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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14350/2023
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 03.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 03.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 14350/2023 RGAC pendente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]nella contrada Parte_1
Fossarunza n.371 bis (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. G. C.F._1
ES ND (codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in Marsala nella via M. Nuccio n. 2.
Attore opponente
CONTRO
1 già società del tra cui Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, della per la regione Sicilia, con sede in con sede in Roma, Via
[...] CP_4 CP_1
GI ZA n. 14 - 00142, Codice Fiscale e P.ta IVA P.IVA_1 Controparte_5 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr Persona_1
12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ferdinando Ferri n° 8, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Di Francesco (C.F.: ) che la rappresenta e C.F._3 difende
, in persona del suo ministro pro tempore, elettivamente Controparte_6 domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Valerio
Villareale n.6, indirizzo PEC Email_1
in persona di suo Legale Rapp.te Controparte_7 pro tempore (Cod.Fisc. e Part.IVA : ), con sede in Roma alla Via Yser N°14, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Caro (Cod.Fisc. : ) e con CodiceFiscale_4 domicilio eletto in Palermo alla Via Catania N°30, presso lo studio dell'Avv. Calogero Vella
Convenuti-opposti
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 03.11.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc, all'intimazione di pagamento nr.
29920239006498268000, il sig. agiva contro , il Parte_1 Controparte_8
e la . Controparte_6 Controparte_7
La parte attrice rappresentava che, in data 21.09.2023, veniva notificata l'intimazione di pagamento nr29920239006498268000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro
33.653,31 di cui alle sottese sei cartelle di pagamento:
1) cartella n.29920160004015612000 notificata il 27/11/2016 per tasse automobilistiche anno 2010. Importo intimato € 202,70;
2) cartella n.29920170014568461000 notificata il 19/02/2018 per spese processuali anno 2012. Importo intimato € 4.760,55;
3) cartella n.29920190006551423 notificata il 27/12/2019 per spese di giudizio ex legge 512/99 anno 2012. Importo intimato € 11.286,33;
2 4) cartella n.29920190008802124001 notificata il 29/11/2019 per spese di giudizio ex legge 512/99 anno 2013. Importo intimato € 16.329,40
5) cartella n.29920200001857936000 notificata il 10/05/2022 per imposta di registro atti giudiziari anno 2010. Importo intimato € 605,17;
6) cartella n.29920220004545602000 notificata il 14/06/2022 per IRPEF anno 2017. Importo intimato € 469,16.
Il sig. , dunque, motivava la propria opposizione relativamente alle cartelle Pt_1
n.29920170014568461000 n.29920190006551423 29920190008802124001 deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione del credito e la nullità degli interessi.
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito: VOGLIA L'ILL. MO TRIBUNALE ADITO
Contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE ---DISPORRE, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo atteso che sussistono entrambi i requisiti per la concessione. NEL MERITO ---
RITENERE E DICHIARARE che le cartelle n.29920170014568461000 asseritamente notificata il
19/02/2018, n.29920190006551423 asseritamente notificata il 27/12/2019 n.29920190008802124001 asseritamente notificata il 29/11/2019, in effetti non sono mai state notificate all'odierno attore. ---
Conseguentemente RITENERE E DICHIARARE la nullità e l'inefficacia parziale, limitatamente alle indicate cartelle, dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dell'atto prodromico. ---RITENERE E
DICHIARARE, per l'effetto, che il diritto di credito intimato, in riferimento ai ruoli emessi dalla Casa circondariale di reclusione di AN (cartella n.1), dalla (cartella n.2 e n.3), si è estinto per prescrizione CP_7 atteso il trascorso periodo decennale. ---RITENERE E DICHIARARE, in ogni caso, la nullità e l'inefficacia parziale dell'atto impugnato, limitatamente alle citate cartelle, per mancanza di motivazione. ---
CONDANNARE l' in persona del suo legale rappresentante, il Controparte_9 CP_10
in persona del Ministro pro tempore e la in persona del suo legale rappresentante pro
[...] CP_7 tempore, in solido, alla refusione delle spese legali in favore dell'attore.
L' si costituiva, in data 27.03.2024, rilevando l'infondatezza Controparte_8 dell'atto avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “Respinta ogni contraria Controparte_8 istanza eccezione difesa - Preliminarmente rilevare il difetto di competenza territoriale - Sempre preliminarmente rigettare la sospensione per assenza di requisiti - Nel merito riconoscere valida ed efficace la notifica dell'intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle esattoriali e per l'effetto dichiarare che nessuna prescrizione è maturata e che le somme sono esigibili- Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione di spese in favore del procuratore.
3 In data 08.02.2024, si costituiva la che contestata l'avversa opposizione deducendo anche CP_7 il difetto di legittimazione passiva e così concludeva il proprio atto PIACCIA ALL'ON.LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO adversis reiectis :a) Preliminarmente : Ritenere e dichiarare, per quanto dedotto sub.1.- della presente memoria, il difetto di legittimazione passiva di osto CP_7 che l'azione andava spiegata nei confronti del « Controparte_11
delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'Interno” sempre in premessa indicato
[...] ed individuato;
b) In subordine : rigettare tutte le domande ex adverso spiegate siccome manifestamente inammssibili
e/o infondate sia in fatto che in diritto;
c) con vittoria di spese e compensi professionali .
Con provvedimento del 26.04.2024, il Tribunale, sospesa l'esecutività della intimazione di pagamento 2992023900649826800, limitatamente alle cartelle opposte 29920170014568461000,
29920190006551423 e n. 29920190008802124001., rinviava al 16.09.2024.
Con decreto del 10.09.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2024.
Con provvedimento del 19.11.2024, si rinviava al 17.11.2025 ex art 189 cpc.
Con successivo decreto del 30.07.2025, la causa veniva rinviata al 28.09.2026 per la medesima attività.
Con provvedimento del 21.08.2025 la causa veniva assegnato allo scrivente GOP che anticipava, in data 26.08.2025, la causa al 03.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione appare opportuno valutare la documentazione prodotta da dell' in data 30.05.2024. Controparte_8
Orbene, negli atti allegati da parte convenuta, con riferimento alla cartella nr
29920170014568461000 non viene depositata la comunicazione di avvenuto deposito ( c.d CAD).
Allo stesso modo con riferimento alla cartella nr. 29920190006551423000 non viene allegata la comunicazione di avvenuto deposito. (c.d. CAD).
Infine, per quanto riguarda la cartella nr. 29920190008802124001 non viene depositata la prova della raccomandata relativa all'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, raccomandata il cui invio viene imposto dalla legge considerato che l'atto è stato ricevuto dal figlio dell'attore, come peraltro specificato nel provvedimento di questo Tribunale del 25.04.2024.
4 Ne consegue che non vi è valida prova che le cartelle nr. 2990170014568461000,
29920190006551423 e 29920190008802124001 siano state ritualmente notificate.
Pertanto, deve essere accolta la domanda attorea con riferimento all'intervenuta prescrizione, stante il decorso del termine decennale, della pretesa creditoria: infatti, il credito è sorto negli anni 2012 e
2013, mentre l'intimazione di pagamento è stata ricevuta oltre dieci anni dopo ossia nel settembre
2023.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 5810,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26.001 ed euro
52.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e poste a carico della sola
, considerato che il vizio di cui all'accoglimento dell'opposizione Controparte_8 deriva da un'attività non ascrivibile in alcun modo alla CP_7
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Accoglie l'opposizione proposta dal sig. . Parte_2
2. Dichiara la nullità e l'inefficacia parziale, limitatamente alle cartelle n.29920170014568461000 n.2992019000655142 n.29920190008802124001, dell'intimazione di pagamento nr. 2992023900649826800.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_8 sig. liquidandole in euro 5810,00 oltre accessori di legge. Parte_2
Palermo lì 27.11.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
5
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14350/2023
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 03.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 03.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 14350/2023 RGAC pendente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]nella contrada Parte_1
Fossarunza n.371 bis (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. G. C.F._1
ES ND (codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in Marsala nella via M. Nuccio n. 2.
