Articolo 3 della Legge 19 luglio 2019, n. 66
Articolo 2Articolo 4
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23 luglio 2019
Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui al predetto articolo 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 luglio 2019