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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
AT Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3939/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to ODIERNA UGO e dall'avv. Parte_1
RI AL
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO ONroparte_1
ANNALISA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere dipendente dall'
01/01/2021 dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadrato nel profilo professionale di “OPERATORE SOCIO SANITARIO”, Categoria BS, presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore;
che come risultava dai “cartellini delle presenze” (v. doc. 02) la ricorrente ha sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni in cinque giorni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo (compensativo), e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, aveva sempre percepito la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL
Comparto Sanità 2016-2018 (v. doc. 03) ed indicata in busta paga con il codice 601, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022; che tuttavia, contrariamente da quanto disposto dalla norma contrattuale, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, detta indennità non era stata corrisposta per il giorno di riposo compensativo che segue immediatamente dopo la giornata cosiddetta di smonto e, quindi, dopo il turno, particolarmente gravoso, di 12 ore consecutive prestato dal lavoratore dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente, quindi anche in orario notturno.
Ciò premesso, richiamata giurisprudenza di merito e legittimità favorevole formulava le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di riposo compensativo, vale a dire per ciascun giorno di riposo che segue la giornata di smonto e, quindi, il turno di 12 ore prestato dalle ore 20.00 alle ore 8.00, la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL 2016-2018, per l'importo giornaliero di € 4,49 dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2022, e per l'effetto: B) Condannare genericamente la , in persona del Direttore ONroparte_1
Generale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL 2016-2018, per l' importo giornaliero di € 4,49, per ciascun giorno di riposo compensativo, vale a dire per ciascun giorno di riposo che segue la giornata di smonto e, quindi, il turno di 12 ore prestato dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.
Costituitasi in giudizio l convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in Pt_2 diritto.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento
L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che “l'orario lavorativo del personale dei servizi pubblici si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo.
Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1”. L'art. 3 del d. lgs. 66/2003 specifica, inoltre, che “1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno”. Dunque, l'orario di servizio nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è articolato su cinque giorni a settimana ed è pari a 40 ore settimanali salvo differente previsione contrattuale collettiva.
Nell'ambito del Comparto sanità, gli artt. 18 del relativo C.C.N.L. 1994-1997 e 26 del C.C.N.L.
1998- prevedono che l'orario di lavoro è di 36 e non di 40 ore settimanali.
Con specifico riferimento alla indennità di turno, pacificamente spettante ai lavoratori turnisti, l'art. 44 del ccnl 1.9.1995 stabilisce che “al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera pari a £ 8.500. Detta indennità è corrisposta purchè vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svoli di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Pertanto, l'attività di lavoro dei turnisti si svolge tenendo in considerazione 36 ore settimanali, con un giorno di riposo settimanale e con la corresponsione dell'indennità di turno per tutti i giorni effettivamente lavorati e per quelli di riposo compensativo.
La questione per cui è causa verte quindi sul concetto di “riposo compensativo”: se esso sia anche quello successivo a quello dello smonto dal turno notturno o se, viceversa, tale ultimo giorno sia da considerare come giorno di riposo settimanale.
Questo giudicante intende sul punto aderire all'ormai costante orientamento della SC ( già espresso anche in molti precedenti giurisprudenziali di questa sezione).
“'L'art. 44 c.c.n.l. Comparto Sanità, al comma 3, prevede che al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al 5°, 6° e 7° livello retribuivo e operante in servizi articolati su tre turni debba essere corrisposta una indennità giornaliera, pari a Euro 4,49; la norma collettiva precisa, tuttavia, che tale indennità non puo essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata;
l'unica eccezione è quella in cui l'assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo;
nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni e agganciato all'effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa. …in un caso di superamento, da parte dei lavoratori turnisti, dell'orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore settimanali per effetto della necessità di copertura dei turni di 8 ore su 5 giorni, con quaranta ore complessive lavorate, (la Corte) ha ritenuto sussistenti i presupposti per godere del riposo compensativo;
in particolare, traendo spunto da una situazione in cui l'esigenza del riposo compensativo era occasionata dal superamento, da parte del turnista, dell'orario di lavoro settimanale, ma pur sempre a causa "del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera"
Secondo la Corte quindi Può ben parlarsi, dunque, di riposo compensativo non solo per l'avvenuto superamento dell'orario di lavoro settimanale ma anche qualora il riposo venga a porsi in termini di sistematica programmazione legata al recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno, e di ciò si mostra avvertita Cass. n. 10053/2019, cit., la quale, in coerenza con il quadro ricostruttivo sopra delineato, evidenzia che non era in discussione, nel contesto fattuale lì considerato, l'intervenuto "pagamento, regolarmente effettuato dall , Pt_2 dell'indennità maturata nei giorni di riposo concessi a ristoro dell'eccedenza oraria giornaliera"
(punto 2.4).
Non si può non condividere, allora, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, la quale ha qualificato come giornata di riposo compensativo quella non lavorata successiva allo "smonto", in cui il lavoratore ha la necessità di recuperare le energie psico-fisiche relativamente a un turno
"doppio" perché prolungato per 12 ore, potendosi configurare nell'evenienza in questione una prestazione connotata da inusuale intensità rispetto a quella ordinariamente assolta e, in quanto tale, meritevole di riposo compensativo.
La funzione dell'indennità riconosciuta dall'art. 44 comma 3 del contratto collettivo è, d'altronde, quella di ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato per turni a copertura dell'intero arco delle 24 ore;
e la disposizione in parola va opportunamente letta in connessione con l'art. 26 CCNL del 07/04/1999, il quale ultimo, nell'ipotesi d'orario continuato e in turni sulle 24 ore, impone di prevedere "adeguati periodo di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico" (art. 26 comma 3 lett. e).
La locuzione adottata nell'art. 26, cit., in merito all'esigenza di un riposo per consentire "il recupero psico-fisico" in caso di orario continuato e in turni è senz'altro decisiva nell'orientare l'interprete verso una qualificazione della giornata di "smonto", prevista dopo il turno notturno di 12 ore, in termini di riposo compensativo;
e ciò sebbene non risulti nella fattispecie oltrepassato l'ordinario orario settimanale delle 36 ore contrattuali, non essendo invero un tale requisito imprescindibile per la qualificazione della giornata "non lavorata" in termini di riposo compensativo.
Diversa, e non utilmente richiamabile dalla difesa dell ricorrente, è, invece, la questione del Pt_2 sabato non lavorato, dove questa Corte nel ribadire, sulla scorta di indirizzo consolidato (Cass. n. 29632/2018, Cass. nn. da 24379 a 24382/2015, cit., Cass. nn. 13447, 13803, 13804, 13805/2015, cit.,
e Cass. n. 27373/2013, cit.), che lo speciale emolumento di cui all'art. 44, comma 3, CCNL, cit., è inteso a ristorare la maggiore gravosità del lavoro prestato in turni, ne ha escluso la spettanza per il "sesto giorno" non lavorativo allorquando il giorno di riposo non sia volto (si noti) a riequilibrare
l'eccedenza della precedente prestazione giornaliera e/o delle maggiori prestazioni rese settimanalmente (Cass. n. 10053/2019, cit.), ma sia, piuttosto, diretta conseguenza dell'orario di lavoro settimanale ripartito per legge (art. 22 legge n. 724/1994) su cinque giorni settimanali.
In definitiva, il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare Con articolazione del turno, non comporta - come incongruamente opina la - che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell'art. 44 comma 3 CCNL, cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all'avvenuto superamento dell'orario giornaliero.
L'orientamento appena illustrato ha, del resto, trovato conferma in numerose altre pronunce di questa Corte (tra le molte, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23164 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
23125 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23124 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23123 del
2024) e ad esso la decisione impugnata risulta pienamente conforme, dovendosi quindi disattendere il motivo di ricorso”. In tali termini Cassazione 28575/2024
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie va osservato che non essendovi contestazioni in relazione all'articolazione su tre turni dell'orario di lavoro, di cui uno notturno di dodici ore, seguito dal giorno di riposo seguente il cd di smonto, quest'ultimo deve considerarsi riposo compensativo, come tale da compensarsi con l'indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del
CCNL Comparto Sanità 2016-2018. ON L va quindi condannata in via generica, come richiesto dal lavoratore che non ha inteso quantificare le somme, al relativo pagamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2022, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. AT Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di riposo compensativo, la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL
2016-2018, per l'importo giornaliero di € 4,49 dall'1.1.2021 al 31.12.2022 e, per l'effetto, condanna la , in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente ONroparte_1 la “indennità giornaliera di turno”, prevista dal medesimo art. 86 CCNL 2016-2018, pari a euro 4,49, per ciascun giorno di riposo compensativo condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in
€ 841, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa 11.11.2025 Il Giudice
Pres. AT Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
AT Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3939/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to ODIERNA UGO e dall'avv. Parte_1
RI AL
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO ONroparte_1
ANNALISA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di essere dipendente dall'
01/01/2021 dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadrato nel profilo professionale di “OPERATORE SOCIO SANITARIO”, Categoria BS, presso il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore;
che come risultava dai “cartellini delle presenze” (v. doc. 02) la ricorrente ha sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni in cinque giorni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo (compensativo), e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, aveva sempre percepito la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL
Comparto Sanità 2016-2018 (v. doc. 03) ed indicata in busta paga con il codice 601, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022; che tuttavia, contrariamente da quanto disposto dalla norma contrattuale, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, detta indennità non era stata corrisposta per il giorno di riposo compensativo che segue immediatamente dopo la giornata cosiddetta di smonto e, quindi, dopo il turno, particolarmente gravoso, di 12 ore consecutive prestato dal lavoratore dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente, quindi anche in orario notturno.
Ciò premesso, richiamata giurisprudenza di merito e legittimità favorevole formulava le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di riposo compensativo, vale a dire per ciascun giorno di riposo che segue la giornata di smonto e, quindi, il turno di 12 ore prestato dalle ore 20.00 alle ore 8.00, la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL 2016-2018, per l'importo giornaliero di € 4,49 dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2022, e per l'effetto: B) Condannare genericamente la , in persona del Direttore ONroparte_1
Generale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL 2016-2018, per l' importo giornaliero di € 4,49, per ciascun giorno di riposo compensativo, vale a dire per ciascun giorno di riposo che segue la giornata di smonto e, quindi, il turno di 12 ore prestato dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.
Costituitasi in giudizio l convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in Pt_2 diritto.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento
L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che “l'orario lavorativo del personale dei servizi pubblici si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo.
Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1”. L'art. 3 del d. lgs. 66/2003 specifica, inoltre, che “1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno”. Dunque, l'orario di servizio nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è articolato su cinque giorni a settimana ed è pari a 40 ore settimanali salvo differente previsione contrattuale collettiva.
Nell'ambito del Comparto sanità, gli artt. 18 del relativo C.C.N.L. 1994-1997 e 26 del C.C.N.L.
1998- prevedono che l'orario di lavoro è di 36 e non di 40 ore settimanali.
Con specifico riferimento alla indennità di turno, pacificamente spettante ai lavoratori turnisti, l'art. 44 del ccnl 1.9.1995 stabilisce che “al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera pari a £ 8.500. Detta indennità è corrisposta purchè vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svoli di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Pertanto, l'attività di lavoro dei turnisti si svolge tenendo in considerazione 36 ore settimanali, con un giorno di riposo settimanale e con la corresponsione dell'indennità di turno per tutti i giorni effettivamente lavorati e per quelli di riposo compensativo.
La questione per cui è causa verte quindi sul concetto di “riposo compensativo”: se esso sia anche quello successivo a quello dello smonto dal turno notturno o se, viceversa, tale ultimo giorno sia da considerare come giorno di riposo settimanale.
Questo giudicante intende sul punto aderire all'ormai costante orientamento della SC ( già espresso anche in molti precedenti giurisprudenziali di questa sezione).
“'L'art. 44 c.c.n.l. Comparto Sanità, al comma 3, prevede che al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al 5°, 6° e 7° livello retribuivo e operante in servizi articolati su tre turni debba essere corrisposta una indennità giornaliera, pari a Euro 4,49; la norma collettiva precisa, tuttavia, che tale indennità non puo essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata;
l'unica eccezione è quella in cui l'assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo;
nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni e agganciato all'effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa. …in un caso di superamento, da parte dei lavoratori turnisti, dell'orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore settimanali per effetto della necessità di copertura dei turni di 8 ore su 5 giorni, con quaranta ore complessive lavorate, (la Corte) ha ritenuto sussistenti i presupposti per godere del riposo compensativo;
in particolare, traendo spunto da una situazione in cui l'esigenza del riposo compensativo era occasionata dal superamento, da parte del turnista, dell'orario di lavoro settimanale, ma pur sempre a causa "del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera"
Secondo la Corte quindi Può ben parlarsi, dunque, di riposo compensativo non solo per l'avvenuto superamento dell'orario di lavoro settimanale ma anche qualora il riposo venga a porsi in termini di sistematica programmazione legata al recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno, e di ciò si mostra avvertita Cass. n. 10053/2019, cit., la quale, in coerenza con il quadro ricostruttivo sopra delineato, evidenzia che non era in discussione, nel contesto fattuale lì considerato, l'intervenuto "pagamento, regolarmente effettuato dall , Pt_2 dell'indennità maturata nei giorni di riposo concessi a ristoro dell'eccedenza oraria giornaliera"
(punto 2.4).
