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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott. Mario Cigna - presidente - dott.ssa NA SI - giudice est. - dott. Gallucci Daniele - giudice -
ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26.09.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4132 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione;
promosso da
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Marco Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ferrante,
- ricorrente- contro
; Controparte_1
- resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
***
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 9.06.2025, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivamente padre sorella e madre di , hanno domandato Controparte_1 che fosse dichiarata l'interdizione del congiunto, esponendo che quest'ultimo fosse da ritenersi in condizione di abituale infermità di mente con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive. Il resistente non si è costituito e se ne dichiara dunque la contumacia. Dopo l'ascolto dell'interdicendo avvenuto nel corso dell'udienza del 4.07.2025, all'udienza del 26.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con rinuncia al termine per il deposito di note conclusionali.
Giova premettere che nel procedimento d'interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità – ovverosia rappresenti uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile – e che sia tale da compromettere la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, o quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, mezzo istruttorio che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento. Nel caso di specie, dall'esame dell'interdicendo non è emersa la condizione di infermità di mente di cui lo stesso è affetto e la sua incapacità, a causa di detta infermità, di provvedere in maniera idonea ai propri interessi e pertanto la domanda di interdizione formulata dal ricorrente non appare suscettibile di accoglimento, in ossequio ai rilievi appresso esplicitati.
Occorre anzitutto premettere che l'interdicendo è affetto da “disturbo bipolare 2 con ansia e tratti misti in comorbità con disturbo da uso da stimolanti, in trattamento psicofarmacologico continuo”, giusta valutazione da parte della Commissione di CP_2
Lecce che ha riconosciuto invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, per la quale l'interdicendo percepisce una pensione di invalidità.
Dalla C.t.u. svolta in sede di giudizio penale n. 118/2025 volta ad accertare “le condizioni di salute del detenuto e la compatibilità delle stesse con il regime detentivo in carcere”, nonché dagli altri atti di causa, è emerso che l'interdicendo è stato “seguito sin dall'infanzia e dall'adolescenza dal di Lecce, tra il 2001 e il 2008 per difficoltà nella Pt_4 lettura e scrittura, frequenti episodi di scarsa tolleranza alla frustrazione con iperattività,
e marcati tratti di impulsività […]Riferiti in anamnesi due accessi in P.S. per autolesionismo”. Risulta inoltre che “fin dall'adolescenza ha assunto abitualmente sostanze stupefacenti, quali cannabis e dall'età di 20 anni cocaina, con associate alterazioni comportamentali ed episodi di disforia che lo hanno indotto, su pressioni del contesto familiare, ad avviare svariati tentativi di cura senza esiti. È stato in trattamento presso la UOSV Doppia diagnosi DDP ASL Lecce dalla data del 26.10.2018 e successivamente del SerD Lecce e dal CSM Lecce. A seguito di provvedimento giudiziario è stato inserito in misura cautelare su disposizione dell' presso struttura residenziale a CP_3
Trepuzzi, dall'1.1.2020 al 9.03.2021 ha manifestato episodi dell'umore sindromici o sottosoglia e aspetti temperamentali legati alla disregolazione affettiva e d alla alternanza di episodi di opposta polarità, ipomaniacale depressivi, per i quali è stato in carico al CSM competente, con diagnosi di 'Disturbo bipolare tipo II. Disturbo di personalità Cluster B', e gli è stata impostata terapia farmacologica. Dal punto di vista psicopatologico riportati, sotto l'effetto di stimolanti e negli stati di astinenza, ma anche indipendenti da questi, come ad esempio negli intervalli liberi dall'assunzione, episodi di discontrollo degli impulsi, con rivendicazioni e maltrattamenti nei confronti dei familiari”.
Dall'esame della ctu, tuttavia, è emerso che, in sede di colloquio personale, il Pt_1 fosse vigile e orientato nei parametri spazio-temporali, che fosse collaborante all'accertamento peritale, avendo inoltre risposto in maniera congrua alle domande che gli venivano poste, non manifestando disturbi a carico della memoria;
inoltre il c.t.u. non ha rilevato disturbi nella forma del pensiero, né deliri strutturati a valenza persecutoria o bizzarri, rilevati questi nei periodi di intossicazione acuta da sostanze, riscontrando altresì interpretatività ad elementi proiettivi e autoassolutori rispetto ai reati commessi. Il c.t.u ha dedotto, altresì, che le capacità cognitive, in quel contesto, fossero adeguatamente esercitate e che il apparisse ipocritico nei confronti Pt_1 dell'uso pregresso di stupefacenti, apprezzandosi un certo insight di malattia e una disponibilità ad intraprendere un percorso comunitario per l'adesione e la continuità delle cure, e garantire l'astensione dalle sostanze.
Inoltre, dall'esame dell'interdicendo compiuto dal giudice istruttore all'udienza del 4.07.2025, l'interdicendo è apparso del tutto consapevole della sua situazione e condizione, del luogo e delle ragioni per cui si trova nella C.R.A.P., comprendendo le domande in maniera precisa, e rispondendo in maniera attinente e puntuale, nonché esprimendo anche capacità interpretative e volitive. Per quanto riguarda invece la capacità di gestire il suo patrimonio, giova rilevare che i ricorrenti hanno dichiarato che il percepisce solo una pensione di invalidità e di Pt_1 conseguenza la sua gestione, dato l'importo di modeste entità, non appare complessa. Da tali circostanze si può desumere che l'interdicendo, sebbene sia affetto da patologie psichiatriche serie, le stesse non ne compromettono in maniera assoluta le facoltà volitive e cognitive, né conducono ad un esame della realtà compromesso da parte del essendo egli consapevole della natura e delle conseguenze di un Pt_1 comportamento, nonché essendo capace egli di scegliere consapevolmente tra le diverse possibilità di azione. Ritiene, dunque, il Tribunale, che la domanda non possa essere accolta, risultando idonea, nel caso di specie, ai fini di un'adeguata protezione del soggetto incapace, la misura dell'amministrazione di sostegno, già aperta in favore dell'interdicendo nel procedimento di Volontaria giurisdizione n. 3866/2024 rg.
In proposito occorre rilevare che il Giudice di legittimità, muovendo dalla premessa che la finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione nel nostro ordinamento della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è quella, espressamente indicata nell'art. 1 della L. n. 6/2004, di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, ha più volte posto in evidenza come il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione non debba essere individuato alla luce di un criterio quantitativo, ovverosia correlato al grado di incapacità manifestato dal soggetto, bensì sulla scorta di un criterio funzionale, avendo riguardo, cioè, al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario. La Suprema Corte, contribuendo a consolidare il predetto orientamento, ha infatti recentemente affermato che
“L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. n. 6079/2020; Cass. n. n.
13584/2006; v. anche Cass. n. 4866/2010 e Cass. n. 22332/2011). Ebbene, fatte queste premesse, la misura l'amministrazione di sostegno appare idonea nel caso di specie ai fini di un'adeguata tutela del soggetto incapace. Ne deriva che la domanda di interdizione non può essere accolta. Va tuttavia disposta la trasmissione degli atti al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 co.3 c.c. per i provvedimenti di sua competenza, ove ravvisi la necessità di altri strumenti di protezione.
