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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 667/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale TR - Via Francesco Manzo N. 8 91100 TR TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 91023 Resistente_2 TP
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 91023
Resistente_2 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Resistente_2 TP
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 479/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9023L00557-2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2358/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di TR, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 479/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TR, depositata il
09/07/2024, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TY9023L00557/2022 ai fini IVA per l'anno d'imposta 2016 (valore controversia: € 28.747,00), emessa a seguito di ricorso proposto da :
1. Noto Resistente_1 (CF CF_Resistente_1);
2. Nominativo_1 (CF CF_1);
3. Società_1 s.n.c. di Nominativo_1 (CF P.IVA_1),
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio – contumaci
FATTO
Con ricorso notificato in data 14/02/2023, la società Società_1 s.n.c., unitamente ai sigg. Resistente_1 e Nominativo_1, aveva impugnato l'avviso di accertamento IVA n. TY9023L00557/2022 relativo all'anno 2016, deducendone l'illegittimità, tra l'altro, per insufficienza della motivazione e carenza di presupposti.
La Corte di primo grado (sent. n. 479/02/24, dep. 09/07/2024) ha accolto il ricorso e compensato le spese.
Avverso detta decisione, l'Agenzia delle Entrate – DP TR ha proposto appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma della legittimità della pretesa impositiva;
ha altresì domandato la condanna alle spese per tutti i gradi.
Gli appellati, regolarmente evocati, non si sono costituiti e devono pertanto essere dichiarati contumaci.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul metodo accertativo (art. 55 DPR 633/72) e sulla qualità degli indizi. L'avviso è stato emesso ai sensi dell'art. 55 DPR 633/1972 per omessa dichiarazione IVA 2016. È vero che l'accertamento induttivo
“puro” consente all'Ufficio di fondare la ricostruzione del volume d'affari su “dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza”; nondimeno, anche in tale cornice l'apparato indiziario deve presentare un minimo coefficiente di attendibilità e consentire una ragionevole inferenza sul periodo d'imposta accertato.
Nel caso concreto, la motivazione dell'avviso e del successivo gravame ruota in via pressoché esclusiva attorno a:
conoscenza acquisite sul web (siti aziendali, locandine online, piattaforme di recensioni) non ancorati temporalmente al 2016; materiale pubblicitario e descrizioni di servizi (minicrociere, escursioni, intrattenimento) senza correlazione certa con l'anno oggetto di ripresa;
generici rinvii a rapporti con agenzie di viaggio/tour operator desunti dall'applicativo Spesometro, senza produzione di documenti specifici riferiti al 2016 (es.: fatture, contratti, ordini, report di imbarco).
Tali elementi, pur astrattamente utilizzabili in chiave indiziaria, non integrano da soli una presunzione grave, precisa e concordante circa l'effettivo svolgimento, nel 2016, di prestazioni diverse dal trasporto di persone esente ex art. 10, n. 14, DPR 633/72 (vigente ratione temporis).
Ne consegue che l'accertamento induttivo – privo di riscontri documentali coevi, non autosufficiente – non supera la contestazione difensiva sulla natura dell'attività svolta nel periodo.
2. Sull'onere della prova in materia di esenzioni e sulla sufficienza del quadro probatorio
LE norme agevolative/di esenzione sono di stretta interpretazione e che la prova dei relativi presupposti incombe al contribuente. Ma ciò non esonera però l'Amministrazione dall'onere di fornire un minimo apparato probatorio idoneo a rendere verosimile e circostanziata l'ipotesi impositiva alternativa.
Nel giudizio l'Ufficio non ha acquisito (né in primo né in secondo grado) documentazione puntuale e coeva al 2016 proveniente dai tour operator/agenzie indicati (es. Società_2 s.r.l., Le Isole d'Italia s.a.s., Società_3 s.r.l.), tale da dimostrare che le prestazioni rese fossero organizzate a fini turistico-ricreativi; non risultano esaminate fatture, titoli di viaggio, registri/manifesti di imbarco, contratti di trasporto del 2016, né la licenza e gli assetti organizzativi dell'impresa in quel periodo.
In difetto di tali riscontri, il rinvenimento in rete di recensioni o locandine – oltre a non garantire la certezza del periodo e dell'effettività della prestazione – non è idoneo a fondare la pretesa, tanto più ove l'interessato nega di avere svolto nel 2016 attività ulteriori rispetto al trasporto persone in esenzione.
3. Sulla coerenza logico-induttiva dell'atto
La presunzione utilizzata dall'Ufficio muove da elementi eterogenei e non riferiti con certezza al 2016, che non vengono poi correlati a dati contabili o economici del medesimo anno.
La richiesta alla contribuente di fornire la “prova negativa” dell'assenza di attività turistico-ricreative risulta impropria, quando l'Amministrazione non ha previamente offerto indizi qualificati sufficienti a ribaltare il quadro esentativo vigente sino al 31.12.2016 e astrattamente rispettato.
4. Sui motivi di appello
Le doglianze dell'Ufficio non scalfiscono la decisione di primo grado: ripropongono essenzialmente quanto già valutato, senza apportare nuovi riscontri documentali;
non confutano il rilievo centrale di insufficienza motivazionale;
non dimostrano un diverso quadro probatorio che giustifichi la ripresa fiscale.
La sentenza impugnata è dunque immune da vizi logico-giuridici e va confermata.
5. Sulla contumacia degli appellati
La contumacia degli appellati, ritualmente dichiarata, non incide sull'esito del gravame, che risulta infondato nel merito. Infatti, al di là della mancata costituzione dell'Ufficio, contumace nel giudizio, rilevata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa, nessun elemento depone per la fondatezza del ricorso. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti,
l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185).
