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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1126/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4942/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255325753000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255325753000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255325753000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 097 2024 02553257 53 000, notificata in data 27 novembre 2024, riguardante la “decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 5 dovuta alla scadenza del 02-01-2023”, relativa a sanzioni ed interessi per omesso/tardivo versamento dell'IVA anno 2017 e Addizionali IRPEF, anno 2018, per un ammontare complessivo pari ad € 1.918,73.
A fondamento del ricorso il ricorrente eccepiva di aver versato la rata n. 5 è stata in data 15/02/2023
usufruendo dell'istituto del “Ravvedimento Operoso” (prima della scadenza della rata successiva) e l'ammontare dei versamenti, a partire dalla rata n.5, sarebbe stato ricalcolato in base all'articolo 1, commi
155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Parte ricorrente contestava altresì l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che replicava sostenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione in considerazione della decadenza dal beneficio della rateizzazione in cui sarebbe incorso il contribuente il quale ha sì versato, con ravvedimento operoso, la rata n. 5 ma in misura inferiore al dovuto, come peraltro anche le rate successive. Negava infatti che il contribuente potesse usufruire dei benefici di cui alla legge di bilancio del 2023 prevista per i soggetti per i quali risultava la riduzione del
30% del volume d'affari negli anni 2019 e 2020, in quanto il ricorrente non sarebbe soggetto agevolabile, poiché non si è realizzata la riduzione del volume di affari previsto dalla norma.
Successivamente parte ricorrente depositava istanza di sospensione con urgenza dell'atto impugnato a seguito della ricezione in data 11/09/2025 di un preavviso di fermo amministrativo (n.
09780202500055995000), relativo alla propria autovettura “strumentale” per il quale in data 23/09/2025 ha presentato tramite PEC, “istanza di annullamento” negato dall'amministrazione.
In relazione al preavviso di fermo in questione ritiene il ricorrente che esso sarebbe sproporzionato rispetto al debito erariale contestatogli.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026 per la discussione della istanza di sospensione.
MOTIVAZIONE
Questo Giudice ritiene vi siano le condizioni per la decisione nel merito della controversia ai sensi dell'art. 47-ter del Dlgs 546/1992.
Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente, alla luce di quanto dedotto dall'amministrazione finanziaria deve infatti ritenersi decaduto dalla rateizzazione in quanto pur avendo pagato la rata n. 5 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ha comunque corrisposto una somma inferiore al dovuto come peraltro anche le successive.
Infondato è altresì il ricorso con riferimento agli interessi applicati le cui modalità di calcolo sono ben specificate nella cartella stessa alla pag.
8. Fondato è invece il ricorso per quel che concerne l'applicazione delle sanzioni. Deve infatti ritenersi che il pagamento di rate inferiori al dovuto sia da attribuirsi alla sua buona fede avendo egli confidato (e quindi ricalcolato le relative rate) sulla possibilità di poter usufruire dei benefici di cui all'art. 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) previsti per i soggetti per i quali risultava la riduzione del 30% del volume d'affari negli anni 2019 e 2020 e nei quali invece non rientrava e dui cui comunque non ha fornito prova.
Alla luce della sua buona fede si ritiene quindi che vada annullato l'atto impugnato. La stessa Corte di cassazione con la sentenza n. 12648/2024. Ha peraltro statuito che “il principio di collaborazione e buona fede permea la disciplina tributaria che richiede una declinatoria in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni”.
In conseguenza sproporzionata appare nella fattispecie anche l'applicazione del fermo amministrativo sull'autovettura del contribuente (a suo dire bene strumentale) alla luce della esiguità del debito erariale
(una volta dedotte le sanzioni) e della possidenza da parte dello stesso di altri beni su cui poter agire in via coattiva.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4942/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255325753000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255325753000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255325753000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 097 2024 02553257 53 000, notificata in data 27 novembre 2024, riguardante la “decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 5 dovuta alla scadenza del 02-01-2023”, relativa a sanzioni ed interessi per omesso/tardivo versamento dell'IVA anno 2017 e Addizionali IRPEF, anno 2018, per un ammontare complessivo pari ad € 1.918,73.
A fondamento del ricorso il ricorrente eccepiva di aver versato la rata n. 5 è stata in data 15/02/2023
usufruendo dell'istituto del “Ravvedimento Operoso” (prima della scadenza della rata successiva) e l'ammontare dei versamenti, a partire dalla rata n.5, sarebbe stato ricalcolato in base all'articolo 1, commi
155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Parte ricorrente contestava altresì l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che replicava sostenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione in considerazione della decadenza dal beneficio della rateizzazione in cui sarebbe incorso il contribuente il quale ha sì versato, con ravvedimento operoso, la rata n. 5 ma in misura inferiore al dovuto, come peraltro anche le rate successive. Negava infatti che il contribuente potesse usufruire dei benefici di cui alla legge di bilancio del 2023 prevista per i soggetti per i quali risultava la riduzione del
30% del volume d'affari negli anni 2019 e 2020, in quanto il ricorrente non sarebbe soggetto agevolabile, poiché non si è realizzata la riduzione del volume di affari previsto dalla norma.
Successivamente parte ricorrente depositava istanza di sospensione con urgenza dell'atto impugnato a seguito della ricezione in data 11/09/2025 di un preavviso di fermo amministrativo (n.
09780202500055995000), relativo alla propria autovettura “strumentale” per il quale in data 23/09/2025 ha presentato tramite PEC, “istanza di annullamento” negato dall'amministrazione.
In relazione al preavviso di fermo in questione ritiene il ricorrente che esso sarebbe sproporzionato rispetto al debito erariale contestatogli.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026 per la discussione della istanza di sospensione.
MOTIVAZIONE
Questo Giudice ritiene vi siano le condizioni per la decisione nel merito della controversia ai sensi dell'art. 47-ter del Dlgs 546/1992.
Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente, alla luce di quanto dedotto dall'amministrazione finanziaria deve infatti ritenersi decaduto dalla rateizzazione in quanto pur avendo pagato la rata n. 5 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ha comunque corrisposto una somma inferiore al dovuto come peraltro anche le successive.
Infondato è altresì il ricorso con riferimento agli interessi applicati le cui modalità di calcolo sono ben specificate nella cartella stessa alla pag.
8. Fondato è invece il ricorso per quel che concerne l'applicazione delle sanzioni. Deve infatti ritenersi che il pagamento di rate inferiori al dovuto sia da attribuirsi alla sua buona fede avendo egli confidato (e quindi ricalcolato le relative rate) sulla possibilità di poter usufruire dei benefici di cui all'art. 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) previsti per i soggetti per i quali risultava la riduzione del 30% del volume d'affari negli anni 2019 e 2020 e nei quali invece non rientrava e dui cui comunque non ha fornito prova.
Alla luce della sua buona fede si ritiene quindi che vada annullato l'atto impugnato. La stessa Corte di cassazione con la sentenza n. 12648/2024. Ha peraltro statuito che “il principio di collaborazione e buona fede permea la disciplina tributaria che richiede una declinatoria in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni”.
In conseguenza sproporzionata appare nella fattispecie anche l'applicazione del fermo amministrativo sull'autovettura del contribuente (a suo dire bene strumentale) alla luce della esiguità del debito erariale
(una volta dedotte le sanzioni) e della possidenza da parte dello stesso di altri beni su cui poter agire in via coattiva.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.