Ai sensi dell'art. 422 c.c. si dispone che il tutore nominato nel corso del giudizio rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Attesa la natura del procedimento diretto ad accertare la sussistenza o meno di una situazione richiedente l'applicazione di una misura di protezione a tutela di un soggetto debole sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4132/2021 R.G., così provvede: - rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 co.3 c.c. per i provvedimenti di sua competenza
- che il tutore nato il [...] nominato nel corso del giudizio Persona_1 rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Così deciso, in Lecce, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa NA SI dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – Cont funzionaria dell' - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
NA SI
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott. Mario Cigna - presidente - dott.ssa NA SI - giudice est. - dott. Gallucci Daniele - giudice -
ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26.09.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4132 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione;
promosso da
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Marco Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ferrante,
- ricorrente- contro
; Controparte_1
- resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
***
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 9.06.2025, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivamente padre sorella e madre di , hanno domandato Controparte_1 che fosse dichiarata l'interdizione del congiunto, esponendo che quest'ultimo fosse da ritenersi in condizione di abituale infermità di mente con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive. Il resistente non si è costituito e se ne dichiara dunque la contumacia. Dopo l'ascolto dell'interdicendo avvenuto nel corso dell'udienza del 4.07.2025, all'udienza del 26.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con rinuncia al termine per il deposito di note conclusionali.
Giova premettere che nel procedimento d'interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità – ovverosia rappresenti uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile – e che sia tale da compromettere la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione abbia compromesse le facoltà intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione, manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, o quanto meno quello di libertà del volere, è certamente costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, mezzo istruttorio che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento. Nel caso di specie, dall'esame dell'interdicendo non è emersa la condizione di infermità di mente di cui lo stesso è affetto e la sua incapacità, a causa di detta infermità, di provvedere in maniera idonea ai propri interessi e pertanto la domanda di interdizione formulata dal ricorrente non appare suscettibile di accoglimento, in ossequio ai rilievi appresso esplicitati.
Occorre anzitutto premettere che l'interdicendo è affetto da “disturbo bipolare 2 con ansia e tratti misti in comorbità con disturbo da uso da stimolanti, in trattamento psicofarmacologico continuo”, giusta valutazione da parte della Commissione di CP_2
Lecce che ha riconosciuto invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, per la quale l'interdicendo percepisce una pensione di invalidità.
Dalla C.t.u. svolta in sede di giudizio penale n. 118/2025 volta ad accertare “le condizioni di salute del detenuto e la compatibilità delle stesse con il regime detentivo in carcere”, nonché dagli altri atti di causa, è emerso che l'interdicendo è stato “seguito sin dall'infanzia e dall'adolescenza dal di Lecce, tra il 2001 e il 2008 per difficoltà nella Pt_4 lettura e scrittura, frequenti episodi di scarsa tolleranza alla frustrazione con iperattività,
e marcati tratti di impulsività […]Riferiti in anamnesi due accessi in P.S. per autolesionismo”. Risulta inoltre che “fin dall'adolescenza ha assunto abitualmente sostanze stupefacenti, quali cannabis e dall'età di 20 anni cocaina, con associate alterazioni comportamentali ed episodi di disforia che lo hanno indotto, su pressioni del contesto familiare, ad avviare svariati tentativi di cura senza esiti. È stato in trattamento presso la UOSV Doppia diagnosi DDP ASL Lecce dalla data del 26.10.2018 e successivamente del SerD Lecce e dal CSM Lecce. A seguito di provvedimento giudiziario è stato inserito in misura cautelare su disposizione dell' presso struttura residenziale a CP_3
Trepuzzi, dall'1.1.2020 al 9.03.2021 ha manifestato episodi dell'umore sindromici o sottosoglia e aspetti temperamentali legati alla disregolazione affettiva e d alla alternanza di episodi di opposta polarità, ipomaniacale depressivi, per i quali è stato in carico al CSM competente, con diagnosi di 'Disturbo bipolare tipo II. Disturbo di personalità Cluster B', e gli è stata impostata terapia farmacologica. Dal punto di vista psicopatologico riportati, sotto l'effetto di stimolanti e negli stati di astinenza, ma anche indipendenti da questi, come ad esempio negli intervalli liberi dall'assunzione, episodi di discontrollo degli impulsi, con rivendicazioni e maltrattamenti nei confronti dei familiari”.
Dall'esame della ctu, tuttavia, è emerso che, in sede di colloquio personale, il Pt_1 fosse vigile e orientato nei parametri spazio-temporali, che fosse collaborante all'accertamento peritale, avendo inoltre risposto in maniera congrua alle domande che gli venivano poste, non manifestando disturbi a carico della memoria;
inoltre il c.t.u. non ha rilevato disturbi nella forma del pensiero, né deliri strutturati a valenza persecutoria o bizzarri, rilevati questi nei periodi di intossicazione acuta da sostanze, riscontrando altresì interpretatività ad elementi proiettivi e autoassolutori rispetto ai reati commessi. Il c.t.u ha dedotto, altresì, che le capacità cognitive, in quel contesto, fossero adeguatamente esercitate e che il apparisse ipocritico nei confronti Pt_1 dell'uso pregresso di stupefacenti, apprezzandosi un certo insight di malattia e una disponibilità ad intraprendere un percorso comunitario per l'adesione e la continuità delle cure, e garantire l'astensione dalle sostanze.
Inoltre, dall'esame dell'interdicendo compiuto dal giudice istruttore all'udienza del 4.07.2025, l'interdicendo è apparso del tutto consapevole della sua situazione e condizione, del luogo e delle ragioni per cui si trova nella C.R.A.P., comprendendo le domande in maniera precisa, e rispondendo in maniera attinente e puntuale, nonché esprimendo anche capacità interpretative e volitive. Per quanto riguarda invece la capacità di gestire il suo patrimonio, giova rilevare che i ricorrenti hanno dichiarato che il percepisce solo una pensione di invalidità e di Pt_1 conseguenza la sua gestione, dato l'importo di modeste entità, non appare complessa. Da tali circostanze si può desumere che l'interdicendo, sebbene sia affetto da patologie psichiatriche serie, le stesse non ne compromettono in maniera assoluta le facoltà volitive e cognitive, né conducono ad un esame della realtà compromesso da parte del essendo egli consapevole della natura e delle conseguenze di un Pt_1 comportamento, nonché essendo capace egli di scegliere consapevolmente tra le diverse possibilità di azione. Ritiene, dunque, il Tribunale, che la domanda non possa essere accolta, risultando idonea, nel caso di specie, ai fini di un'adeguata protezione del soggetto incapace, la misura dell'amministrazione di sostegno, già aperta in favore dell'interdicendo nel procedimento di Volontaria giurisdizione n. 3866/2024 rg.
In proposito occorre rilevare che il Giudice di legittimità, muovendo dalla premessa che la finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione nel nostro ordinamento della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è quella, espressamente indicata nell'art. 1 della L. n. 6/2004, di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, ha più volte posto in evidenza come il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione non debba essere individuato alla luce di un criterio quantitativo, ovverosia correlato al grado di incapacità manifestato dal soggetto, bensì sulla scorta di un criterio funzionale, avendo riguardo, cioè, al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario. La Suprema Corte, contribuendo a consolidare il predetto orientamento, ha infatti recentemente affermato che
“L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. n. 6079/2020; Cass. n. n.
13584/2006; v. anche Cass. n. 4866/2010 e Cass. n. 22332/2011). Ebbene, fatte queste premesse, la misura l'amministrazione di sostegno appare idonea nel caso di specie ai fini di un'adeguata tutela del soggetto incapace. Ne deriva che la domanda di interdizione non può essere accolta. Va tuttavia disposta la trasmissione degli atti al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 co.3 c.c. per i provvedimenti di sua competenza, ove ravvisi la necessità di altri strumenti di protezione.
Ai sensi dell'art. 422 c.c. si dispone che il tutore nominato nel corso del giudizio rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Attesa la natura del procedimento diretto ad accertare la sussistenza o meno di una situazione richiedente l'applicazione di una misura di protezione a tutela di un soggetto debole sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4132/2021 R.G., così provvede: - rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 co.3 c.c. per i provvedimenti di sua competenza
- che il tutore nato il [...] nominato nel corso del giudizio Persona_1 rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Così deciso, in Lecce, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa NA SI dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Eleonice Loredana Mastria – Cont funzionaria dell' - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
NA SI