Si compensano le spese attesa la singolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 667/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale TR - Via Francesco Manzo N. 8 91100 TR TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 91023 Resistente_2 TP
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 91023
Resistente_2 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Resistente_2 TP
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 479/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9023L00557-2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2358/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di TR, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 479/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TR, depositata il
09/07/2024, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TY9023L00557/2022 ai fini IVA per l'anno d'imposta 2016 (valore controversia: € 28.747,00), emessa a seguito di ricorso proposto da :
1. Noto Resistente_1 (CF CF_Resistente_1);
2. Nominativo_1 (CF CF_1);
3. Società_1 s.n.c. di Nominativo_1 (CF P.IVA_1),
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio – contumaci
FATTO
Con ricorso notificato in data 14/02/2023, la società Società_1 s.n.c., unitamente ai sigg. Resistente_1 e Nominativo_1, aveva impugnato l'avviso di accertamento IVA n. TY9023L00557/2022 relativo all'anno 2016, deducendone l'illegittimità, tra l'altro, per insufficienza della motivazione e carenza di presupposti.
La Corte di primo grado (sent. n. 479/02/24, dep. 09/07/2024) ha accolto il ricorso e compensato le spese.
Avverso detta decisione, l'Agenzia delle Entrate – DP TR ha proposto appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza e la conferma della legittimità della pretesa impositiva;
ha altresì domandato la condanna alle spese per tutti i gradi.
Gli appellati, regolarmente evocati, non si sono costituiti e devono pertanto essere dichiarati contumaci.
La causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul metodo accertativo (art. 55 DPR 633/72) e sulla qualità degli indizi. L'avviso è stato emesso ai sensi dell'art. 55 DPR 633/1972 per omessa dichiarazione IVA 2016. È vero che l'accertamento induttivo
“puro” consente all'Ufficio di fondare la ricostruzione del volume d'affari su “dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza”; nondimeno, anche in tale cornice l'apparato indiziario deve presentare un minimo coefficiente di attendibilità e consentire una ragionevole inferenza sul periodo d'imposta accertato.
Nel caso concreto, la motivazione dell'avviso e del successivo gravame ruota in via pressoché esclusiva attorno a:
conoscenza acquisite sul web (siti aziendali, locandine online, piattaforme di recensioni) non ancorati temporalmente al 2016; materiale pubblicitario e descrizioni di servizi (minicrociere, escursioni, intrattenimento) senza correlazione certa con l'anno oggetto di ripresa;
generici rinvii a rapporti con agenzie di viaggio/tour operator desunti dall'applicativo Spesometro, senza produzione di documenti specifici riferiti al 2016 (es.: fatture, contratti, ordini, report di imbarco).
Tali elementi, pur astrattamente utilizzabili in chiave indiziaria, non integrano da soli una presunzione grave, precisa e concordante circa l'effettivo svolgimento, nel 2016, di prestazioni diverse dal trasporto di persone esente ex art. 10, n. 14, DPR 633/72 (vigente ratione temporis).
Ne consegue che l'accertamento induttivo – privo di riscontri documentali coevi, non autosufficiente – non supera la contestazione difensiva sulla natura dell'attività svolta nel periodo.
2. Sull'onere della prova in materia di esenzioni e sulla sufficienza del quadro probatorio
LE norme agevolative/di esenzione sono di stretta interpretazione e che la prova dei relativi presupposti incombe al contribuente. Ma ciò non esonera però l'Amministrazione dall'onere di fornire un minimo apparato probatorio idoneo a rendere verosimile e circostanziata l'ipotesi impositiva alternativa.
Nel giudizio l'Ufficio non ha acquisito (né in primo né in secondo grado) documentazione puntuale e coeva al 2016 proveniente dai tour operator/agenzie indicati (es. Società_2 s.r.l., Le Isole d'Italia s.a.s., Società_3 s.r.l.), tale da dimostrare che le prestazioni rese fossero organizzate a fini turistico-ricreativi; non risultano esaminate fatture, titoli di viaggio, registri/manifesti di imbarco, contratti di trasporto del 2016, né la licenza e gli assetti organizzativi dell'impresa in quel periodo.
In difetto di tali riscontri, il rinvenimento in rete di recensioni o locandine – oltre a non garantire la certezza del periodo e dell'effettività della prestazione – non è idoneo a fondare la pretesa, tanto più ove l'interessato nega di avere svolto nel 2016 attività ulteriori rispetto al trasporto persone in esenzione.
3. Sulla coerenza logico-induttiva dell'atto
La presunzione utilizzata dall'Ufficio muove da elementi eterogenei e non riferiti con certezza al 2016, che non vengono poi correlati a dati contabili o economici del medesimo anno.
La richiesta alla contribuente di fornire la “prova negativa” dell'assenza di attività turistico-ricreative risulta impropria, quando l'Amministrazione non ha previamente offerto indizi qualificati sufficienti a ribaltare il quadro esentativo vigente sino al 31.12.2016 e astrattamente rispettato.
4. Sui motivi di appello
Le doglianze dell'Ufficio non scalfiscono la decisione di primo grado: ripropongono essenzialmente quanto già valutato, senza apportare nuovi riscontri documentali;
non confutano il rilievo centrale di insufficienza motivazionale;
non dimostrano un diverso quadro probatorio che giustifichi la ripresa fiscale.
La sentenza impugnata è dunque immune da vizi logico-giuridici e va confermata.
5. Sulla contumacia degli appellati
La contumacia degli appellati, ritualmente dichiarata, non incide sull'esito del gravame, che risulta infondato nel merito. Infatti, al di là della mancata costituzione dell'Ufficio, contumace nel giudizio, rilevata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa, nessun elemento depone per la fondatezza del ricorso. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti,
l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185).
Si compensano le spese attesa la singolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente