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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3423/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16045/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0294193 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0294192 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.9.2025 Ricorrente_1 , Ricorrente_2 e Nominativo_1,, nella qualità, a vario titolo di diritti reali dei cespiti immobiliari di cui all'odierna controversia, rapp.te e difese dall'avv.
Difensore_1 , ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento catastale nn.2025NA0288360,
2025NA0294192 e 2025NA0294193 emessi dall'Agenzia delle Entrate di Napoli Ufficio del Territorio per la variazione catastale di due distinte unità immobiliari site entrambe in Meta alla Indirizzo_1, a seguito di revisione-variazione di ufficio, con il quale veniva variata esclusivamente la sola Rendita Catastale.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la mancanza di motivazione del provvedimento non risultando le ragioni di fatto e di diritto della variazione e che alcun immobili veniva portato in comparazione ai cespiti accertati e, in via subordinata per la violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere in seguito a revisione delle tariffe d'estimo del Comune di Meta, disposta con decreto 26 marzo 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n.
83 del 09.04.2025 senza fornire alcuna motivazione specifica riferita al caso concreto, concludevano chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 4.11.2025, l'Agenzia delle Entrate e Territorio competente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo sostenendo che il procedimento seguito teneva conto della zona di ubicazione dei fabbricati nel quale le unità immobiliare erano inserite, delle mutate capacità reddituali, delle variate condizioni urbane ed ambientali del contesto e dalla revisione delle tariffe d'estimo del Comune di Meta, disposta con decreto 26 marzo 2025 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze di cui sopra. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che accoglierlo.
I motivi di doglianza sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano l'esistenza di una motivazione solo apparente della variazione della rendita catastale oggetto di impugnazione.
L'art.7 dello Statuto del Contribuente rimanda espressamente all'art.3 della Legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli Uffici tributari siano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche cha hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche se non richiama "le risultanze dell'istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la indicata legge generale del 1990.
Ovviamente, l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano ed ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinanario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16.12.2005 n.27758).
Nella concreta fattispecie, vi è un richiamo generale all'intera normativa di base in materia di catasto (R.D.
L. n.652 del 1939 e DPR n.1142 del 1949), e un altro specifico al decreto 26 marzo 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 83 del 09.04.2025.11, che regola il classamento delle unità immobiliari urbane;
quindi, in riferimento alle ragioni di diritto dell'atto, il provvedimento risulta giustificato.
In ordine, invece, alle circostanze di fatto che hanno determinato la variazione della rendita attribuita, la motivazione appare astratta e fondata su mere ipotesi dell'Ufficio, essendo generica e vaga, e non risultando da essa gli elementi di fatto esaminati per giustificare l'applicazione dei parametri normativi che prevedono i fattori posizionali ed edilizi a base dei vari classamenti predisposti nelle tariffazioni per le varie zone o microzone in cui è articolato il territorio comunale (art.8 DPR 23 Marzo 1998 n.138).
Si afferma, nell'atto impugnato, che "la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata effettuata sulla base di metodologie comparative in conformità a disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano".
Nessuna più precisa indicazione vi è nell'atto sui predetti caratteri, nè sui dati catastali, solo genericamente richiamati, di immobili simili, ma a diversi chilometri di distanza, nè sulle pretese nuove infratture sul territorio urbano che avrebbero comportato i pretesi miglioramenti a base del nuovo classamento.
Invero, ancor più dopo lo Statuto del contribuente, l'obbligo di motivazione degli accertamenti si afferma adempiuto non solo con "l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore", ma anche "con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservato a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri", in conformità all'art.2697 c.c. (Cass. 1° dicembre 2006 n.15842, 16 dicembre 2005 n.27758, 11 giugno 2003 n.9357).
Nel complesso, l'atto non è motivato e non consente di rilevare assolutamente il rispetto dei requisiti di legge.
Non si tratta di esaminare con l'atto impugnato le mutate capacità reddituale degli immobili ricadenti nella stessa zona, che possono esservi state, ma occorre far emergere certa, dal provvedimento stesso, anche la parità di trattamento con unità immobiliari vicine di altri contribuenti da parte della Amministrazione, che evidenzia la c.d. perequazione catastale giustificativa del sistema;
essa, nel caso che ci occupa, non emerge comunque dagli atti in contestazione, i quali non pongono a loro fondamento alcun dato certo e concreto di fatto, ma si fondano su affermazioni astratte, generiche e insufficienti.
L'assenza di questioni di merito e le ragioni sottese all'accoglimento del ricorso giustificano la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 24.2.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16045/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0294193 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0294192 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.9.2025 Ricorrente_1 , Ricorrente_2 e Nominativo_1,, nella qualità, a vario titolo di diritti reali dei cespiti immobiliari di cui all'odierna controversia, rapp.te e difese dall'avv.
Difensore_1 , ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento catastale nn.2025NA0288360,
2025NA0294192 e 2025NA0294193 emessi dall'Agenzia delle Entrate di Napoli Ufficio del Territorio per la variazione catastale di due distinte unità immobiliari site entrambe in Meta alla Indirizzo_1, a seguito di revisione-variazione di ufficio, con il quale veniva variata esclusivamente la sola Rendita Catastale.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la mancanza di motivazione del provvedimento non risultando le ragioni di fatto e di diritto della variazione e che alcun immobili veniva portato in comparazione ai cespiti accertati e, in via subordinata per la violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere in seguito a revisione delle tariffe d'estimo del Comune di Meta, disposta con decreto 26 marzo 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n.
83 del 09.04.2025 senza fornire alcuna motivazione specifica riferita al caso concreto, concludevano chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 4.11.2025, l'Agenzia delle Entrate e Territorio competente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo sostenendo che il procedimento seguito teneva conto della zona di ubicazione dei fabbricati nel quale le unità immobiliare erano inserite, delle mutate capacità reddituali, delle variate condizioni urbane ed ambientali del contesto e dalla revisione delle tariffe d'estimo del Comune di Meta, disposta con decreto 26 marzo 2025 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze di cui sopra. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che accoglierlo.
I motivi di doglianza sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano l'esistenza di una motivazione solo apparente della variazione della rendita catastale oggetto di impugnazione.
L'art.7 dello Statuto del Contribuente rimanda espressamente all'art.3 della Legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli Uffici tributari siano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche cha hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche se non richiama "le risultanze dell'istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la indicata legge generale del 1990.
Ovviamente, l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano ed ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinanario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16.12.2005 n.27758).
Nella concreta fattispecie, vi è un richiamo generale all'intera normativa di base in materia di catasto (R.D.
L. n.652 del 1939 e DPR n.1142 del 1949), e un altro specifico al decreto 26 marzo 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 83 del 09.04.2025.11, che regola il classamento delle unità immobiliari urbane;
quindi, in riferimento alle ragioni di diritto dell'atto, il provvedimento risulta giustificato.
In ordine, invece, alle circostanze di fatto che hanno determinato la variazione della rendita attribuita, la motivazione appare astratta e fondata su mere ipotesi dell'Ufficio, essendo generica e vaga, e non risultando da essa gli elementi di fatto esaminati per giustificare l'applicazione dei parametri normativi che prevedono i fattori posizionali ed edilizi a base dei vari classamenti predisposti nelle tariffazioni per le varie zone o microzone in cui è articolato il territorio comunale (art.8 DPR 23 Marzo 1998 n.138).
Si afferma, nell'atto impugnato, che "la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata effettuata sulla base di metodologie comparative in conformità a disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano".
Nessuna più precisa indicazione vi è nell'atto sui predetti caratteri, nè sui dati catastali, solo genericamente richiamati, di immobili simili, ma a diversi chilometri di distanza, nè sulle pretese nuove infratture sul territorio urbano che avrebbero comportato i pretesi miglioramenti a base del nuovo classamento.
Invero, ancor più dopo lo Statuto del contribuente, l'obbligo di motivazione degli accertamenti si afferma adempiuto non solo con "l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore", ma anche "con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservato a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri", in conformità all'art.2697 c.c. (Cass. 1° dicembre 2006 n.15842, 16 dicembre 2005 n.27758, 11 giugno 2003 n.9357).
Nel complesso, l'atto non è motivato e non consente di rilevare assolutamente il rispetto dei requisiti di legge.
Non si tratta di esaminare con l'atto impugnato le mutate capacità reddituale degli immobili ricadenti nella stessa zona, che possono esservi state, ma occorre far emergere certa, dal provvedimento stesso, anche la parità di trattamento con unità immobiliari vicine di altri contribuenti da parte della Amministrazione, che evidenzia la c.d. perequazione catastale giustificativa del sistema;
essa, nel caso che ci occupa, non emerge comunque dagli atti in contestazione, i quali non pongono a loro fondamento alcun dato certo e concreto di fatto, ma si fondano su affermazioni astratte, generiche e insufficienti.
L'assenza di questioni di merito e le ragioni sottese all'accoglimento del ricorso giustificano la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 24.2.2026