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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/11/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3929/2022
Il Giudice RI ZZ, all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to ARIGLIANO Parte_1
FRANCESCO; ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to CURTO EUPREPIO;
Controparte_1 resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2022, il ricorrente in epigrafe emarginato proponeva ricorso in riassunzione, innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'opponente a vedersi riconosciuto il maggior danno subito ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c. per responsabilità della debitrice nell'aver Controparte_1 colpevolmente ritardato l'adempimento dell'obbligo retributivo nei confronti del lavoratore opponente per le mensilità di maggio e luglio 2017: danno da quantificarsi nella somma non inferiore ad € 1.810,56, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia nei limiti di competenza per valore del Giudice adito, già versata dalla a titolo di competenze legali causalmente CP_1 riconducibili al menzionato inadempimento datoriale;
2) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite.”
In particolare, il ricorrente nel proprio libello introduttivo, dopo aver compiuto un excursus sulle vicende, anche giudiziarie, inerenti i rapporti con la società convenuta, adduceva la sussistenza del maggior danno subito dallo stesso con riferimento al ritardato pagamento delle mensilità di maggio e luglio 2017, quantificandolo in euro 1.810,56.
La vicenda alquanto complessa, anche per i vari giudizi monitori succedutisi, trae origine dal Decreto
Ingiuntivo n. 585/2017 emesso dal Tribunale di Brindisi, sez. lavoro, il cui importo era contenuto nella Ordinanza di assegnazione di euro 2.188,68 emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Brindisi. Sicché a seguito della successiva revoca di tale decreto - intervenuta con sentenza n.
2391/19 del 30.10.19 RG n. 4650/2017 emessa dal Giudice del Lavoro di Brindisi dr.ssa RI
ZZ - Eurosecurity chiedeva la restituzione degli importi di cui al decreto ingiuntivo revocato, proponendo a sua volta ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, volto al recupero di somme non aventi più alcuna attinenza con la materia “lavoro” in quanto corrisposte al senza che ne avesse alcun diritto – ed ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. Pt_1
107/2020 notificato all'odierno ricorrente in data 4-2-2020.
Seguiva l'opposizione al predetto decreto da parte del Sig. che, contestualmente, spiegava Pt_1 domanda riconvenzionale per asserito ritardato pagamento della mensilità dovutagli per il mese di maggio 2017, quantificata, come detto, “in una somma non inferiore ad euro 1.810,56”.
Il Giudice di Pace disponeva, pertanto, la separazione delle domande, trattenendo innanzi a sè la causa di opposizione al D.I. e rimettendo, invece, la domanda riconvenzionale dell'opponente al competente
Tribunale di Brindisi assegnando i termini di legge per la riassunzione - come di fatto - qui esperita dall'odierno ricorrente.
Si costituiva la società eccependo la tardività della domanda riconvenzionale, la Controparte_1 mancata prova del danno subito dal ricorrente (che, comunque, avrebbe dovuto essere richiesto entro un anno dalla data in cui il ritardo si era verificato), la mancanza di messa in mora della società convenuta. Insisteva quindi per il rigetto.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso di è in parte fondato e deve esser accolto per quanto di ragione. Parte_2
In via preliminare, va disattesa la generica eccezione di tardività della domanda riconvenzionale che risulta esser stata riassunta in questo giudizio nei termini di legge e risulta esser l'unico thema decidendi su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Il credito concernente gli interessi moratori ed il risarcimento del maggior danno (ex art. 1224, comma 2 c.c.) da ritardato pagamento dell'obbligazione principale soggiace allo stesso termine di prescrizione stabilito per quest'ultima, e quindi, nel caso di retribuzione, alla prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, considerato che la domanda risarcitoria oggetto d'esame riguarda il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione retributiva del maggio 2017 (intervenuto nel luglio 2017), alcuna prescrizione può dirsi intervenuta, considerata la data di notifica dell'atto di citazione (marzo
2020) in opposizione a decreto ingiuntivo contenente la domanda riconvenzionale (qui riassunta).
La pretesa creditoria dell'odierno ricorrente ha ad oggetto il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa del ritardato pagamento, da parte di , dei crediti da lavoro avvenuta dopo CP_1 il deposito del ricorso monitorio, ma prima della notifica dello stesso..
Detto danno consisterebbe nei costi che il lavoratore avrebbe dovuto sostenere per recuperare le somme in conseguenza dell'inadempimento di;
in particolare, il danno è stato CP_1 quantificato nella misura non inferiore ad € 1.810,56, di cui: - € 307,28 pari alla quota parte di 1/6 dell'importo di € 1.843,68, portato dalla fattura n.63 del 9.11.18 (doc.26) emessa dall'avv. Francesco
RI quale procuratore distrattario, e causalmente riconducibile alle competenze legali liquidate con l'ordinanza del 16.10.18 resa dal G.E. dr.ssa Rossi del Trib. Br Es. Mob. R.G. Es. n.1593/17; - €
279,66 pari alla quota parte di 1/6 dell'importo di € 1.677,99, portato dalla fattura n.11 dell'8.3.19
(doc.27) emessa dall'avv. Francesco RI quale procuratore distrattario, e causalmente riconducibile alle competenze legali liquidate con l'ordinanza del 6.2.19 resa dal G.E. del Trib. Br
Es. Mob. R.G. Es. n.890/18; - € 1.223,62 giusta fattura n.105 del 30.12.19 (doc.28) emessa dal avv.
Francesco RI, e causalmente riconducibile al recupero delle competenze legali liquidate con i
D.I. nn. 585/17 e 686/17 oltre alle competenze pro quota rivenienti dal provvedimento del 3.4.18 di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Tanto premesso è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto consente la liquidazione delle spese di lite in suo favore, là dove il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito già estinto per sorte capitale è illegittimo (ex plurimis, Cass. 15/04/2010,
n. 9033; Cass. 09/08/2007, n. 17469).
Tuttavia, poiché il pagamento si è perfezionato in epoca successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo occorre esaminare la richiesta di pagamento del maggior danno da ritardo nel pagamento dell'obbligazione pecuniaria.
Ciò detto, nella specie, esaminando la richiesta di maggior danno certamente nella stessa possono esser inclusi gli onorari liquidati dal Giudice del Lavoro pari a 230,00 euro oltre rimborso spese forfettario 15%, iva e cpa, ma non anche gli onorari dell'esecuzione, essendo provato da una parte che il titolo esecutivo in relazione alle spese legali era illegittimo (per le ragioni di cui sopra) e dall'altro che il pagamento della sorte capitale prima della notifica del precetto aveva estinto il credito con ogni conseguenza sull' interesse ad agire.
Pertanto, il Tribunale ritiene che il danno vada liquidato esclusivamente nella misura determinata per gli onorari relativi alla domanda monitoria cui vanno aggiunti interessi di legge.
Nessun ulteriore danno potrà esser liquidato.
Le spese di lite, liquidate nella misura del valore dell'accoglimento, seguono la soccombenza.
Pqm
- Accoglie in parte la domanda riconvenzionale, accetta e dichiara il diritto dell'opponente a vedersi riconosciuta la somma di euro 230,00, oltre rimborso spese Parte_2 forfettario 15%, iva e cpa e interessi a titolo di risarcimento del danno e autorizza l'opponente a trattenere quanto già versatogli (come onorario del d.i.), condannando la società convenuta al pagamento dell'ulteriore eventuale importo differenziale maggiorato di interessi legali in caso di mancato versamento,
- rigetta per il resto la domanda,
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite del presente CP_1 giudizio che si liquidano in euro 515,00 oltre accessori come per legge in favore di Parte_2
[...]
Brindisi, 12/11/2025
Il Giudice
RI ZZ