TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4391/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Ettore Marzano, presso il quale elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 5 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 5.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di inabilità civile ex art. 13 L. 118/71, escluso dalla consulenza d'ufficio espletata nella fase sommaria .
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_2
2 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge 118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott. specializzato in medicina legale, le cui Persona_1 conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente versa nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta fatta con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha descritto analiticamente e stimato specificamente le singole patologie da cui il ricorrente è affetto, osservando che “Alla luce della documentazione sanitaria e della visita medica peritale si può affermare che il periziato
è affetto da epatopatia cronica attiva HCV - Parte_1 correlata con steatosi severa, ernie discali multiple cervicali e lombari, gastroduodenite cronica erosiva, colelitiasi. Le infermità documentate sono riferibili, secondo le tabelle del DM 5/2/92, prevalentemente ai codici: * 6424 (epatite cronica attiva 0/0/51%); * 5005 (cecità monoculare 0/0/30%); * 7010 (anchilosi rachide lombare 31/40%).
Applicando le percentuali in relazione ai disturbi del caso specifico, il calcolo riduzionistico di LT genera una percentuale invalidante complessiva pari al 75 (settantacinque)%”.
Sulla base di ciò, ha quindi evidenziato che “E' indiscutibile che la patologia prevalente in questo caso sia un'epatite cronica attiva HCV-
3 correlata ben documentata, considerata tale anche dalla CIC, che evidentemente contrasta con quanto definito in corso di visita per ATP quando viene ampiamente svalutata sul piano della percentuale di invalidità. Naturalmente concorrono altre patologie a delineare un quadro clinico piuttosto importante”, concludendo nel senso che “parte ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa superiore al
74%; la sussistenza dei suddetti requisiti sanitari può essere riconosciuta a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(27/09/2022)”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di un'attenta ricostruzione del quadro clinico del ricorrente sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame diretto dello stesso.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/1971 dal
01.10.2022 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa).
Spese processuali
Le spese processuali, comprese quelle relative all'espletata CTU seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito
(cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e della attività processuale svolta (scaglione fino ad
€ 26.000,00).
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Ettore Marzano che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4391/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente
per percepire l'assegno di invalidità civile Parte_1
4 ex art. 13 l. n. 118/71 dal 01.10.2022 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Ettore
Marzano;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_2
Trani, 5.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
5