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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 353/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. RICCI LEONARDO per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 15/01/2025
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 353 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1
.1965, i aggio n. 37, elet.te domiciliato a , CP_1 CP_1
Via della Ferrovia n. 40, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Ricci, cf: RCCLRD71M19-L569Q, pec: che lo rappresenta e difende, giusta allegata procura speciale alle liti Email_1
RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1 ede legal a Ciro il Grande 21; RESISTENTE CONTUMACE NONCHE' Controparte_3 in persona del legale rappresentante in carica, con sede a (00187) Roma, Largo Chigi n. 5; RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.2.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, proponendo oppo avviso di addebito n. 425 2023 CP_1
00014827 85 000, formato il 09.12.2023, notificato il 17.01.2024 ed emesso per il pagamento della complessiva somma di € 3.418,90 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, dovute sul maggior reddito maturato nel periodo 01/2016-12/2016. A sostegno dell'opposizione ha esposto di essere socio della Cose & Sogni SAS di NI AN & C esercente attività di vendita arredo giardino e prodotti natalizi;
che la società era stata oggetto di verifica fiscale con- Cont clusasi con avviso di accertamento TKL02T100324/2022, con il quale , dopo aver rilevato alcune anomalie nella relativa dichiarazione, aveva ha ritenuto inattendibile la contabilità della società e ne ha determinato in via presuntiva un maggior reddito di € 25.365,00 corrispondente al ricavo puntuale da studio di settore;
che da tale accertamento aveva trovato origine l'Avviso di Accertamento unificato n. TKL01T100560 notificato al ricorrente dal quale era scaturito l'avviso di addebito. Tanto premesso ha sottolineato che entrambi gli avvisi di accertamento notificati alla società e al ricorrente erano stati impugnati di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Viterbo. Ha quindi eccepito
- l'illegittimità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999 Cont
- l'infondatezza nel merito dell'accertamento operato da . Ha conseguentemente concluso chiedendo concluso chiedendo “- previamente sospendere la provviso- ria esecutività dell'Avviso di Addebito impugnato stante il fumus boni iuris che sottende la domanda e il danno grave e irreparabile che subirebbe il ricorrente nelle more del giudizio, trovandosi esposto a potenziali esecuzioni forzate;
- nel merito, per le ragioni esposte in parte motiva, dichiarare la illegittimità e quindi disporre l'annulla- mento dell'Avviso di Addebito dichiarando niente dovuto dal ricorrente per invalidità e infondatezza della pretesa CP_ creditoria azionata dall' in violazione di legge;
- condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, cap, iva e accessori di legge e alla rifusione delle somme che il deducente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio”. e sono rimaste contumaci. CP_1 CP_3 s ita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Va preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di da ritenersi estranea ai crediti CP_3 maturati ed accertati posteriormente alla data del 31 dicembre 2005.
DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 comma 3 del D.lgs 46/1999 L'eccezione è fondata dovendosi in questa sede ribadito l'effetto inibitorio che l'impugnazione giudiziale del verbale di accertamento produce, ai sensi della normativa richiamata dal ricorrente produce, sulla iscrizione a ruolo. L'art. 24 co. 3 D.Lgs 46/99 dispone infatti che "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice". Va disattesa la giustificazione fornita dall'istituto, di aver provve- duto alla emissione dell'avviso di addebito non essendo parte del processo tributario e non es- sendo al corrente dell'impugnazione dell'avviso di accertamento: il contribuente è estraneo al rap- porto esattoriale e pone sull'istituto, che sulla base del mero accertamento fiscale intenda attivare la procedura di recupero dei contributi, l'onere di acquisire – oltre alla documentazione utile a fondare la pretesa – anche le informazioni circa la definitività dell'accertamento o l'esistenza di contestazioni. Non valgono a contestare le suddette conclusioni le considerazioni in altri casi formulate dall' a giustificazione della emissione dell'avviso: tra le altre quella secondo cui la CP_1 violazione del osizione sarebbe imposta dalla necessità di procedere alla emissione dell'av- viso nei termini fissati dall'art. 25 del D.Lgs 46/99 disposizione inerente la cartella di pagamento ma pacificamente applicabile anche all'avviso di addebito. L'orientamento costante della S.C. al riguardo è infatti nel senso che "In tema di riscossione dei contributi previdenziali, qualora il datore di lavoro abbia proposto ricorso in sede giudiziaria avverso l'accertamento amministrativo, si determina, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento giudiziale è divenuto definitivo;
