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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO AN, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3292/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Toscana - Piazza Del Duomo N. 10 50122 Firenze FI
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
Nominativo_4 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso PIndirizzo 1I
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1142/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202200000936000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140003802819000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140003802819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140048938042000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150010219087000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150010219087000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150010219087000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160007183331000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160031151552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170012750572000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170017696859000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170017696859000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170023979114000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170029904527000 RADIODIFFUSIONI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180004452531000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190018647748000 CONS. BONIFICA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190021951268000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005650068000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200012081527000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031601488/2014 IRES-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 srl, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 1142/2023 che aveva parzialmente accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla cartella n. 8 (tassa automobilistica 2014), respingendolo per il resto.
L'appello è contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina;
La Regione Toscana, in persona del Presidente;
La Camera di Commercio di Frosinone e Latina.
L'appellante deduce:
1.Illogica e contraddittoria motivazione sulle cartelle n. 1, 5, 11 e 12;
2.Violazione della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) per la cartella n. 0572014 0048938042000;
3.Errata valutazione dell'eccezione di prescrizione;
4.Vizi di notifica via PEC;
5.Violazione del principio dell'“unicum” in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv.Difensore_1 procuratore antistatario.
Si sono costituiti tutti gli enti tranne l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedono il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla cristallizzazione del credito: Gli atti presupposti risultano regolarmente notificati e non impugnati nei termini. Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e giurisprudenza (Cass. 16412/2021; Cass. 18032/2024), la mancata impugnazione determina la definitività della pretesa tributaria, che non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione dell'atto consequenziale.
Sui motivi di appello: Illogica motivazione sulle cartelle non rileva, trattandosi di atti definitivi. La Legge di
Bilancio 2023 non è applicabile per atti già definitivi. Prescrizione non maturata alla data della comunicazione preventiva, che ha interrotto il termine. Vizi di notifica via PEC: documentazione regolare e comunque questione preclusa. Principio dell'unicum: non applicabile, la nullità di una cartella non invalida l'intera comunicazione.
L'appello è infondato e va rigettato, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza solo gli enti costituiti, nulla per l'Agenzia delle Entrate Riscossione
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 (Tremila/00) oltre oneri di legge così suddivisi: Euro 1.000,00 (Mille/00) in favore di Agenzia Entrate DP Latina Euro 1.000,00 (Mille/00) in favore di Regione Toscana Euro 1.000,00 (Mille/00) in favore di Camera di Commercio di Frosinone-
Latina
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO AN, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3292/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Toscana - Piazza Del Duomo N. 10 50122 Firenze FI
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
Nominativo_4 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso PIndirizzo 1I
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1142/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202200000936000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140003802819000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140003802819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140048938042000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150010219087000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150010219087000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150010219087000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160007183331000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160031151552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170012750572000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170017696859000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170017696859000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170023979114000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170029904527000 RADIODIFFUSIONI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180004452531000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190018647748000 CONS. BONIFICA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190021951268000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005650068000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200012081527000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031601488/2014 IRES-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 srl, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 1142/2023 che aveva parzialmente accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla cartella n. 8 (tassa automobilistica 2014), respingendolo per il resto.
L'appello è contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina;
La Regione Toscana, in persona del Presidente;
La Camera di Commercio di Frosinone e Latina.
L'appellante deduce:
1.Illogica e contraddittoria motivazione sulle cartelle n. 1, 5, 11 e 12;
2.Violazione della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) per la cartella n. 0572014 0048938042000;
3.Errata valutazione dell'eccezione di prescrizione;
4.Vizi di notifica via PEC;
5.Violazione del principio dell'“unicum” in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv.Difensore_1 procuratore antistatario.
Si sono costituiti tutti gli enti tranne l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedono il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla cristallizzazione del credito: Gli atti presupposti risultano regolarmente notificati e non impugnati nei termini. Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e giurisprudenza (Cass. 16412/2021; Cass. 18032/2024), la mancata impugnazione determina la definitività della pretesa tributaria, che non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione dell'atto consequenziale.
Sui motivi di appello: Illogica motivazione sulle cartelle non rileva, trattandosi di atti definitivi. La Legge di
Bilancio 2023 non è applicabile per atti già definitivi. Prescrizione non maturata alla data della comunicazione preventiva, che ha interrotto il termine. Vizi di notifica via PEC: documentazione regolare e comunque questione preclusa. Principio dell'unicum: non applicabile, la nullità di una cartella non invalida l'intera comunicazione.
L'appello è infondato e va rigettato, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza solo gli enti costituiti, nulla per l'Agenzia delle Entrate Riscossione
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 (Tremila/00) oltre oneri di legge così suddivisi: Euro 1.000,00 (Mille/00) in favore di Agenzia Entrate DP Latina Euro 1.000,00 (Mille/00) in favore di Regione Toscana Euro 1.000,00 (Mille/00) in favore di Camera di Commercio di Frosinone-
Latina