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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 1744/2025 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. DANIELA SILVESTRI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. DANIELA SILVESTRI CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà esclusiva dell'avv. resta allo stesso assegnata, che la CP_1 abiterà provvedendo al pagamento di tutti gli oneri, ivi compreso il mutuo gravante sul suddetto immobile;
3. L'avv. si impegna a lasciare l'immobile nella piena disponibilità del marito. Parte_1
4. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggior interesse
1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto della capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
5. I genitori di comune accordo stabiliscono sin d'ora che la residenza abituale del minore Per_1 sarà presso la casa familiare in Brescia (BS) via Cipro n. 40.
[...]
6. Eventuali cambi di residenza del minore potranno avvenire solo su accordo espresso di entrambi i genitori.
7. Il figlio minore sarà collocato in maniera paritaria presso entrambi i genitori Persona_1 secondo il seguente schema: la prima settimana, lunedì e martedì un genitore, mercoledì e giovedì
l'altro genitore, venerdì, sabato e domenica il primo genitore, mentre la settimana successiva si farà al contrario, salvo differenti accordi tra i genitori.
8. Entrambi i genitori trascorreranno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive di ciascun anno (intendendosi dalla fine della scuola alla ripresa). Periodo e luogo di vacanza andranno reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno.
9. Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno suddivise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività maggiori, quali la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, salvo diversi accordi raggiunti tra i genitori. Verranno altresì alternate le festività relative all'ultimo e al primo giorno dell'anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
10. Si precisa comunque che tutte le vacanze previste dal calendario scolastico verranno suddivise a metà tra i genitori, salvo diversi accordi.
11. I genitori concordano di suddividersi equamente il tempo durante il giorno del figlio, salvo diversi accordi tra gli stessi.
12. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta, mentre entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo in uso presso il tribunale di Brescia.
13. Il figlio minore sarà posto fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione Persona_1 del 50% ciascuno, e la medesima ripartizione si applicherà anche per l'eventuale assegno familiare.
14. Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa, sono economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare conseguentemente ad ogni richiesta di mantenimento.
15. Le parti chiedono l'omologa della separazione esonerando il Presidente dall'ascolto del figlio minore.
16. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore, fermo restando che eventuali trasferte all'estero del minore dovranno essere concordate tra i genitori.
2 17. Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
18. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 18/04/2009 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Sondrio (atto n. 5, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 29.1.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 1744/2025 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. DANIELA SILVESTRI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. DANIELA SILVESTRI CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà esclusiva dell'avv. resta allo stesso assegnata, che la CP_1 abiterà provvedendo al pagamento di tutti gli oneri, ivi compreso il mutuo gravante sul suddetto immobile;
3. L'avv. si impegna a lasciare l'immobile nella piena disponibilità del marito. Parte_1
4. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggior interesse
1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto della capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
5. I genitori di comune accordo stabiliscono sin d'ora che la residenza abituale del minore Per_1 sarà presso la casa familiare in Brescia (BS) via Cipro n. 40.
[...]
6. Eventuali cambi di residenza del minore potranno avvenire solo su accordo espresso di entrambi i genitori.
7. Il figlio minore sarà collocato in maniera paritaria presso entrambi i genitori Persona_1 secondo il seguente schema: la prima settimana, lunedì e martedì un genitore, mercoledì e giovedì
l'altro genitore, venerdì, sabato e domenica il primo genitore, mentre la settimana successiva si farà al contrario, salvo differenti accordi tra i genitori.
8. Entrambi i genitori trascorreranno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive di ciascun anno (intendendosi dalla fine della scuola alla ripresa). Periodo e luogo di vacanza andranno reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno.
9. Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno suddivise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività maggiori, quali la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, salvo diversi accordi raggiunti tra i genitori. Verranno altresì alternate le festività relative all'ultimo e al primo giorno dell'anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
10. Si precisa comunque che tutte le vacanze previste dal calendario scolastico verranno suddivise a metà tra i genitori, salvo diversi accordi.
11. I genitori concordano di suddividersi equamente il tempo durante il giorno del figlio, salvo diversi accordi tra gli stessi.
12. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta, mentre entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo in uso presso il tribunale di Brescia.
13. Il figlio minore sarà posto fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione Persona_1 del 50% ciascuno, e la medesima ripartizione si applicherà anche per l'eventuale assegno familiare.
14. Entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa, sono economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare conseguentemente ad ogni richiesta di mantenimento.
15. Le parti chiedono l'omologa della separazione esonerando il Presidente dall'ascolto del figlio minore.
16. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore, fermo restando che eventuali trasferte all'estero del minore dovranno essere concordate tra i genitori.
2 17. Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
18. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 18/04/2009 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Sondrio (atto n. 5, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 29.1.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 19/06/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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