Attore opponente
CONTRO
1 già società del tra cui Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, della per la regione Sicilia, con sede in con sede in Roma, Via
[...] CP_4 CP_1
GI ZA n. 14 - 00142, Codice Fiscale e P.ta IVA P.IVA_1 Controparte_5 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr Persona_1
12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ferdinando Ferri n° 8, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Di Francesco (C.F.: ) che la rappresenta e C.F._3 difende
, in persona del suo ministro pro tempore, elettivamente Controparte_6 domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Valerio
Villareale n.6, indirizzo PEC Email_1
in persona di suo Legale Rapp.te Controparte_7 pro tempore (Cod.Fisc. e Part.IVA : ), con sede in Roma alla Via Yser N°14, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Caro (Cod.Fisc. : ) e con CodiceFiscale_4 domicilio eletto in Palermo alla Via Catania N°30, presso lo studio dell'Avv. Calogero Vella
Convenuti-opposti
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 03.11.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc, all'intimazione di pagamento nr.
29920239006498268000, il sig. agiva contro , il Parte_1 Controparte_8
e la . Controparte_6 Controparte_7
La parte attrice rappresentava che, in data 21.09.2023, veniva notificata l'intimazione di pagamento nr29920239006498268000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro
33.653,31 di cui alle sottese sei cartelle di pagamento:
1) cartella n.29920160004015612000 notificata il 27/11/2016 per tasse automobilistiche anno 2010. Importo intimato € 202,70;
2) cartella n.29920170014568461000 notificata il 19/02/2018 per spese processuali anno 2012. Importo intimato € 4.760,55;
3) cartella n.29920190006551423 notificata il 27/12/2019 per spese di giudizio ex legge 512/99 anno 2012. Importo intimato € 11.286,33;
2 4) cartella n.29920190008802124001 notificata il 29/11/2019 per spese di giudizio ex legge 512/99 anno 2013. Importo intimato € 16.329,40
5) cartella n.29920200001857936000 notificata il 10/05/2022 per imposta di registro atti giudiziari anno 2010. Importo intimato € 605,17;
6) cartella n.29920220004545602000 notificata il 14/06/2022 per IRPEF anno 2017. Importo intimato € 469,16.
Il sig. , dunque, motivava la propria opposizione relativamente alle cartelle Pt_1
n.29920170014568461000 n.29920190006551423 29920190008802124001 deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione del credito e la nullità degli interessi.
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito: VOGLIA L'ILL. MO TRIBUNALE ADITO
Contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE ---DISPORRE, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo atteso che sussistono entrambi i requisiti per la concessione. NEL MERITO ---
RITENERE E DICHIARARE che le cartelle n.29920170014568461000 asseritamente notificata il
19/02/2018, n.29920190006551423 asseritamente notificata il 27/12/2019 n.29920190008802124001 asseritamente notificata il 29/11/2019, in effetti non sono mai state notificate all'odierno attore. ---
Conseguentemente RITENERE E DICHIARARE la nullità e l'inefficacia parziale, limitatamente alle indicate cartelle, dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dell'atto prodromico. ---RITENERE E
DICHIARARE, per l'effetto, che il diritto di credito intimato, in riferimento ai ruoli emessi dalla Casa circondariale di reclusione di AN (cartella n.1), dalla (cartella n.2 e n.3), si è estinto per prescrizione CP_7 atteso il trascorso periodo decennale. ---RITENERE E DICHIARARE, in ogni caso, la nullità e l'inefficacia parziale dell'atto impugnato, limitatamente alle citate cartelle, per mancanza di motivazione. ---
CONDANNARE l' in persona del suo legale rappresentante, il Controparte_9 CP_10
in persona del Ministro pro tempore e la in persona del suo legale rappresentante pro
[...] CP_7 tempore, in solido, alla refusione delle spese legali in favore dell'attore.
L' si costituiva, in data 27.03.2024, rilevando l'infondatezza Controparte_8 dell'atto avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “Respinta ogni contraria Controparte_8 istanza eccezione difesa - Preliminarmente rilevare il difetto di competenza territoriale - Sempre preliminarmente rigettare la sospensione per assenza di requisiti - Nel merito riconoscere valida ed efficace la notifica dell'intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle esattoriali e per l'effetto dichiarare che nessuna prescrizione è maturata e che le somme sono esigibili- Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione di spese in favore del procuratore.
3 In data 08.02.2024, si costituiva la che contestata l'avversa opposizione deducendo anche CP_7 il difetto di legittimazione passiva e così concludeva il proprio atto PIACCIA ALL'ON.LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO adversis reiectis :a) Preliminarmente : Ritenere e dichiarare, per quanto dedotto sub.1.- della presente memoria, il difetto di legittimazione passiva di osto CP_7 che l'azione andava spiegata nei confronti del « Controparte_11
delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'Interno” sempre in premessa indicato
[...] ed individuato;
b) In subordine : rigettare tutte le domande ex adverso spiegate siccome manifestamente inammssibili
e/o infondate sia in fatto che in diritto;
c) con vittoria di spese e compensi professionali .
Con provvedimento del 26.04.2024, il Tribunale, sospesa l'esecutività della intimazione di pagamento 2992023900649826800, limitatamente alle cartelle opposte 29920170014568461000,
29920190006551423 e n. 29920190008802124001., rinviava al 16.09.2024.
Con decreto del 10.09.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2024.
Con provvedimento del 19.11.2024, si rinviava al 17.11.2025 ex art 189 cpc.
Con successivo decreto del 30.07.2025, la causa veniva rinviata al 28.09.2026 per la medesima attività.
Con provvedimento del 21.08.2025 la causa veniva assegnato allo scrivente GOP che anticipava, in data 26.08.2025, la causa al 03.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione appare opportuno valutare la documentazione prodotta da dell' in data 30.05.2024. Controparte_8
Orbene, negli atti allegati da parte convenuta, con riferimento alla cartella nr
29920170014568461000 non viene depositata la comunicazione di avvenuto deposito ( c.d CAD).
Allo stesso modo con riferimento alla cartella nr. 29920190006551423000 non viene allegata la comunicazione di avvenuto deposito. (c.d. CAD).
Infine, per quanto riguarda la cartella nr. 29920190008802124001 non viene depositata la prova della raccomandata relativa all'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, raccomandata il cui invio viene imposto dalla legge considerato che l'atto è stato ricevuto dal figlio dell'attore, come peraltro specificato nel provvedimento di questo Tribunale del 25.04.2024.
4 Ne consegue che non vi è valida prova che le cartelle nr. 2990170014568461000,
29920190006551423 e 29920190008802124001 siano state ritualmente notificate.
Pertanto, deve essere accolta la domanda attorea con riferimento all'intervenuta prescrizione, stante il decorso del termine decennale, della pretesa creditoria: infatti, il credito è sorto negli anni 2012 e
2013, mentre l'intimazione di pagamento è stata ricevuta oltre dieci anni dopo ossia nel settembre
2023.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 5810,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26.001 ed euro
52.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e poste a carico della sola
, considerato che il vizio di cui all'accoglimento dell'opposizione Controparte_8 deriva da un'attività non ascrivibile in alcun modo alla CP_7
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Accoglie l'opposizione proposta dal sig. . Parte_2
2. Dichiara la nullità e l'inefficacia parziale, limitatamente alle cartelle n.29920170014568461000 n.2992019000655142 n.29920190008802124001, dell'intimazione di pagamento nr. 2992023900649826800.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_8 sig. liquidandole in euro 5810,00 oltre accessori di legge. Parte_2
Palermo lì 27.11.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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