Non si può non condividere, allora, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, la quale ha qualificato come giornata di riposo compensativo quella non lavorata successiva allo "smonto", in cui il lavoratore ha la necessità di recuperare le energie psico-fisiche relativamente a un turno
"doppio" perché prolungato per 12 ore, potendosi configurare nell'evenienza in questione una prestazione connotata da inusuale intensità rispetto a quella ordinariamente assolta e, in quanto tale, meritevole di riposo compensativo.
La funzione dell'indennità riconosciuta dall'art. 44 comma 3 del contratto collettivo è, d'altronde, quella di ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato per turni a copertura dell'intero arco delle 24 ore;
e la disposizione in parola va opportunamente letta in connessione con l'art. 26 CCNL del 07/04/1999, il quale ultimo, nell'ipotesi d'orario continuato e in turni sulle 24 ore, impone di prevedere "adeguati periodo di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico" (art. 26 comma 3 lett. e).
La locuzione adottata nell'art. 26, cit., in merito all'esigenza di un riposo per consentire "il recupero psico-fisico" in caso di orario continuato e in turni è senz'altro decisiva nell'orientare l'interprete verso una qualificazione della giornata di "smonto", prevista dopo il turno notturno di 12 ore, in termini di riposo compensativo;
e ciò sebbene non risulti nella fattispecie oltrepassato l'ordinario orario settimanale delle 36 ore contrattuali, non essendo invero un tale requisito imprescindibile per la qualificazione della giornata "non lavorata" in termini di riposo compensativo.
Diversa, e non utilmente richiamabile dalla difesa dell ricorrente, è, invece, la questione del Pt_2 sabato non lavorato, dove questa Corte nel ribadire, sulla scorta di indirizzo consolidato (Cass. n. 29632/2018, Cass. nn. da 24379 a 24382/2015, cit., Cass. nn. 13447, 13803, 13804, 13805/2015, cit.,
e Cass. n. 27373/2013, cit.), che lo speciale emolumento di cui all'art. 44, comma 3, CCNL, cit., è inteso a ristorare la maggiore gravosità del lavoro prestato in turni, ne ha escluso la spettanza per il "sesto giorno" non lavorativo allorquando il giorno di riposo non sia volto (si noti) a riequilibrare
l'eccedenza della precedente prestazione giornaliera e/o delle maggiori prestazioni rese settimanalmente (Cass. n. 10053/2019, cit.), ma sia, piuttosto, diretta conseguenza dell'orario di lavoro settimanale ripartito per legge (art. 22 legge n. 724/1994) su cinque giorni settimanali.
In definitiva, il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare Con articolazione del turno, non comporta - come incongruamente opina la - che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell'art. 44 comma 3 CCNL, cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all'avvenuto superamento dell'orario giornaliero.
L'orientamento appena illustrato ha, del resto, trovato conferma in numerose altre pronunce di questa Corte (tra le molte, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23164 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
23125 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23124 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23123 del
2024) e ad esso la decisione impugnata risulta pienamente conforme, dovendosi quindi disattendere il motivo di ricorso”. In tali termini Cassazione 28575/2024
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie va osservato che non essendovi contestazioni in relazione all'articolazione su tre turni dell'orario di lavoro, di cui uno notturno di dodici ore, seguito dal giorno di riposo seguente il cd di smonto, quest'ultimo deve considerarsi riposo compensativo, come tale da compensarsi con l'indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del
CCNL Comparto Sanità 2016-2018. ON L va quindi condannata in via generica, come richiesto dal lavoratore che non ha inteso quantificare le somme, al relativo pagamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2022, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. AT Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di riposo compensativo, la “indennità giornaliera di turno”, prevista dall'art. 86 CCNL
2016-2018, per l'importo giornaliero di € 4,49 dall'1.1.2021 al 31.12.2022 e, per l'effetto, condanna la , in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente ONroparte_1 la “indennità giornaliera di turno”, prevista dal medesimo art. 86 CCNL 2016-2018, pari a euro 4,49, per ciascun giorno di riposo compensativo condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in
€ 841, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa 11.11.2025 Il Giudice
Pres. AT Pezzullo