Art. 18. (Pagamento dei contributi)
Sui contributi previsti dall'art. 5 possono essere corrisposti tre anticipi, pari ciascuno al 25 per cento del loro ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.
I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza:
a) per le nuove costruzioni: non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
b) per gli apparati motori completi, per singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo destinati a navi mercantili gia' in esercizio: non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;
c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni: non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi. ((3)) I documenti necessari per ottenere l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge nonche' la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 marzo 1958, n. 359 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i lavori di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957, le relative domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove gli stessi lavori siano stati ultimati, il termine di sei mesi per la presentazione dei documenti di liquidazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 522, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Sui contributi previsti dall'art. 5 possono essere corrisposti tre anticipi, pari ciascuno al 25 per cento del loro ammontare massimo indicato nel provvedimento di ammissione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.
I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza:
a) per le nuove costruzioni: non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
b) per gli apparati motori completi, per singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo destinati a navi mercantili gia' in esercizio: non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;
c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni: non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi. ((3)) I documenti necessari per ottenere l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge nonche' la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 marzo 1958, n. 359 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i lavori di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957, le relative domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove gli stessi lavori siano stati ultimati, il termine di sei mesi per la presentazione dei documenti di liquidazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 522, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge."