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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1037/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SO EF EN EUG, Presidente
BUCARELLI ENZO, RE
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3373/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1. - C.F._ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 119 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione le parti prodcuevano memoria da cui risultava essere venuta meno la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso notificato al Comune di Reggio Calabria la FIES SRL, in persona del legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento n. 119 del 02/12/2024 relativo al parziale pagamento dell'IMU per l'anno 2023 per un totale di € 98.498,00 (comprensivi di sanzioni ed interessi).
L'avviso di accertamento richiedeva l'IMU per i seguenti immobili:
1) U.I. identificata al Foglio 106 Particella 762 Sub 107, imposta richiesta € 82,72 (non contestato);
2) U.I. identificata al Foglio 106 Particella 762 Sub 107, imposta richiesta € 82,72 (non contestato)
3) U.I. identificata al Foglio 106 Particella 832 Sub 58, categoria C1, rendita € 121.485,53, imposta richiesta
74.367,37.
Eccepiva
1. Violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Omessa attivazione del contraddittorio preventivo obbligatorio endoprocedimentale;
2. Violazione dell'art. 13 D.L. 201/2011 – Erronea determinazione della base imponibile IMU per utilizzo di rendita catastale non più vigente;
con successiva memoria evidenziava che il Comune di Reggio Calabria, alla data della redazione delle presenti memorie, non risulta costituito in giudizio;
Che in data 4 dicembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria notificava alle parti l'avviso di trattazione, fissando l'udienza di merito per il giorno 9 febbraio 2026;
che l'art.
6-bis della Legge 212/2000, come modificato dal D.lgs. 219/2023 di portata generale, impone che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo le eccezioni di legge (atti automatizzati, di pronta liquidazione, ecc.). L'avviso di accertamento IMU oggetto di causa non rientra tra le ipotesi escluse, trattandosi di atto valutativo e non automatizzato. Che L'avviso di accertamento impugnato si fonda su una rendita catastale (€ 121.485,53, cat. C/1) ormai superata e non più vigente, come risulta dalla sentenza n. 2603/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, depositata il 6 ottobre 2025, e dalla conseguente annotazione in visura catastale (Agenzia delle Entrate, 18/11/2025).
La sentenza di secondo grado ha ridefinito la categoria catastale e la rendita dell'immobile oggetto di accertamento (Centro Commerciale “Società_1”, Foglio 106, Particella 832, Subalterno 3), attribuendo la categoria D/8 e la rendita di € 12.760,00, con effetto retroattivo sin dalla presentazione del FA (maggio
2017).
La visura catastale aggiornata, prodotta in atti, conferma l'avvenuta variazione e l'efficacia della nuova rendita ai fini della determinazione della base imponibile IMU. L'IMU effettivamente dovuta è pari a
€ 44.416,72, a fronte di un accertamento per € 74.915, con una differenza di € 29.498,28, oltre a sanzioni e interessi non dovuti.
La sentenza di secondo grado, già recepita in catasto, ha efficacia vincolante e retroattiva, imponendo all'ente impositore di adeguare la base imponibile e il calcolo del tributo alle risultanze giudiziali e catastali.
Insisteva pertanto sull'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 119/2024 con condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Reggio Calabria che sottolineava che con sentenza n.
2603/08/2025, depositata il 06/10/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado (parti: FIES srl contro
Agenza delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria), accogliendo l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ha ripristinato “l'uiu allo stadio precedente alla presentazione della variazione docfa RC0064756 del 25/05/2017” (cfr. annotazione catastale).
Che pertanto, allo stato, risulta soppresso il sub. 58 dell'immobile censito al catasto fabbricati alla Sez. RC foglio 106, particella 832, con effetto retroattivo fin dalla sua costituzione, avvenuta con procedura docfa
RC0064756 del 25/05/2017. L'u.i. immobiliare, con la docfa anzidetta, era stata costituita per soppressione di n. 14 subalterni sub 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 53, 54 e 57 che, per effetto della sentenza n.2603/08/2025, vengono ripristinati dalla data della loro soppressione.
Che L'Ente comunale, preso atto del contenuto della sentenza, ha provveduto ad annullare integralmente l'atto opposto, con riserva di riemettere l'avviso, con inserimento della nuova situazione del cespite, così come risultante a seguito della sentenza n. 2603/08/2025 (non potendo rettificare quello odiernamente gravato, in quanto la sostituzione dei dati catastali e l'importo aumentato rispetto all'atto originario, costituirebbero un nuovo atto).
Puntualizzava che il nuovo accertamento avrebbe tenuto conto dei versamenti effettuati dalla contribuente per le altre due unità immobiliari summenzionate per le quali non vi sono contestazioni.
Chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, atteso che la sentenza n. 2603/08/2025 è stata pubblicata il 06 ottobre 2025, in data successiva a quella di notifica dell'avviso di accertamento odiernamente gravato, evidenziando anche che il Comune di Reggio Calabria ha potuto provvedere a verificare il contenuto del citato pronunciamento giudiziale solo a seguito del ricorso della FIES srl non essendo parte in quel contenzioso che riguardava esclusivamente un avviso di accertamento catastale emesso da ADE. Alla luce di quanto sopra, della intervenuta pronuncia giurisdizionale e delle concordi dichiarazioni delle parti emerge, pacificamente, che le stesse non hanno più interesse alla continuazione del presente giudizio, che deve, pertanto, essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese, atteso che la sentenza n. 2603/08/2025 è stata pubblicata il 06 ottobre 2025 e dunque in data successiva a quella di notifica dell'avviso di accertamento impugnato e che il Comune di Reggio Calabria non era parte in quel contenzioso che riguardava esclusivamente un avviso di accertamento catastale emesso da ADE, possono essere integralmente compensate tra le parti (sul punto deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in ambito IMU, trattandosi di controllo effettuato sula base dei dati catastali, il Comune non doveva procedere al previo invio di avviso bonario).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SO EF EN EUG, Presidente
BUCARELLI ENZO, RE
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3373/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1. - C.F._ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 119 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione le parti prodcuevano memoria da cui risultava essere venuta meno la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso notificato al Comune di Reggio Calabria la FIES SRL, in persona del legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento n. 119 del 02/12/2024 relativo al parziale pagamento dell'IMU per l'anno 2023 per un totale di € 98.498,00 (comprensivi di sanzioni ed interessi).
L'avviso di accertamento richiedeva l'IMU per i seguenti immobili:
1) U.I. identificata al Foglio 106 Particella 762 Sub 107, imposta richiesta € 82,72 (non contestato);
2) U.I. identificata al Foglio 106 Particella 762 Sub 107, imposta richiesta € 82,72 (non contestato)
3) U.I. identificata al Foglio 106 Particella 832 Sub 58, categoria C1, rendita € 121.485,53, imposta richiesta
74.367,37.
Eccepiva
1. Violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Omessa attivazione del contraddittorio preventivo obbligatorio endoprocedimentale;
2. Violazione dell'art. 13 D.L. 201/2011 – Erronea determinazione della base imponibile IMU per utilizzo di rendita catastale non più vigente;
con successiva memoria evidenziava che il Comune di Reggio Calabria, alla data della redazione delle presenti memorie, non risulta costituito in giudizio;
Che in data 4 dicembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria notificava alle parti l'avviso di trattazione, fissando l'udienza di merito per il giorno 9 febbraio 2026;
che l'art.
6-bis della Legge 212/2000, come modificato dal D.lgs. 219/2023 di portata generale, impone che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo le eccezioni di legge (atti automatizzati, di pronta liquidazione, ecc.). L'avviso di accertamento IMU oggetto di causa non rientra tra le ipotesi escluse, trattandosi di atto valutativo e non automatizzato. Che L'avviso di accertamento impugnato si fonda su una rendita catastale (€ 121.485,53, cat. C/1) ormai superata e non più vigente, come risulta dalla sentenza n. 2603/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, depositata il 6 ottobre 2025, e dalla conseguente annotazione in visura catastale (Agenzia delle Entrate, 18/11/2025).
La sentenza di secondo grado ha ridefinito la categoria catastale e la rendita dell'immobile oggetto di accertamento (Centro Commerciale “Società_1”, Foglio 106, Particella 832, Subalterno 3), attribuendo la categoria D/8 e la rendita di € 12.760,00, con effetto retroattivo sin dalla presentazione del FA (maggio
2017).
La visura catastale aggiornata, prodotta in atti, conferma l'avvenuta variazione e l'efficacia della nuova rendita ai fini della determinazione della base imponibile IMU. L'IMU effettivamente dovuta è pari a
€ 44.416,72, a fronte di un accertamento per € 74.915, con una differenza di € 29.498,28, oltre a sanzioni e interessi non dovuti.
La sentenza di secondo grado, già recepita in catasto, ha efficacia vincolante e retroattiva, imponendo all'ente impositore di adeguare la base imponibile e il calcolo del tributo alle risultanze giudiziali e catastali.
Insisteva pertanto sull'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 119/2024 con condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Reggio Calabria che sottolineava che con sentenza n.
2603/08/2025, depositata il 06/10/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado (parti: FIES srl contro
Agenza delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria), accogliendo l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ha ripristinato “l'uiu allo stadio precedente alla presentazione della variazione docfa RC0064756 del 25/05/2017” (cfr. annotazione catastale).
Che pertanto, allo stato, risulta soppresso il sub. 58 dell'immobile censito al catasto fabbricati alla Sez. RC foglio 106, particella 832, con effetto retroattivo fin dalla sua costituzione, avvenuta con procedura docfa
RC0064756 del 25/05/2017. L'u.i. immobiliare, con la docfa anzidetta, era stata costituita per soppressione di n. 14 subalterni sub 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 53, 54 e 57 che, per effetto della sentenza n.2603/08/2025, vengono ripristinati dalla data della loro soppressione.
Che L'Ente comunale, preso atto del contenuto della sentenza, ha provveduto ad annullare integralmente l'atto opposto, con riserva di riemettere l'avviso, con inserimento della nuova situazione del cespite, così come risultante a seguito della sentenza n. 2603/08/2025 (non potendo rettificare quello odiernamente gravato, in quanto la sostituzione dei dati catastali e l'importo aumentato rispetto all'atto originario, costituirebbero un nuovo atto).
Puntualizzava che il nuovo accertamento avrebbe tenuto conto dei versamenti effettuati dalla contribuente per le altre due unità immobiliari summenzionate per le quali non vi sono contestazioni.
Chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, atteso che la sentenza n. 2603/08/2025 è stata pubblicata il 06 ottobre 2025, in data successiva a quella di notifica dell'avviso di accertamento odiernamente gravato, evidenziando anche che il Comune di Reggio Calabria ha potuto provvedere a verificare il contenuto del citato pronunciamento giudiziale solo a seguito del ricorso della FIES srl non essendo parte in quel contenzioso che riguardava esclusivamente un avviso di accertamento catastale emesso da ADE. Alla luce di quanto sopra, della intervenuta pronuncia giurisdizionale e delle concordi dichiarazioni delle parti emerge, pacificamente, che le stesse non hanno più interesse alla continuazione del presente giudizio, che deve, pertanto, essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese, atteso che la sentenza n. 2603/08/2025 è stata pubblicata il 06 ottobre 2025 e dunque in data successiva a quella di notifica dell'avviso di accertamento impugnato e che il Comune di Reggio Calabria non era parte in quel contenzioso che riguardava esclusivamente un avviso di accertamento catastale emesso da ADE, possono essere integralmente compensate tra le parti (sul punto deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in ambito IMU, trattandosi di controllo effettuato sula base dei dati catastali, il Comune non doveva procedere al previo invio di avviso bonario).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.