Art. 2.
Sono ripristinate con validita' permanente, e pertanto aggiunte a quelle elencate nella tabella I, di cui al precedente art. 1, le concessioni d'importazione temporanea relative alle seguenti merci:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa alla imp. temp. Termine massimo per la riesportazione Canfora naturale e sintetica ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la fabbricazione della celluloide e manufatti diversi di celluloide kg. 100 1 anno Carta ( decreto Legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici kg. 100 6 mesi Cascami di celluloide ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide kg. 100 1 anno Linters di cotone ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la fabbricazione di celluloide e di manufatti diversi di celluloide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, occhiali, ecc.) kg. 100 6 mesi Miele greggio ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per essere impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni kg. 100 6 mesi Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la preparazione di speciali oli industriali e materie «grasse cime verdi e cime gialle» per la saponificazione kg. 500 4 mesi Nichelio in pani, in dadi, in rottami ( regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527 , convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1870 ) Per essere trasformato, in lega con rame e zinco, in lamiere, fili, tubi, barre e lavori diversi kg. 100 6 mesi Sevo animale fuso non alimentare (v.d. 131), grassi ed oli di pesci e di animali marini, anche raffinati, altri (v.d. 134, b), grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoi e simili (v.d. 137), olio di palma, altro (v.d. 139, m. 2), olio di cocco, altro (v.d. 139/n 2), sevo vegetale ( v.d. 139, p. 1), non atti alla alimentazione ( legge 19 maggio 1950, n. 334 Per la fabbricazione di sapone kg. 100 1 anno Vimini scortecciati ( regio decreto-legge 11 maggio 1924, numero 809 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, numero 473 ) Per la fabbriczione di cesti e panieri kg. 500 6 mesi
Sono ripristinate con validita' permanente, e pertanto aggiunte a quelle elencate nella tabella I, di cui al precedente art. 1, le concessioni d'importazione temporanea relative alle seguenti merci:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa alla imp. temp. Termine massimo per la riesportazione Canfora naturale e sintetica ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la fabbricazione della celluloide e manufatti diversi di celluloide kg. 100 1 anno Carta ( decreto Legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici kg. 100 6 mesi Cascami di celluloide ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide kg. 100 1 anno Linters di cotone ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la fabbricazione di celluloide e di manufatti diversi di celluloide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, occhiali, ecc.) kg. 100 6 mesi Miele greggio ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per essere impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni kg. 100 6 mesi Morchie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per la preparazione di speciali oli industriali e materie «grasse cime verdi e cime gialle» per la saponificazione kg. 500 4 mesi Nichelio in pani, in dadi, in rottami ( regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527 , convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1870 ) Per essere trasformato, in lega con rame e zinco, in lamiere, fili, tubi, barre e lavori diversi kg. 100 6 mesi Sevo animale fuso non alimentare (v.d. 131), grassi ed oli di pesci e di animali marini, anche raffinati, altri (v.d. 134, b), grasso di ossa, di avanzi di cucina e di mattatoi e simili (v.d. 137), olio di palma, altro (v.d. 139, m. 2), olio di cocco, altro (v.d. 139/n 2), sevo vegetale ( v.d. 139, p. 1), non atti alla alimentazione ( legge 19 maggio 1950, n. 334 Per la fabbricazione di sapone kg. 100 1 anno Vimini scortecciati ( regio decreto-legge 11 maggio 1924, numero 809 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, numero 473 ) Per la fabbriczione di cesti e panieri kg. 500 6 mesi