorazioni e le ore lavorate, costituiscono, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, meri atti unilaterali, non solo non riconosciuti da ma da essa espressamente contestati (cfr. p. 6 atto di citazione in opposizione). CP_1
11 Deve, dunque, escludersi che vi sia stato un riconoscimento da parte della appellata in ordine all'esistenza del credito vantato dalla appellante per ulteriori e imprecisate opere dalla stessa eseguite.
L'appellante, nel giudizio di primo grado, a sostegno della sua pretesa, si è limitata a produrre le due fatture di cui sopra, peraltro recanti un oggetto del tutto generico, che non consente di stabilire con precisione in relazione a quali lavori esse siano state emesse, le ore lavorate e i prezzi applicati.
Ed invero pure i conteggi contenuti nei fogli manoscritti erano piuttosto generici, non riportando i prezzi applicati per la manodopera, nonché i costi e le metrature del materiale che sarebbe stato oggetto delle lavorazioni.
Invero, in assenza di un contratto scritto e di un prezzo pattuito tra le parti come corrispettivo dei lavori subappaltati, non è dato sapere con esattezza quali sarebbero stati i lavori oggetto del contratto, quali i prezzi applicati e, di conseguenza, quali sarebbero i lavori asseritamente non pagati da
CP_1
Risulta, quindi, condivisibile la decisione del giudice di primo grado, poiché Parte_1 non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente, in quanto attrice sostanziale nel
[...] giudizio di opposizione.
Va quindi rigettata la doglianza dell'appellante.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
Parte appellante con la seconda censura lamenta che “ha errato il Tribunale nel ritenere inammissibile la prova per testi articolata dalla società in particolare Parte_1 per violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 111 Cost. – 2721 e 2724 c.c.)”
L'appellante censura la decisione del Tribunale di Aosta nella parte in cui non avrebbe ammesso le istanze istruttorie dalla stessa avanzate non consentendole di provare il credito vantato. A tale proposito l'appellante sostiene che il giudice avrebbe violato gli articoli 24 e 111 della Costituzione
e l'art. 2721 e 2724 n. 1 c.c. poiché sussisteva un principio di prova scritta.
Tale censura è infondata.
Invero, posto che è pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, ciò che, invece, è controverso è l'esatta consistenza dei lavori subappaltati dall'appellata all'appellante e il prezzo pattuito per la relativa esecuzione, o il criterio da seguire per la sua determinazione, poiché non è stato stipulato alcun contratto in forma scritta.
A fronte della richiesta di pagamento da parte di e della Parte_1 contestazione di come esposto, aveva l'onere di dimostrare la consistenza del Parte_10
12 credito vantato e dunque, l'esatta descrizione dei lavori eseguiti e non pagati e il costo sostenuto per la relativa esecuzione (come, ad esempio, il costo della manodopera impiegata).
I capitoli di prova che avrebbero dovuto provare detto credito, non sono stati correttamente ammessi dal Tribunale, in quanto inidonei a dimostrare la pretesa di Parte_1
In particolare, i capitoli formulati dall'appellante risultano inammissibili in quanto: i) i nn. 1, 4, 13
e 14 sono generici perché riguardano tutti i lavori eseguiti dall'appellante, senza una precisa collocazione temporale, indicazioni quantitative dei lavori e dei prezzi applicati;
ii) i nn. 2, 6, 7, 8, 17 sono formulati in maniera negativa;
iii) i nn. 3, 9, 10, 15, 16 sono irrilevanti in quanto relativi a circostanze che non attengono all'oggetto del giudizio, come ad esempio il fatto che l'intonacatura era stata eseguita dalla ditta di GU GA o che il compito di incassare le scatole elettriche fosse dell'elettricista; iv) i nn. 5, 11, 12, sono valutativi poiché richiedono ai testimoni l'espressione di giudizi.
Invero, da tali capitoli di prova non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a provare la consistenza, il valore, la manodopera impiegata, i costi sostenuti nell'esecuzione dei lavori e, tantomeno, di quelli oggetto delle due fatture azionate nel presente giudizio. Dunque, anche qualora fossero stati ammessi dal giudice di primo grado non avrebbero fornito alcun elemento utile a provare il credito vantato dall'appellante.
A fronte del fatto che veva già corrisposto 68.800,00 euro per l'esecuzione dei lavori CP_1 oggetto del contratto di subappalto, l'appellante non ha dimostrato né in via documentale, né attraverso la formulazione di idonea istruttoria orale quali sarebbero i lavori ulteriori eseguiti di cui chiede l'ulteriore pagamento, non assolvendo l'onere probatorio su di lei incombente.
Non coglie nel segno, dunque, la censura dell'appellante riguardo alla violazione degli articoli 24
e 111 Cost. e 2721c.c. e 2724 c.c.
Invero, la decisione del giudice di primo grado sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie non ha costituito una violazione delle norme richiamate dall'appellante, ma al contrario è scaturita da una valutazione di mancanza di idoneità dei capitoli di prova, per come formulati, a fornire elementi utili per la prova del credito vantato dall'appellante, tenuto altresì conto del fatto che i conteggi unilaterali predisposti dalla appellante non costituiscono un principio di prova scritta e, quindi, non vi è stata alcuna violazione di quanto previsto dall'art. 2724 n. 1 c.c.
La mancata dimostrazione, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dalla appellante
(a causa della loro genericità, mancanza di concludenza e del loro contenuto valutativo), del fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere da rende superfluo Parte_1
l'esame delle eccezioni di inadempimento e di compensazione sollevate dalla appellata in via subordinata, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
13 Va quindi rigettata anche tale doglianza dell'appellante.
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese e, secondo il principio di soccombenza, la sua condanna a rifondere alla controparte anche le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del petitum (49.917,00 euro), nell'importo minimo (di € 1.523) per quanto attiene alla fase istruttoria e con una riduzione per le altre fasi, vista la semplicità della vicenda (Cass. 19482/2018), come segue: fase di studio 1230 euro, fase introduttiva 850 euro, fase decisoria 2080 euro (totale 5.683 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 92/2023 pronunciata dal Tribunale di Aosta pubblicata il
[...]
16/03/2023,
RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, per l'effetto Parte_1
CONFERMA la sentenza n. 92/2023 emessa dal Tribunale di Aosta, in data 16/03/2023;
CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, Parte_1 le spese legali del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in 5.683 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014
14 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Si dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Andrea Crema Dott.ssa LI Marino
(Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta dalla M.O.T. dott.ssa Camilla
Liberati)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
LI Marino Presidente
Francesca Firrao Consigliere
Andrea Crema Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Appalto
nella causa iscritta al n. 520/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , con sede legale in Maglione (TO) al vicolo Massimo d'Azeglio n. 1, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stabilito Commisso Angelica (C.F. PEC C.F._1
, con domicilio eletto in Samone (TO), via Provinciale n. 4, la quale ha Email_1 dichiarato di agire d'intesa con l'Avv. Alfonzo Alessandro (CF ) del foro di C.F._2
Torino, giusta procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di appelloappellante contro
1 (CF e P. IVA ), in persona della Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore , con sede in Torgnon (AO), fraz. Mongnod, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Bortoletto Giovanni (C.F. PEC CodiceFiscale_3
con domicilio eletto in Chatillon (AO), Reg. n. 44, giusta Email_2 CP_2
procura in atti appellata
* * *
Udienza di rimessione al collegio del 18/12/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante a rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della
Sentenza n. 92/2023, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Aosta, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Paolo De Paola il 16 marzo 2023, depositata in Cancelleria in pari data, resa nella causa iscritta al n. 549/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili:
– in via pregiudiziale e cautelare omissis-;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 92/2023 emessa dal Tribunale di Aosta, Sezione Civile,
Giudice Dott. Paolo De Paola, nell'ambito del giudizio N.R.G. 549/2022, depositata in cancelleria in data 16 marzo 2023, notificata in data 18 marzo 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via preliminare: atteso che il decreto ingiuntivo è stato concesso sulla base delle fatture elettroniche precedute da dettagliati fogli con descrizione lavori e conteggi anche orari, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
128/2022 del 12 aprile 2022;
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 128/2022 del 12 aprile 2022".
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
2 ammettere le richieste di prova testimoniale articolata dalla società nella Parte_1 memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, che si trascrivono di seguito per comodità di consultazione
"chiede l'ammissione di prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”
• la società ha eseguito presso il cantiere i seguenti lavori: Parte_1 Pt_3 cappotto, listellatura doppia, perline, mascherine, assistenza tubisti, sottofondo pavimenti, assistenza piastrellista, posa marmi, sistemazione terreno con escavatore e scavi, pulizia;
• la società non ha mai eseguito lavori di intonaco nel cantiere “ ”; Parte_1 Pt_3
• il lavoro di intonaco veniva eseguito dalla ditta di GU GA;
• la società ha eseguito presso il cantiere “ ” i seguenti lavori: Parte_1 Per_1 ponteggi, demolizione vecchio legname e balconi, scavo, armatura cemento, struttura in ferro perlinato cappotto, facciata, doppia listellatura e cappotto, rifacimento balconi;
• presso il cantiere “ ” le perline del rivestimento esterno sono state stuccate dalla società Per_1 con silicone fornito dalla società non ritenuto nell'immediatezza Parte_1 Pt_4 adatto per quel tipo di lavoro dal rappresentante legale pro tempore della società signor e Pt_2 dal direttore dei lavori ma la società insisteva nell'utilizzo del medesimo;
Pt_4
• presso il cantiere “ ” la società non lasciava alcun segno di Per_1 Parte_1 matita sulle perline;
• presso il cantiere “ I vetri delle porte-finestre non sono stati imbrattati dalla società Per_1 posto che la stessa dopo l'interruzione dei lavori (in quanto non pagata) Parte_1 non si è piu' recata in cantiere e non si trovava in possesso delle chiavi del medesimo;
• presso il cantiere “ ” i lavori eseguiti dalla società sulla tavola Per_1 Parte_1 del balcone al primo piano non presentavano difetto alcuno;
• presso il cantiere “ il compito di incassare le scatole elettriche risultava essere Per_1 dell'elettricista;
• presso il cantiere “ ” le soglie sono state posate dalla società Per_1 Pt_1 Parte_1 con l'indicazione della e con il materiale dalla stessa fornito;
Pt_4
• presso il cantiere “ ” i tappi di legno copri-vite venivano tinteggiati come da indicazioni Per_1 della ed il legale rappresentante della faceva notare come il colore Pt_4 Parte_1 dei tappi fosse differente da quello delle travi;
• presso il cantiere “ ” il taccone tra le due perline dell'ultimo balcone è stato posato integro Per_1
e con operato di precisione;
3 • la società ha eseguito lavori in alloggetto di demolizione bagno, Parte_1 rasatura, battuto pavimento oltre a pulizia e trasporto mobili;
• la società ogni mese consegnava foglio manoscritto con indicazione del Parte_1 dettaglio lavori, ore e prezzi;
• la società interrompeva i lavori in data 22 dicembre 2021 in quanto Parte_1 creditrice nei confronti della società della somma di euro 49.917,00 come da fatture Parte_5 elettroniche n. 14/FE del 20.12.2021 pari ad euro 20.000,00 già decurtata dell'acconto versato pari a euro 5000,00 e n. 1/FE del 18.01.2022 pari ad euro 34.917,00;
• ogni sera al termine della giornata lavorativa le chiavi del cantiere venivano lasciate in una cassettina di sicurezza;
• presso il cantiere “ ” non vi è stato alcun danno ai vetri con scintille incandescenti prodotte Per_1 da un flessibile impiegato dagli operai della società Parte_1
Si indicano quali testi:
• residente in [...] (su tutti i capitoli di prova) Testimone_1
• residente in [...] (su tutti i capitoli di prova) Testimone_2
• residente in [...]d'Ale (VC), C.so Libertà n. 63 (su tutti i capitoli di prova) Testimone_3
• GU GA residente in [...] (sui capitoli di prova n. 2 e 3)
• (su tutti i capitoli di prova) Testimone_4
• Architetto con studio in Aosta, Via Esperanto n. 2 (su tutti i capitoli di prova)”. Testimone_5
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa e rigettata ogni contraria domanda di merito e istruttoria, eccezione e deduzione: in via preliminare di rito:
• dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello proposto da controparte ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sussistendo tutti i presupposti per tale pronuncia, con ogni conseguente statuizione in punto spese;
• rigettare l'istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351 comma 2 c.p.c. non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
in via principale:
• rigettare l'appello proposto dalla società “ in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto e di conseguenza confermare la sentenza del Tribunale di Aosta impugnata da controparte e dunque confermare la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Aosta n.
128/2022 del 12.04.2022;
4 in via subordinata quale riproposizione delle domande e eccezioni articolate in primo grado:
• accertata la fondatezza dell'opposizione formulata dalla società " Parte_6
dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 128/2022 - R.G. 260/2022,
[...] emesso dal Tribunale di Aosta in data 12.04.2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per non essere la " obbligata al pagamento di quanto ad essa ingiunto Parte_6 nel predetto decreto ingiuntivo qui opposto, per le motivazioni dedotte in narrativa.
• in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondata anche solo parzialmente la pretesa di parte opposta, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dalla " nella minor somma che dovesse Parte_6 risultare dovuta sulla base dei conteggi e dei ricalcoli da effettuare con riferimento all'intera contabilità, tenendo conto delle fatture già pagate e delle eccezioni anche riconvenzionali formulate dall'opponente, compensando eventuali somme dovute dalla " Parte_6 con il valore dei vizi e dei danni e di tutti gli inadempimenti che saranno accertati in corso di causa imputabili alla società " ; Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si richiamano integralmente le istanze istruttorie già articolate in primo grado, insistendo per mero scrupolo difensivo, per la loro ammissione e segnatamente:
A) prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) la società “ ha svolto lavori in subappalto nei cantieri denominati “ Parte_1 Pt_3
e “ ” in MO (AO) per la società “ nel periodo da maggio 2021 a novembre Per_1 Parte_6
2021;
2) la società “ ha eseguito i lavori di propria competenza sui due immobili Parte_1 oggetto dei cantieri in MO (AO), con materiali acquistati e forniti dalla società “ ; Parte_6
3) i signori hanno approvato una campionatura di intonaco fatta dai signori Pt_3 Testimone_1
e della società “ ; Parte_2 Parte_1
4) l'intonaco eseguito nel cantiere “ è risultato non conforme alla campionatura scelta dai Pt_3 signori ed è stato rifatto;
Pt_3
5) l'intonaco steso per la seconda volta nel cantiere “ si è sfaldato e ha richiesto lavori di Pt_3 rimozione e di nuova esecuzione dello stesso;
6) il direttore dei lavori del cantiere “ in MO (AO), ha accertato l'esecuzione non a regola Pt_3
d'arte degli intonaci come risulta dal verbale e dalle fotografie che si rammostrano al teste [DOCC.
12 e 13 fascicolo documenti appellata];
5 7) i costi riparare l'errata esecuzione dell'intonaco nel cantiere “ in MO (AO), possono Pt_3 essere quantificati in circa € 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
8) nel cantiere “ di MO (AO), sono stati contestati alla società “ Per_1 Parte_1
vizi e danni relativi alle perline del rivestimento, ai serramenti, alle tavole del balcone, alle
[...] soglie delle porte, ai tappi di legno copri vite e sul balcone;
9) nel cantiere “ di MO (AO), le perline del rivestimento esterno manifestavano la Per_1 presenza di tagli grossolanamente stuccati con silicone;
10) nel cantiere “ ” di MO (AO), numerose perline si presentavano sporche e con righe Per_1 di matita tracciate dagli operai della società “ ; Parte_1
11) nel cantiere “ ” di MO (AO), alcuni vetri delle porte – finestre e alcune parti dei Per_1 serramenti stessi sono stati imbrattati nel corso dei lavori dagli operai della società “
[...]
; Parte_1
12) nel cantiere “ ” di MO (AO), una tavola del balcone al primo piano posata dagli Per_1 operai della società “ si presentava fortemente ammalorata, tanto da Parte_1 richiederne la sostituzione;
13) nel cantiere “ di MO (AO), gli operai della società “ Per_1 Parte_1 hanno omesso di incassare le scatole elettriche prima di effettuare le rasature compromettendo il risultato di tale ultima lavorazione;
14) nel cantiere “ di MO (AO), gli operai della società “ Per_1 Parte_1 hanno posato soglie diverse da quelle in ottone previste dalla committenza;
15) nel cantiere “ di MO (AO), gli operai della società “ Per_1 Parte_1 hanno sporcato i tappi di legno copri – vite omettendo di tinteggiarli e ripulirli;
16) nel cantiere “ di MO (AO), gli operai della società “ Per_1 Parte_1 hanno omesso di rimuovere il taccone fra le due perline dell'ultimo balcone;
17) quattro vetri delle porte finestre del piano secondo dell'immobile “ sono stati Per_1 danneggiati dalle scintille incandescenti prodotte da un flessibile impiegato dagli operai della società
“ come risulta dalle fotografie che si rammostrano al teste [DOC. 14 - Parte_1 fascicolo documenti appellata];
18) l'arch. in qualità di C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) Testimone_5 del cantiere “ in MO (AO), ha ricevuto il POS relativo alla società “ Pt_3 Parte_1
che si rammostra al teste [DOC. 16 fascicolo documenti appellata];
[...]
19) la società “Meabé s.a.s. di BE LA e C.” ha istruito la pratica per il trasporto a prezzo agevolato dei dipendenti della società “ quale sua subappaltatrice, tramite Parte_1
6 la funivia da Antey – Saint – RÉ (AO), loc. Buisson a MO, permettendo agli stessi di fruire di apposito tesserino;
20) il signor GA GU provvedeva autonomamente all'acquisto del biglietto per il transito sulla funivia “Buisson – MO”.
Si indicano quali testi:
- arch. , con studio in Aosta, via Esperanto, n. 2 (su tutti i capitoli); Tes_5 Tes_5
- della ditta Euro Mac, con sede in Aosta, via Plan des Rives, n. 5 (capitolo 13); Tes_6
Nel solo caso di ammissione delle prove testimoniali di controparte con i testi dalla stessa dedotti, si chiede l'escussione sui capitoli sopra articolati al n. 19 e n. 20 degli stessi testimoni indicati dalla convenuta opposta e segnatamente:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...], C.so Libertà, n. 63; Testimone_3
- , residente in [...]; Testimone_2
- GA GU, residente in [...].
Ci si oppone all'ammissione delle prove formulate dalla società appellante per le medesime ragioni già illustrate negli atti di primo grado, qui integralmente richiamate,
Si rinnova l'eccezione circa l'incapacità a testimoniare dei signori:
- GA GU, il quale ha interesse in causa e ha avviato una vertenza contro la società “ Pt_6
;
[...]
- socio della società convenuta e quindi portatore di interessi che minano la Testimone_1 genuinità della sua eventuale deposizione;
- e in quanto dipendenti della società “ e Testimone_2 Testimone_3 Parte_1 come tali può prospettarsi la loro scarsa attendibilità”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Aosta con sentenza 92/2023 pubblicata il 16/03/2023 così decideva:
“1) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 128/2022 (R.G. 260/2022);
2) CONDANNA la società convenuta in opposizione alla refusione, in Parte_1 favore della società attrice in opposizione delle spese Parte_6 processuali relative al presente giudizio di opposizione, spese che si liquidano in € 3.808,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori
(c.p.a. ed i.v.a) come per legge.”.
7 Parte attrice in opposizione (da ora Controparte_1 CP_1
aveva evocato in giudizio davanti al Tribunale di Aosta per
[...] Parte_1 chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 128/2022 emesso il 12/04/2022 da tale Tribunale, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di 49.917,00 euro, oltre interessi moratori, spese e accessori.
Parte attrice in opposizione aveva esposto: i) di essere stata incaricata da committenti privati di realizzare due villette monofamiliari presso la località di MO (AO); ii) di aver subappaltato alcuni dei lavori da eseguire in tali cantieri (denominati “Segre” e “De Luca”) alla società Pt_1
senza stipulare alcun contratto in forma scritta;
iii) di aver pagato a
Parte_1 [...] la somma di 68.800,00 euro per i suddetti lavori (doc. da 1 a 9 rimo
Parte_1 CP_1 grado); iv) che i rapporti con i erano poi deteriorati per la presenza
Parte_1 di gravi vizi nella realizzazione delle opere;
v) che veva emesso due
Parte_1 fatture: la 14/FE del 20/12/2021 per 20.000,00 euro e la 1/FE del 18/01/2022 per 34.917 euro, che l'attrice non aveva pagato, contestando di essere debitrice di dette somme (doc. 10 rimo CP_1 grado); vi) che aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento Parte_1 della suddetta somma di 49.917,00 euro (cioè, il totale delle due fatture detratta la somma di 5.000 euro già corrisposta da vii) che il credito residuo vantato da CP_1 Parte_1
e oggetto dell'ingiunzione opposta era sfornito di prova;
viii) che le fatture emesse da
[...]
non avevano efficacia probatoria nel giudizio di opposizione;
ix) che queste erano Parte_1 in ogni caso state contestate;
x) che non vi era prova di quali lavori eseguiti da Parte_1
questa aveva chiesto il pagamento;
xi) che tutti i lavori eseguiti erano stati pagati.
[...]
L'attrice in opposizione aveva quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, aveva proposto eccezione riconvenzionale di inadempimento e di compensazione per i danni provocati da nell'esecuzione dei lavori. Parte_1
Si era costituita la quale aveva esposto: i) di aver interrotto Parte_1
l'esecuzione dei lavori subappaltati da causa del mancato pagamento delle suddette CP_1 fatture;
ii) che tali fatture indicavano il cantiere di riferimento;
iii) che era quindi possibile risalire ai lavori eseguiti, anche perché ogni mese veniva inviato a un “foglio manoscritto con CP_1 il dettaglio delle ore e della tipologia di lavoro eseguito, comprensivo dell'indicazione della metratura (cfr. p. 4 comparsa di costituzione di primo grado); iv) che tutti i lavori erano stati Pt_1 eseguiti correttamente.
La convenuta opposta aveva quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo anche prove orali a sostegno della propria domanda.
Il Tribunale di Aosta aveva rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e le istanze istruttorie ritenendole non necessarie e nella motivazione della sentenza
8 aveva esposto: “del resto, anche le circostanze oggetto dei capi articolati dall'attrice sostanziale nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. attiene genericamente a tutte le lavorazioni oggetto di subappalto, senza l'indicazione di criteri di specifica riferibilità alle fatture in questione e non a quelle già saldate” (cfr. p. 7 sentenza).
Il Tribunale di Aosta, all'esito del giudizio, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e aveva revocato il decreto ingiuntivo rilevando: i) che nel giudizio di CP_1 cognizione le fatture poste a fondamento della richiesta monitoria non possono costituire prova del credito di ii) che i conteggi allegati alla comparsa di costituzione Parte_1 da (cioè il foglio manoscritto con l'indicazione dei lavori eseguiti Parte_1 giorno per giorno e l'indicazione delle ore lavorate) sono “privi di sottoscrizioni riferibili all'odierna opponente e di elementi denotanti una sua accettazione”, dunque, “costituiscono atti unilaterali dell'attrice sostanziale, in quanto tali privi di valore probatorio” (cfr. p. 7 sentenza); iii) che “anche le circostanze oggetto dei capi articolati dall'attrice sostanziale nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. attiene genericamente a tutte le lavorazioni oggetto di subappalto, senza l'indicazione di criteri di specifica riferibilità alle fatture in questione e non a quelle già saldate” (cfr. p. 7 sentenza); iv) che, quindi, , in quanto convenuta in senso processuale ma attrice Parte_1 sostanziale non aveva assolto l'onere probatorio su di essa incombente, “cioè l'onere di provare – a fronte delle contestazioni dell'opponente già sotto il profilo dell'an debeatur (oltre che. comunque, in ordine alla quantificazione operata dalla controparte) – le effettive ragioni del credito vantato e del correlato debito dell'opponente, essendosi la sostanzialmente limitata ad Parte_1 una generica descrizione di prestazioni, come tale inidonea già sotto il profilo dell'allegazione a fornire riscontro alla pretesa creditoria” (cfr. p. 7 sentenza).
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e, previa istanza di sospensione dell'efficacia Parte_7 esecutiva della sentenza impugnata, formulava due censure con cui lamentava: i) “ha errato il
Tribunale nella revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 128/2022 (RG 260/2022) per il quale veniva rigettata istanza di concessione di provvisoria esecutorietà in corso di causa”; ii) “ha errato il
Tribunale nel ritenere inammissibile la prova per testi articolata dalla società Parte_1
(in particolare per violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 111 Cost. – 2721 e 2724
[...]
c.c.)”.
L'appellante chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, in via istruttoria, l'accoglimento delle istanze proposte e non accolte in primo grado.
9 Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e CP_1 contestando, poi, nel merito le diverse censure di controparte.
L'appellata domandava, quindi, l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che rigettava con ordinanza dell'8/11/2023, condannando l'appellante al pagamento della somma di 800,00 euro.
La Corte, quindi, tratteneva la causa a decisione dopo aver concesso i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti di parte.
* * *
3. Sulla prima censura di appello relativa all'erronea revoca da parte del Tribunale del decreto ingiuntivo opposto.
Parte appellante con la prima censura lamenta che “ha errato il Tribunale nella revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 128/2022 (RG 260/2022) per il quale veniva rigettata istanza di concessione di provvisoria esecutorietà in corso di causa”.
L'appellante lamenta: i) che le fatture da lei emesse non erano mai state contestate dall'appellata fino al momento in cui le era stata inviata una lettera di costituzione in mora;
ii) che nessuna contestazione circa la correttezza dei lavori eseguiti le era stata mossa fino a quel momento;
iii) che
“appariva evidente dai prospetti che ogni mese venivano consegnati alla società l'entità Parte_5 dei lavori svolti e le relative metrature oltre ai prezzi applicati. Tali prospetti venivano consegnati alla presenza dei testimoni indicati in atti ma il Giudice di assegnava i termini per Parte_8 memorie rigettando tutte le istanze istruttorie delle parti non consentendo, quindi, di provare tramite testimoni le circostanze in fatto” e che tali conteggi “non costituiscano atti unilaterali ma come gli stessi siano sempre stati consegnati dall'appellante all'appellata sin dal primo giorno di lavoro nei cantieri di riferimento proprio al fine di fornire il dettaglio dei lavori stessi, dei prezzi, delle metrature e del totale della fattura di riferimento permettendo a controparte di eventualmente contestarle ed a dimostrazione di ciò lo è il fatto che sino al momento dell'invio della lettera di messa in mora tale iter non è stato mai contestato dalla la quale ha sempre accettato tali prospetti con Parte_5 possibilità di confrontarli ella stessa (a dimostrazione della buona fede della società appellante vi è il fatto che addirittura in alcuni fogli si vede un punto interrogativo proprio a rimarcare e sottolineare il controllo ulteriore di controparte circa il contenuto di tali fogli)” (cfr. p. 21-22 appello).
