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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 786/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
OT ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4069/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7126/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 22/04/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 4069/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 7126/2025, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della regione Campania e della Ader, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n.
07120240100621757000, notificata il 19.07.2024, a mezzo p.e.c., emessa dal Concessionario della
IO, per conto della Regione Campania, per l'importo complessivo di € 324,35, relativo a tassa auto anno 2017
Si costituivano sia la Ader che la regione Campania.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, e compensando le spese con la seguente motivazione : “nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Taliragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita L'ADER sostenendo la correttezza della disposta compensazione, ed in subordine ritenendo che non dovesse gravare su ADER il vizio sull'atto presupposto, ma sull'Ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Va premesso che sull'ente della riscossione grava l'onere di verifica della fondatezza della pretesa, ivi compreso l'accertamento delle corrette notifiche degli atti presupposti;
non sussistendo, se non dal 4 gennaio
2024 un litisconsorzio obbligatorio con l'ente impositore.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, avendo utilizzato una formula di stile, atteso che l'accoglimento è dipeso dalla manca prova della correta notificazione di atti presupposti.
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 373,00 per il I grado ed in Euro 389,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario avvocato Difensore_1..
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello.
Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in
Euro 373,00 per il I grado ed in Euro 389,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Napoli 19 novembre 2025
Il Presidente est
LF TA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
OT ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4069/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7126/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 22/04/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 4069/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 7126/2025, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della regione Campania e della Ader, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n.
07120240100621757000, notificata il 19.07.2024, a mezzo p.e.c., emessa dal Concessionario della
IO, per conto della Regione Campania, per l'importo complessivo di € 324,35, relativo a tassa auto anno 2017
Si costituivano sia la Ader che la regione Campania.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, e compensando le spese con la seguente motivazione : “nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Taliragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita L'ADER sostenendo la correttezza della disposta compensazione, ed in subordine ritenendo che non dovesse gravare su ADER il vizio sull'atto presupposto, ma sull'Ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Va premesso che sull'ente della riscossione grava l'onere di verifica della fondatezza della pretesa, ivi compreso l'accertamento delle corrette notifiche degli atti presupposti;
non sussistendo, se non dal 4 gennaio
2024 un litisconsorzio obbligatorio con l'ente impositore.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, avendo utilizzato una formula di stile, atteso che l'accoglimento è dipeso dalla manca prova della correta notificazione di atti presupposti.
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 373,00 per il I grado ed in Euro 389,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario avvocato Difensore_1..
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello.
Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in
Euro 373,00 per il I grado ed in Euro 389,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Napoli 19 novembre 2025
Il Presidente est
LF TA