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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/11/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al N. 938/2023 R.G., promossa da:
(c.f. ), compiutamente Parte_1 C.F._1 generalizzata nell'atto di citazione, con il patrocinio dell'Avv. TABANELLI SERAFINO ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA (CONTUMACE)
OGGETTO: appello;
opposizione a ordinanza-ingiunzione;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 193/2022 emessa dal Giudice di Pace di Faenza, pubblicata in data 20.09.2022, che ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 2917-H-2021 del 15.03.2022 emessa dall' Controparte_1
, con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa di €. 600,00,
[...] oltre ad € 24,00 per spese di procedimento, per violazione dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, violazione consistita nell'omesso utilizzo della mascherina di protezione durante una manifestazione pubblica, in Piazza del Popolo a Faenza l'08.04.2021. Parte appellante ha lamentato la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle questioni sollevate dal ricorrente e, in particolare:
1 - A. nullità/annullabilità dell'atto impugnato riguardo al punto a) del ricorso (violazione norme amministrative): “perché non rispetta minimamente i criteri e requisiti previsti dalle normative in materia di atti amministrativi di completezza, chiarezza ed autosufficienza: è illeggibile, non è indicato il responsabile del procedimento, non si legge la norma presunta violata, né la descrizione del comportamento tenuto, né il motivo della violazione, e né sono state riportate integralmente le dichiarazioni della sottoscritta”;
- B. nullità/annullabilità dell'atto impugnato riguardo al punto b) del ricorso (mancata o errata indicazione della norma precettiva violata);
- C. motivi di fatto addotti dalla ricorrente (falsa applicazione della normativa vigente in violazione di legge);
- D. motivi di diritto addotti dalla ricorrente (incostituzionalità delle norme rilevabile incidentalmente);
- E. violazione del termine di notifica dell'ordinanza-ingiunzione (tale motivo di censura è stato introdotto con nota contenente “INTEGRAZIONE DI ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO”, depositata il 22.3.2023). Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna adito, in funzione di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello e riforma della Sentenza di primo grado n. 193/2022 (R.G. 206/2022 – Cron. 927/2022) resa dal Giudice di Pace di Faenza, Dott. Andrea Ferrerio, in data 19.09.2022, depositata e pubblicata in data 20.09.2022, in via cautelare, anche ex art. 283 c.p.c. sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per le ragioni meglio rappresentate in narrativa, e conseguentemente statuire e disporre;
Nel merito, ed in riforma della Sentenza impugnata, in via principale nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la nullità/invalidità della ordinanza ingiunzione n° 2917-H-2021 della e Controparte_1 conseguentemente annullare la predetta ingiunzione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CNPA ex lege”. L' , regolarmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita e all'udienza del 20.11.2024 è stata dichiarata contumace.
*** L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
*** Esaminando, nell'ordine, le censure sollevate dall'appellante, con riguardo ai dedotti vizi formali del verbale di accertamento (atto presupposto) e dell'ordinanza-ingiunzione impugnata (atto consequenziale oggetto della originaria opposizione), l'appellante ha lamentato l'illeggibilità, la incompletezza e
2 la non intellegibilità/indeterminatezza (con riferimento alla condotta e alla violazione contestata) del verbale di accertamento n. H00002917 dell'08.04.2021 (atto presupposto) e che ciò avrebbe inficiato la validità tanto dell'atto presupposto quanto dell'atto consequenziale.
Tale doglianza deve essere respinta.
Nel caso in esame la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore, con contestuale redazione del verbale, che, quindi, non è stato notificato.
Il verbale, redatto alla presenza del trasgressore e recante anche le relative dichiarazioni, è stato trasmesso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 6, co. 8, del d.lgs. 150/2011.
Dal verbale trasmesso dall'Autorità amministrativa ai sensi della sopracitata norma (inserito nel fascicolo di primo grado, non digitale, e alla cui lettura si rimanda per una immediata percezione della infondatezza della opposizione), perfettamente leggibile e coerente con quanto riportato nell'ordinanza ingiunzione che ne è seguita, è possibile apprezzare, senza alcun margine di incertezza, tutte le circostanze inerenti alla violazione contestata (ben note alla odierna appellante, che si è difesa ampiamente nel merito).
Nello specifico, il verbale riporta, senza alcun margine di incertezza: il luogo e l'occasione (manifestazione pubblica, in presenza di molte persone) della violazione;
la data e l'ora dell'accertamento; la descrizione della condotta contestata (omesso utilizzo della mascherina durante una manifestazione pubblica, in presenza di molte persone, nonostante espresso e reiterato invito ad utilizzarla da parte degli agenti accertatori) e l'indicazione della norma violata (art. 4 D.L. 19/2020, che a propria volta richiama l'art. 1, co. 2, D.L. 19/2020, il quale, tra le varie misure volte a contrastare l'emergenza pandemica, indica alla lettera hh-bis) proprio l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie).
Il richiamo alla suddetta norma, unitamente alla puntuale descrizione della condotta trasgressiva, rende perfettamente determinata e intellegibile la violazione contestata alla odierna appellante.
Quanto alle deduzioni relative alla erronea indicazione della autorità cui ricorrere, agli scritti difensivi presentati, all'obbligo della PA di valutare il contenuto della istanza di annullamento in autotutela e alle ulteriori violazioni lamentate a pagg.
4-5 dell'atto di appello, va osservato che nel ricorso di primo grado non vi è
3 traccia di tali doglianze, proposte per la prima volta – inammissibilmente – in secondo grado.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 6, del d.lgs. 150/2011, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con la conseguente inammissibilità nel giudizio di appello di motivi di opposizione non tempestivamente proposti in primo grado.
Le suddette doglianze, quindi, sono inammissibili nella presente sede.
Con riferimento alla dedotta nullità del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, si rileva che l'indicazione nell'atto del responsabile del procedimento non è prevista a pena di nullità e la sua mancanza non inficia la validità dell'atto, ma determina una mera irregolarità (cfr., ex multis, "la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto, alla quale peraltro è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente (Cass. Civ. n° 23672/18; TAR Lazio n. 6998/2007, TAR Campania n. 6137/2007, Consiglio di Stato n. 974/2006, Cass. n. 22197/2004, Cass. Civ. n. 9263/2002)”.
***
La censura relativa alla mancata o errata indicazione della normativa violata è stata formulata nei seguenti termini nel giudizio di primo grado: “mancata indicazione della norma precettiva violata e dell'autorità che l'avrebbe emessa – mancata indicazione del comma sanzionatorio dell'art.4 del DL 19/2020- erronea indicazione dell'inesistente Legge 19/2020 al posto della legge di conversione del DL 19/2020 che ha altra numerazione” e l'odierna appellante ha lamentato la omessa pronuncia sul punto.
Al riguardo, va osservato che l'errata indicazione nel verbale della "Legge n. 19/2020" in luogo della corretta indicazione del "Decreto Legge n. 19/2020" avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” non comporta la nullità dell'atto per mancata indicazione della norma precettiva violata.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che simili imprecisioni (peraltro minimali) non incidano sulla validità dell'atto, ove sia comunque
4 identificabile la norma applicata (cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 2201/2008; Trib. Rovigo sentenza n. 325 del 10.04.2024).
Nel caso in esame, sia nel verbale che nell'ordinanza-ingiunzione gli estremi del decreto-legge sono correttamente indicati (n. 19 del 25 marzo 2020) e la norma precettiva e sanzionatoria è chiaramente indicata.
La indicazione "Legge", anziché "Decreto Legge", costituisce, dunque, un errore meramente formale che non compromette l'identificazione della norma violata, anche in considerazione della precisa descrizione della condotta contestata.
Più in particolare, l'odierna appellante è stata sanzionata per la violazione dell'art. 4 del DL 19/2020 (poi convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35) che prevede: “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000”. La norma, quindi, richiama l'art. 1, comma 2, che, tra le varie misure volte a contrastare l'emergenza pandemica, indica alla lettera hh-bis) proprio l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Il precetto violato nel caso di specie è proprio quello contestato e, vale a dire, il mancato rispetto delle misure di contenimento e, in particolare, di quella relativa all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Solo con l'atto di appello, quindi inammissibilmente, è stato introdotto il tema secondo cui, poiché le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 – recante disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 - erano efficaci fino al 6 aprile 2021, all'epoca dell'accertamento (8 aprile 2021) tali disposizioni attuative non sarebbero state più efficaci e “non esisteva alcuna altra norma sanzionatoria relativa all'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.
L'assunto è fallace.
Al riguardo, è il caso di osservare che, con sentenza 198/2021, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 del D.L. 19/2020 rilevando, tra le altre cose, quanto segue:
a) è la legge (il D.L. 19/2020) a prevedere direttamente all'art 1 comma 2 le misure tassative concretamente adottabili per contenere i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID 19; b) il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76
5 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche già normativamente previste. In altri termini, la potestà legislativa in merito al precetto e alla sanzione di cui si discorre è stata esercitata con il citato D-L 19/2020 (e, in particolare, con gli articoli sopra indicati), il quale rimetteva a successivi DPCM la mera attuazione del precetto normativo.
Inoltre, è fatto notorio che alla data del 08.4.2021 l'emergenza pandemica era ancora in corso ed era prescritto l'uso della mascherina, sia all'aperto che al chiuso (obbligo che era chiaro, intuitivo e pacifico per la generalità dei cittadini, quando non mossi da intenti “riottosi”). In particolare, diversamente da quanto dedotto (per la prima volta) nell'atto di appello1, il precetto era in vigore e attuale anche alla data del 08.4.2021, per espressa previsione di legge. Ed invero, secondo l'art. 1 del Decreto Legge del 01/04/2021 - N. 44 : “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto”.
Inoltre, all'art. 1 DPCM 2 marzo 2021 si legge: “1. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi”
Le doglianze, oltre che tardive, sono dunque infondate.
***
6 L'appellante ha contestato, inoltre, la descrizione dei fatti contenuta nel verbale, sostenendo di essersi posizionata “in disparte” rispetto alla manifestazione e di aver rispettato il distanziamento interpersonale.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Come noto, il verbale di accertamento, in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, gode dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. che recita: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che “la fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione” (cfr. Ordinanza n. 339 del 12/01/2012) e che “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (cfr. Cass. Sentenza n. 3705 del 14/02/2013).
Venendo al caso in esame, nel verbale di accertamento gli agenti accertatori hanno attestato che la sig.ra si trovava in Piazza del Popolo a Faenza Pt_1 durante una manifestazione pubblica, in presenza di molte persone senza fare uso della mascherina, nonostante le fosse stato intimato più volte di indossarla.
7 Tale circostanza, dunque, è stata direttamente percepita dai verbalizzanti e riportata nel verbale, che la sig.ra ha rifiutato di sottoscrivere, pur Pt_1 ricevendone copia.
Non essendo stato svolto il procedimento per querela di falso, quindi, il verbale assume valore di piena prova della violazione, non potendo le deduzioni dell'appellante contrastare la fede privilegiata di cui sopra e a nulla rilevando il fatto che, come sembrerebbe pretendere l'appellante ai fini della legittimità dell'accertamento, gli agenti accertatori non abbiano adoperato uno strumento di misurazione della esatta distanza tra la stessa e le altre persone presenti.
Quanto, poi, ai profili di incostituzionalità lamentati dall'appellante, la doglianza deve essere rigettata, non essendo configurabile nella fattispecie una compressione della libertà personale in senso costituzionalmente rilevante, trattandosi di una legittima misura di contenimento adottata in un contesto di emergenza sanitaria nazionale.
***
A integrazione dei motivi di appello, con nota del 22.03.2023, l'appellante ha dedotto, infine, la asserita violazione di un presunto termine (neppure indicato) per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, sostenendo che essa sarebbe stata notificata a distanza di quasi un anno dal fatto verificatosi in data 08.04.2021.
Tale integrazione è inammissibile.
Va osservato che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 20.09.2022.
Il termine di 6 mesi per la impugnazione (art. 327 c.p.c.) è spirato il 20.3.2023.
L'atto di citazione in appello (giudizio che, peraltro, avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso) è stato depositato tempestivamente, mentre alla data di deposito della nota contenente integrazione dei motivi di appello (22.03.2023) il termine per la impugnazione era ormai spirato.
Per mera diffusione di motivazione, può rilevarsi peraltro che l'ordinanza- ingiunzione n. 2917-H-2021 è stata emessa il 15.03.2022 e notificata il 31.03.2022, quindi, entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 L. n. 689/1981.
***
Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, considerata la contumacia della parte appellata.
8 Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado pur integrata nella motivazione;
- nulla sulle spese;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma
1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Ravenna, in data 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
Provvedimento redatto in bozza dal GOP dott.ssa Francesca Serretti Gattoni, inserita nell'Ufficio per il processo.
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ove si legge: “il DPCM 2 marzo 2021 (il famoso DPCM delle mascherine) al proprio articolo 57 così disponeva: “Art. 57. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.” Pertanto all'epoca dell'accertamento il suddetto DPCM, al suo art. 1 commi 1, 2 e 5 (uso delle mascherine all'aperto in mancanza di distanziamento di un metro) non era più in vigore ma era scaduto e non esisteva alcuna altra norma sanzionatoria relativa all'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al N. 938/2023 R.G., promossa da:
(c.f. ), compiutamente Parte_1 C.F._1 generalizzata nell'atto di citazione, con il patrocinio dell'Avv. TABANELLI SERAFINO ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA (CONTUMACE)
OGGETTO: appello;
opposizione a ordinanza-ingiunzione;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 193/2022 emessa dal Giudice di Pace di Faenza, pubblicata in data 20.09.2022, che ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 2917-H-2021 del 15.03.2022 emessa dall' Controparte_1
, con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa di €. 600,00,
[...] oltre ad € 24,00 per spese di procedimento, per violazione dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, violazione consistita nell'omesso utilizzo della mascherina di protezione durante una manifestazione pubblica, in Piazza del Popolo a Faenza l'08.04.2021. Parte appellante ha lamentato la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle questioni sollevate dal ricorrente e, in particolare:
1 - A. nullità/annullabilità dell'atto impugnato riguardo al punto a) del ricorso (violazione norme amministrative): “perché non rispetta minimamente i criteri e requisiti previsti dalle normative in materia di atti amministrativi di completezza, chiarezza ed autosufficienza: è illeggibile, non è indicato il responsabile del procedimento, non si legge la norma presunta violata, né la descrizione del comportamento tenuto, né il motivo della violazione, e né sono state riportate integralmente le dichiarazioni della sottoscritta”;
- B. nullità/annullabilità dell'atto impugnato riguardo al punto b) del ricorso (mancata o errata indicazione della norma precettiva violata);
- C. motivi di fatto addotti dalla ricorrente (falsa applicazione della normativa vigente in violazione di legge);
- D. motivi di diritto addotti dalla ricorrente (incostituzionalità delle norme rilevabile incidentalmente);
- E. violazione del termine di notifica dell'ordinanza-ingiunzione (tale motivo di censura è stato introdotto con nota contenente “INTEGRAZIONE DI ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO”, depositata il 22.3.2023). Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna adito, in funzione di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello e riforma della Sentenza di primo grado n. 193/2022 (R.G. 206/2022 – Cron. 927/2022) resa dal Giudice di Pace di Faenza, Dott. Andrea Ferrerio, in data 19.09.2022, depositata e pubblicata in data 20.09.2022, in via cautelare, anche ex art. 283 c.p.c. sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per le ragioni meglio rappresentate in narrativa, e conseguentemente statuire e disporre;
Nel merito, ed in riforma della Sentenza impugnata, in via principale nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, la nullità/invalidità della ordinanza ingiunzione n° 2917-H-2021 della e Controparte_1 conseguentemente annullare la predetta ingiunzione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CNPA ex lege”. L' , regolarmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita e all'udienza del 20.11.2024 è stata dichiarata contumace.
*** L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
*** Esaminando, nell'ordine, le censure sollevate dall'appellante, con riguardo ai dedotti vizi formali del verbale di accertamento (atto presupposto) e dell'ordinanza-ingiunzione impugnata (atto consequenziale oggetto della originaria opposizione), l'appellante ha lamentato l'illeggibilità, la incompletezza e
2 la non intellegibilità/indeterminatezza (con riferimento alla condotta e alla violazione contestata) del verbale di accertamento n. H00002917 dell'08.04.2021 (atto presupposto) e che ciò avrebbe inficiato la validità tanto dell'atto presupposto quanto dell'atto consequenziale.
Tale doglianza deve essere respinta.
Nel caso in esame la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore, con contestuale redazione del verbale, che, quindi, non è stato notificato.
Il verbale, redatto alla presenza del trasgressore e recante anche le relative dichiarazioni, è stato trasmesso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 6, co. 8, del d.lgs. 150/2011.
Dal verbale trasmesso dall'Autorità amministrativa ai sensi della sopracitata norma (inserito nel fascicolo di primo grado, non digitale, e alla cui lettura si rimanda per una immediata percezione della infondatezza della opposizione), perfettamente leggibile e coerente con quanto riportato nell'ordinanza ingiunzione che ne è seguita, è possibile apprezzare, senza alcun margine di incertezza, tutte le circostanze inerenti alla violazione contestata (ben note alla odierna appellante, che si è difesa ampiamente nel merito).
Nello specifico, il verbale riporta, senza alcun margine di incertezza: il luogo e l'occasione (manifestazione pubblica, in presenza di molte persone) della violazione;
la data e l'ora dell'accertamento; la descrizione della condotta contestata (omesso utilizzo della mascherina durante una manifestazione pubblica, in presenza di molte persone, nonostante espresso e reiterato invito ad utilizzarla da parte degli agenti accertatori) e l'indicazione della norma violata (art. 4 D.L. 19/2020, che a propria volta richiama l'art. 1, co. 2, D.L. 19/2020, il quale, tra le varie misure volte a contrastare l'emergenza pandemica, indica alla lettera hh-bis) proprio l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie).
Il richiamo alla suddetta norma, unitamente alla puntuale descrizione della condotta trasgressiva, rende perfettamente determinata e intellegibile la violazione contestata alla odierna appellante.
Quanto alle deduzioni relative alla erronea indicazione della autorità cui ricorrere, agli scritti difensivi presentati, all'obbligo della PA di valutare il contenuto della istanza di annullamento in autotutela e alle ulteriori violazioni lamentate a pagg.
4-5 dell'atto di appello, va osservato che nel ricorso di primo grado non vi è
3 traccia di tali doglianze, proposte per la prima volta – inammissibilmente – in secondo grado.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 6, del d.lgs. 150/2011, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con la conseguente inammissibilità nel giudizio di appello di motivi di opposizione non tempestivamente proposti in primo grado.
Le suddette doglianze, quindi, sono inammissibili nella presente sede.
Con riferimento alla dedotta nullità del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, si rileva che l'indicazione nell'atto del responsabile del procedimento non è prevista a pena di nullità e la sua mancanza non inficia la validità dell'atto, ma determina una mera irregolarità (cfr., ex multis, "la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto, alla quale peraltro è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente (Cass. Civ. n° 23672/18; TAR Lazio n. 6998/2007, TAR Campania n. 6137/2007, Consiglio di Stato n. 974/2006, Cass. n. 22197/2004, Cass. Civ. n. 9263/2002)”.
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La censura relativa alla mancata o errata indicazione della normativa violata è stata formulata nei seguenti termini nel giudizio di primo grado: “mancata indicazione della norma precettiva violata e dell'autorità che l'avrebbe emessa – mancata indicazione del comma sanzionatorio dell'art.4 del DL 19/2020- erronea indicazione dell'inesistente Legge 19/2020 al posto della legge di conversione del DL 19/2020 che ha altra numerazione” e l'odierna appellante ha lamentato la omessa pronuncia sul punto.
Al riguardo, va osservato che l'errata indicazione nel verbale della "Legge n. 19/2020" in luogo della corretta indicazione del "Decreto Legge n. 19/2020" avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” non comporta la nullità dell'atto per mancata indicazione della norma precettiva violata.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che simili imprecisioni (peraltro minimali) non incidano sulla validità dell'atto, ove sia comunque
4 identificabile la norma applicata (cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 2201/2008; Trib. Rovigo sentenza n. 325 del 10.04.2024).
Nel caso in esame, sia nel verbale che nell'ordinanza-ingiunzione gli estremi del decreto-legge sono correttamente indicati (n. 19 del 25 marzo 2020) e la norma precettiva e sanzionatoria è chiaramente indicata.
La indicazione "Legge", anziché "Decreto Legge", costituisce, dunque, un errore meramente formale che non compromette l'identificazione della norma violata, anche in considerazione della precisa descrizione della condotta contestata.
Più in particolare, l'odierna appellante è stata sanzionata per la violazione dell'art. 4 del DL 19/2020 (poi convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35) che prevede: “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000”. La norma, quindi, richiama l'art. 1, comma 2, che, tra le varie misure volte a contrastare l'emergenza pandemica, indica alla lettera hh-bis) proprio l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Il precetto violato nel caso di specie è proprio quello contestato e, vale a dire, il mancato rispetto delle misure di contenimento e, in particolare, di quella relativa all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Solo con l'atto di appello, quindi inammissibilmente, è stato introdotto il tema secondo cui, poiché le disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 – recante disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 - erano efficaci fino al 6 aprile 2021, all'epoca dell'accertamento (8 aprile 2021) tali disposizioni attuative non sarebbero state più efficaci e “non esisteva alcuna altra norma sanzionatoria relativa all'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.
L'assunto è fallace.
Al riguardo, è il caso di osservare che, con sentenza 198/2021, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 del D.L. 19/2020 rilevando, tra le altre cose, quanto segue:
a) è la legge (il D.L. 19/2020) a prevedere direttamente all'art 1 comma 2 le misure tassative concretamente adottabili per contenere i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID 19; b) il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76
5 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche già normativamente previste. In altri termini, la potestà legislativa in merito al precetto e alla sanzione di cui si discorre è stata esercitata con il citato D-L 19/2020 (e, in particolare, con gli articoli sopra indicati), il quale rimetteva a successivi DPCM la mera attuazione del precetto normativo.
Inoltre, è fatto notorio che alla data del 08.4.2021 l'emergenza pandemica era ancora in corso ed era prescritto l'uso della mascherina, sia all'aperto che al chiuso (obbligo che era chiaro, intuitivo e pacifico per la generalità dei cittadini, quando non mossi da intenti “riottosi”). In particolare, diversamente da quanto dedotto (per la prima volta) nell'atto di appello1, il precetto era in vigore e attuale anche alla data del 08.4.2021, per espressa previsione di legge. Ed invero, secondo l'art. 1 del Decreto Legge del 01/04/2021 - N. 44 : “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto”.
Inoltre, all'art. 1 DPCM 2 marzo 2021 si legge: “1. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi”
Le doglianze, oltre che tardive, sono dunque infondate.
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6 L'appellante ha contestato, inoltre, la descrizione dei fatti contenuta nel verbale, sostenendo di essersi posizionata “in disparte” rispetto alla manifestazione e di aver rispettato il distanziamento interpersonale.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Come noto, il verbale di accertamento, in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, gode dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. che recita: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che “la fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione” (cfr. Ordinanza n. 339 del 12/01/2012) e che “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (cfr. Cass. Sentenza n. 3705 del 14/02/2013).
Venendo al caso in esame, nel verbale di accertamento gli agenti accertatori hanno attestato che la sig.ra si trovava in Piazza del Popolo a Faenza Pt_1 durante una manifestazione pubblica, in presenza di molte persone senza fare uso della mascherina, nonostante le fosse stato intimato più volte di indossarla.
7 Tale circostanza, dunque, è stata direttamente percepita dai verbalizzanti e riportata nel verbale, che la sig.ra ha rifiutato di sottoscrivere, pur Pt_1 ricevendone copia.
Non essendo stato svolto il procedimento per querela di falso, quindi, il verbale assume valore di piena prova della violazione, non potendo le deduzioni dell'appellante contrastare la fede privilegiata di cui sopra e a nulla rilevando il fatto che, come sembrerebbe pretendere l'appellante ai fini della legittimità dell'accertamento, gli agenti accertatori non abbiano adoperato uno strumento di misurazione della esatta distanza tra la stessa e le altre persone presenti.
Quanto, poi, ai profili di incostituzionalità lamentati dall'appellante, la doglianza deve essere rigettata, non essendo configurabile nella fattispecie una compressione della libertà personale in senso costituzionalmente rilevante, trattandosi di una legittima misura di contenimento adottata in un contesto di emergenza sanitaria nazionale.
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A integrazione dei motivi di appello, con nota del 22.03.2023, l'appellante ha dedotto, infine, la asserita violazione di un presunto termine (neppure indicato) per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, sostenendo che essa sarebbe stata notificata a distanza di quasi un anno dal fatto verificatosi in data 08.04.2021.
Tale integrazione è inammissibile.
Va osservato che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 20.09.2022.
Il termine di 6 mesi per la impugnazione (art. 327 c.p.c.) è spirato il 20.3.2023.
L'atto di citazione in appello (giudizio che, peraltro, avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso) è stato depositato tempestivamente, mentre alla data di deposito della nota contenente integrazione dei motivi di appello (22.03.2023) il termine per la impugnazione era ormai spirato.
Per mera diffusione di motivazione, può rilevarsi peraltro che l'ordinanza- ingiunzione n. 2917-H-2021 è stata emessa il 15.03.2022 e notificata il 31.03.2022, quindi, entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 L. n. 689/1981.
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Per quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, considerata la contumacia della parte appellata.
8 Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado pur integrata nella motivazione;
- nulla sulle spese;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma
1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Ravenna, in data 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
Provvedimento redatto in bozza dal GOP dott.ssa Francesca Serretti Gattoni, inserita nell'Ufficio per il processo.
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ove si legge: “il DPCM 2 marzo 2021 (il famoso DPCM delle mascherine) al proprio articolo 57 così disponeva: “Art. 57. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.” Pertanto all'epoca dell'accertamento il suddetto DPCM, al suo art. 1 commi 1, 2 e 5 (uso delle mascherine all'aperto in mancanza di distanziamento di un metro) non era più in vigore ma era scaduto e non esisteva alcuna altra norma sanzionatoria relativa all'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.