Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2025 REG.RIC.
N. 01982/2025 REG.RIC.
N. 02036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2025, proposto da
CO SP, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2025, proposto da
SI Parigi, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2036 del 2025, proposto da
IS NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza,
quanto a tutti i ricorsi,
della sentenza n. 346/2023 del 01.08.2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, notificata in data 02.08.2023 e passata in giudicato come da certificazione rilasciata in data 28.03.2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. LO US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti in epigrafe, con separate azioni individuali, si rivolgono al T.A.R. per l’esecuzione della sentenza n. 346/2023, con la quale il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il loro diritto alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015) per l’anno scolastico 2022/2023 nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi dal dovuto al saldo, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire agli interessati gli importi corrispondenti.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, i ricorrenti concludono affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante pagamento degli importi dovuti, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
1.1. In nessuno dei giudizi si è costituita l’amministrazione intimata.
1.2. Le cause sono state discusse congiuntamente e trattenute per la decisione nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
2. Come riferito in narrativa, i ricorrenti in epigrafe agiscono individualmente affinché al Ministero dell’Istruzione e del Merito sia ordinato di ottemperare alla sentenza n. 346/2023, pronunciata dal Tribunale di Arezzo in funzione di giudice del lavoro.
L’unicità del titolo posto in esecuzione rende opportuno disporre preliminarmente la riunione dei ricorsi, onde consentirne la trattazione congiunta.
Nel merito, le domande sono fondate.
In data 2 agosto 2023, i ricorrenti hanno notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Avvocatura dello Stato la sentenza n. 346/2023 del Tribunale di Arezzo. Questa è passata in giudicato, come da relativa attestazione di cancelleria, come pure risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 9 luglio 2025).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – ad accreditare a ciascuno dei ricorrenti, mediante “carta del docente”, l’importo di euro 500,00, riferito all’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Non vi sono poi ragioni ostative a fare anche applicazione della penalità di mora chiesta dai ricorrenti ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., e compatibile sia con il contenuto del giudicato posto in esecuzione (condanna pecuniaria: sul punto, basti rinviare a Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15), sia con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma da corrispondere a questo titolo può essere stabilita in misura pari agli interessi legali maturati, sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio di ottemperanza, da distrarsi a favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
La presente decisione sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 346/2023, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) stabilisce in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale soddisfo, la somma a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.;
d) condanna infine il Ministero intimato alla rifusione delle spese dei giudizi riuniti, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gianluca Rossi, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI La GU, Presidente
LO US, Consigliere, Estensore
SI De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO US | SI La GU |
IL SEGRETARIO