La censura è infondata.
Invero, le fatture emesse dall'appellante sono state contestate più volte dall'appellata, sia in via stragiudiziale con lettera del 14/02/2022, con cui, oltre a denunciare alcuni vizi nell'esecuzione dei lavori, criveva “devo infine contestare i presunti crediti espressi nella lettera della Collega CP_1
10 Commisso del 4 u.s. posto che i conteggi delle ore e delle misure applicate dalla Vostra società ai cantieri in oggetto non sono state avallate dalla mia assistita, sono frutto di atti unilaterali privi di contraddittorio e pertanto formalmente respinti. Per tali ragioni vengono formalmente contestati gli importi di cui alle fatture 14/FE del 20.12.2021 e del 18.01.2022 che pertanto non vengono Pt_9 accettate dalla società (cfr. doc. 10 rimo grado), sia in via giudiziale (cfr. p. Parte_5 CP_1
4 atto di citazione in opposizione).
Non coglie, dunque, nel segno il rilievo dell'appellante sulla mancata contestazione da parte dell'appellata delle fatture oggetto di causa.
Non coglie parimenti nel segno la censura relativa al fatto che l'appellata non avrebbe contestato la corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appellante, fino al momento in cui quest'ultima aveva inviato una lettera di messa in mora per il mancato pagamento delle fatture.
Invero, l'oggetto del giudizio è circoscritto alla prova del credito vantato dall'appellante nei confronti dell'appellata. La circostanza della corretta esecuzione dei lavori subappaltati non ha costituito oggetto del giudizio, in quanto il giudice di primo grado, avendo accolto la domanda principale di attrice in opposizione, ha escluso di estendere l'oggetto del giudizio CP_1 anche all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori, come richiesto solo in via subordinata dalla attrice in opposizione.
Peraltro, non ha formulato alcuna domanda a riguardo, limitandosi Parte_1
a chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'oggetto del giudizio è rimasto circoscritto alla prova del credito vantato da
[...] la quale, in quanto attrice in senso sostanziale, aveva l'onere di provarlo. Parte_1
Il Tribunale di Aosta ha correttamente ritenuto non provato il credito portato dalle fatture vantato da Parte_1
Invero, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. 19944/2023).
L'appellante avrebbe, dunque, dovuto fornire ulteriori elementi per provare il credito asseritamente vantato, cosa che non ha fatto.
I fogli manoscritti prodotti in primo grado che dovrebbero, ad avviso dell'appellante, dimostrare i lavori eseguiti, i prezzi applicati, le quantità delle singole lavorazioni e le ore lavorate, costituiscono, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, meri atti unilaterali, non solo non riconosciuti da ma da essa espressamente contestati (cfr. p. 6 atto di citazione in opposizione). CP_1
11 Deve, dunque, escludersi che vi sia stato un riconoscimento da parte della appellata in ordine all'esistenza del credito vantato dalla appellante per ulteriori e imprecisate opere dalla stessa eseguite.
L'appellante, nel giudizio di primo grado, a sostegno della sua pretesa, si è limitata a produrre le due fatture di cui sopra, peraltro recanti un oggetto del tutto generico, che non consente di stabilire con precisione in relazione a quali lavori esse siano state emesse, le ore lavorate e i prezzi applicati.
Ed invero pure i conteggi contenuti nei fogli manoscritti erano piuttosto generici, non riportando i prezzi applicati per la manodopera, nonché i costi e le metrature del materiale che sarebbe stato oggetto delle lavorazioni.
Invero, in assenza di un contratto scritto e di un prezzo pattuito tra le parti come corrispettivo dei lavori subappaltati, non è dato sapere con esattezza quali sarebbero stati i lavori oggetto del contratto, quali i prezzi applicati e, di conseguenza, quali sarebbero i lavori asseritamente non pagati da
CP_1
Risulta, quindi, condivisibile la decisione del giudice di primo grado, poiché Parte_1 non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente, in quanto attrice sostanziale nel
[...] giudizio di opposizione.
Va quindi rigettata la doglianza dell'appellante.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
Parte appellante con la seconda censura lamenta che “ha errato il Tribunale nel ritenere inammissibile la prova per testi articolata dalla società in particolare Parte_1 per violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 111 Cost. – 2721 e 2724 c.c.)”
L'appellante censura la decisione del Tribunale di Aosta nella parte in cui non avrebbe ammesso le istanze istruttorie dalla stessa avanzate non consentendole di provare il credito vantato. A tale proposito l'appellante sostiene che il giudice avrebbe violato gli articoli 24 e 111 della Costituzione
e l'art. 2721 e 2724 n. 1 c.c. poiché sussisteva un principio di prova scritta.
Tale censura è infondata.
Invero, posto che è pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, ciò che, invece, è controverso è l'esatta consistenza dei lavori subappaltati dall'appellata all'appellante e il prezzo pattuito per la relativa esecuzione, o il criterio da seguire per la sua determinazione, poiché non è stato stipulato alcun contratto in forma scritta.
A fronte della richiesta di pagamento da parte di e della Parte_1 contestazione di come esposto, aveva l'onere di dimostrare la consistenza del Parte_10
12 credito vantato e dunque, l'esatta descrizione dei lavori eseguiti e non pagati e il costo sostenuto per la relativa esecuzione (come, ad esempio, il costo della manodopera impiegata).
I capitoli di prova che avrebbero dovuto provare detto credito, non sono stati correttamente ammessi dal Tribunale, in quanto inidonei a dimostrare la pretesa di Parte_1
In particolare, i capitoli formulati dall'appellante risultano inammissibili in quanto: i) i nn. 1, 4, 13
e 14 sono generici perché riguardano tutti i lavori eseguiti dall'appellante, senza una precisa collocazione temporale, indicazioni quantitative dei lavori e dei prezzi applicati;
ii) i nn. 2, 6, 7, 8, 17 sono formulati in maniera negativa;
iii) i nn. 3, 9, 10, 15, 16 sono irrilevanti in quanto relativi a circostanze che non attengono all'oggetto del giudizio, come ad esempio il fatto che l'intonacatura era stata eseguita dalla ditta di GU GA o che il compito di incassare le scatole elettriche fosse dell'elettricista; iv) i nn. 5, 11, 12, sono valutativi poiché richiedono ai testimoni l'espressione di giudizi.
Invero, da tali capitoli di prova non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a provare la consistenza, il valore, la manodopera impiegata, i costi sostenuti nell'esecuzione dei lavori e, tantomeno, di quelli oggetto delle due fatture azionate nel presente giudizio. Dunque, anche qualora fossero stati ammessi dal giudice di primo grado non avrebbero fornito alcun elemento utile a provare il credito vantato dall'appellante.
A fronte del fatto che veva già corrisposto 68.800,00 euro per l'esecuzione dei lavori CP_1 oggetto del contratto di subappalto, l'appellante non ha dimostrato né in via documentale, né attraverso la formulazione di idonea istruttoria orale quali sarebbero i lavori ulteriori eseguiti di cui chiede l'ulteriore pagamento, non assolvendo l'onere probatorio su di lei incombente.
Non coglie nel segno, dunque, la censura dell'appellante riguardo alla violazione degli articoli 24
e 111 Cost. e 2721c.c. e 2724 c.c.
Invero, la decisione del giudice di primo grado sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie non ha costituito una violazione delle norme richiamate dall'appellante, ma al contrario è scaturita da una valutazione di mancanza di idoneità dei capitoli di prova, per come formulati, a fornire elementi utili per la prova del credito vantato dall'appellante, tenuto altresì conto del fatto che i conteggi unilaterali predisposti dalla appellante non costituiscono un principio di prova scritta e, quindi, non vi è stata alcuna violazione di quanto previsto dall'art. 2724 n. 1 c.c.
La mancata dimostrazione, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dalla appellante
(a causa della loro genericità, mancanza di concludenza e del loro contenuto valutativo), del fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere da rende superfluo Parte_1
l'esame delle eccezioni di inadempimento e di compensazione sollevate dalla appellata in via subordinata, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
13 Va quindi rigettata anche tale doglianza dell'appellante.
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese e, secondo il principio di soccombenza, la sua condanna a rifondere alla controparte anche le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del petitum (49.917,00 euro), nell'importo minimo (di € 1.523) per quanto attiene alla fase istruttoria e con una riduzione per le altre fasi, vista la semplicità della vicenda (Cass. 19482/2018), come segue: fase di studio 1230 euro, fase introduttiva 850 euro, fase decisoria 2080 euro (totale 5.683 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 92/2023 pronunciata dal Tribunale di Aosta pubblicata il
[...]
16/03/2023,
RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, per l'effetto Parte_1
CONFERMA la sentenza n. 92/2023 emessa dal Tribunale di Aosta, in data 16/03/2023;
CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, Parte_1 le spese legali del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in 5.683 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014
14 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Si dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Andrea Crema Dott.ssa LI Marino
(Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta dalla M.O.T. dott.ssa Camilla
Liberati)
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