ove, invece, sia stato proposto ricorso in via amministrativa, l'iscrizione deve avvenire, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, restando in capo all'ente solo la facoltà di sospendere, con provvedimento motivato, la riscossione” (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21791). In tale stato di cose l' avrebbe dovuto attendere l'esito del processo tributario mantenendo CP_1 la possibilità di procedere, all'esito di tale giudizio alla iscrizione a ruolo in conformità con quanto pre-visto dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 46/99. Nella fattispecie è incontestato che il verbale ispettivo da cui aveva avuto origine l'avviso di ad- debito sia stato oggetto di impugnazione innanzi alla competente autorità giudiziaria. Occorre altresì sottolineare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nessuna distinzione può essere operata in ragione della coincidenza o meno tra autorità autrice dell'accertamento e ente titolare della pretesa: "L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'ac- certamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall sulla base di un verbale di accertamento CP_5 dell' non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accerta- CP_1 tore . L, Sentenza n. 4032 del 01/03/2016 rv. 639164 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014 rv. 630243 – 01; Sez. L., Sentenza n. 12333 del 18/02/2015). Nella pronuncia del 2014 è spiegata la ragione per cui deve ritenersi infondato l'assunto dell'istituto secondo il quale, l'effetto inibitorio della impugnazione conseguirebbe ai soli accertamenti eseguiti dallo stesso Isti- tuto, oppure, quando operati da altri uffici, a condizione che l'istituto sia stato a conoscenza della pendenza del giudizio: la disposizione normativa, si è precisato, "non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, nè esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza che l'ente previden- ziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità giudiziaria. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consen- tita nel nostro ordinamento giuridico. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: "in materia d'iscri- zioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' ne' è necessario, ai fini di detta non Controparte_6 iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accerta- CP_1 mento davanti all'autorità giudiziaria anche quan accertamento è impugnato davanti al Giudice tributa- rio".
SULLA FONDATEZZA NEL MERITO DELLA PRETESA A questo punto deve tuttavia prendersi atto anche dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale (al pari di quanto avviene per l'opposizione a decreto ingiuntivo per motivi formali), l'ille- gittimità della iscrizione a ruolo (a cui è equiparabile l'emissione dell'avviso di addebito in virtù del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 14 del d.l. n. 78/10 convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n.122), e quindi il venire meno del potere di procedere alla riscossione mediante ruolo, non esonera il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa (cfr. sul punto Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019 secondo la quale "In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di paga- mento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo;
ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provve- dimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile") Ne consegue che all'annullamento dell'avviso di addebito, comunque dovuto in ragione della sua emissione in violazione dell'art. 24 co. 3 D.Lgs 46/99, non fa venir meno la necessità di verificare l'esistenza dei presupposti per il recupero contributivo. Ad un tale orientamento sembra coordinarsi anche il principio che esclude la necessità o oppor- tunità di una sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della opposizione pro- posta innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria: in caso di contributi a percentuale relativi a mag- gior reddito accertato dall' , non è infatti configurabile un rapporto di pre- Controparte_6 giudizialità tra il giudizio t ne ad avvisto di addebito (in tal senso Cass. 24 maggio 2018 n. 12996 secondo cui “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell ); grava conseguentemente Controparte_6 sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass. 28 aprile 2017 n. 10583; 6 novembre 2009 n. 23600; Cass. 11 febbraio 2020 n. 3279). Giova altresì rammentare che con l'opposizione all'avviso di addebito (come pure con l'opposi- zione alla cartella di pagamento o all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione (analogo a quello che si instaura con l'oppo- sizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'ente previdenziale, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall' e dall'opponente. Di conseguenza l'opposizione, atta a de- CP_1 volvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa dell'ente impositore fatta valere con il prov- vedimento impugnato (in questo senso si vedano: Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999 n. 5095; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1531; Cass. civ., 15.5.1989, n. 2323; Cass. civ., 14.12.1987, n. 9262), gravando piuttosto sull'istituto resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa contributiva. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza "In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento … dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito" (Sez. L, n. 23600 del 06/11/2009 rv. 610854). Nel caso in esame, a prescindere dalle deduzioni attoree in ordine alla correttezza dell'accerta- Cont mento dell , la contumacia dell' sul quale gravava l'onere probatorio concernente la CP_1 fondatezza della pretesa contributiva, ha impedito l'acquisizione di qualsiasi prova utile a con- ferma dell'obbligo di versamento dei maggiori contributi. Il che impedisce ogni ulteriore verifica sul merito. L'avviso di addebito va quindi annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Contr Accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' in opposizione all'av- Parte_1 viso di addebito n. 425202300 .2023, notificato 1.2024 e per l'effetto dispone l'annullamento dell'avviso medesimo;
dichiara il difetto di legittimazione di CP_3 condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.150,00 per compensi pro- CP_1 fessionali, b. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO