Art. 7.
Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi previsti negli articoli 4 e 6 potranno essere variati - con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni - secondo i criteri seguenti:
a) il contributo di cui al precedente articolo 4, in relazione alle necessita' del Fondo istituito con l'articolo 34 del citato regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863 , emerse dalle risultanze della relativa gestione;
b) il contributo di cui all'articolo 6, in relazione ad eventuali variazione delle nuove voci retributive da assogettare a contributo ed in rapporto ad eventuali estensioni delle indennita' di cui all'articolo 5 a localita' di servizio diverse da quelle che le corrispondevano alla data del 1 gennaio 1961.
La presente legge, munita' del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi previsti negli articoli 4 e 6 potranno essere variati - con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni - secondo i criteri seguenti:
a) il contributo di cui al precedente articolo 4, in relazione alle necessita' del Fondo istituito con l'articolo 34 del citato regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863 , emerse dalle risultanze della relativa gestione;
b) il contributo di cui all'articolo 6, in relazione ad eventuali variazione delle nuove voci retributive da assogettare a contributo ed in rapporto ad eventuali estensioni delle indennita' di cui all'articolo 5 a localita' di servizio diverse da quelle che le corrispondevano alla data del 1 gennaio 1961.
La presente legge, munita' del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO