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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3133/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009860379000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009860379000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009860379000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009860379000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3133/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_1 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2023 90098603 79/000, notificata al ricorrente in data 11.10.2023, relativamente alla
Cartella di pagamento n. 03420110055051434000 notificata il 11.01.2012, in relazione alle sole sanzioni ed interessi.
In particolare, il ricorrente ha eccepito la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, sostenendo che essi si prescrivono in cinque anni.
Ha concluso chiedendo alla Corte di accogliere il ricorso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre ai difensori costituiti.
L'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Funzionario delegato Difensore_2, ha contestato l'eccepita prescrizione, sostenendo che sanzioni e interessi non integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, per cui sono soggetti al termine di prescrizione previsto per i tributi cui sono collegati che, nel caso di specie, è decennale. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In atti vi è rinuncia al mandato dell'Avv. Nominativo_1.
Nessuno di è costituito per AdER.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, in base ad una recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n. 19059/2025), condivisa dal
Collegio, la prescrizione per sanzioni tributarie e per gli interessi sui tributi erariali è quinquennale e non decennale. Tanto perché gli interessi maturano in modo autonomo rispetto al debito principale e sono soggetti alla prescrizione di cinque anni. Allo stesso modo, le sanzioni si prescrivono in cinque anni, come previsto dalla normativa specifica, a meno che non derivino da una sentenza passata in giudicato, unico caso in cui si applicherebbe il termine decennale.
In base al principio della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del l.r.p.t., dovrà rifondere le spese di lite, liquidate in base al valore minimo del DM 147/2022 ed all'art. 15 del D. Lgs. n.
546/1992, in complessivi euro 1.735,450 per compensi, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, CP e RF come per legge, otre euro 240,00 per spese documentate. Il tutto con distrazione in favore dell'Avv.
Difensore_1, antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del l.r.p.t., al pagamento di euro 1.735,450 per compensi, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, CP
e RF come per legge, otre euro 240,00 per spese documentate. Il tutto con distrazione in favore dell'Avv.
Difensore_1, antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3133/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009860379000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009860379000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009860379000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009860379000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3133/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_1 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2023 90098603 79/000, notificata al ricorrente in data 11.10.2023, relativamente alla
Cartella di pagamento n. 03420110055051434000 notificata il 11.01.2012, in relazione alle sole sanzioni ed interessi.
In particolare, il ricorrente ha eccepito la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, sostenendo che essi si prescrivono in cinque anni.
Ha concluso chiedendo alla Corte di accogliere il ricorso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre ai difensori costituiti.
L'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Funzionario delegato Difensore_2, ha contestato l'eccepita prescrizione, sostenendo che sanzioni e interessi non integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, per cui sono soggetti al termine di prescrizione previsto per i tributi cui sono collegati che, nel caso di specie, è decennale. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In atti vi è rinuncia al mandato dell'Avv. Nominativo_1.
Nessuno di è costituito per AdER.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, in base ad una recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n. 19059/2025), condivisa dal
Collegio, la prescrizione per sanzioni tributarie e per gli interessi sui tributi erariali è quinquennale e non decennale. Tanto perché gli interessi maturano in modo autonomo rispetto al debito principale e sono soggetti alla prescrizione di cinque anni. Allo stesso modo, le sanzioni si prescrivono in cinque anni, come previsto dalla normativa specifica, a meno che non derivino da una sentenza passata in giudicato, unico caso in cui si applicherebbe il termine decennale.
In base al principio della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del l.r.p.t., dovrà rifondere le spese di lite, liquidate in base al valore minimo del DM 147/2022 ed all'art. 15 del D. Lgs. n.
546/1992, in complessivi euro 1.735,450 per compensi, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, CP e RF come per legge, otre euro 240,00 per spese documentate. Il tutto con distrazione in favore dell'Avv.
Difensore_1, antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del l.r.p.t., al pagamento di euro 1.735,450 per compensi, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, CP
e RF come per legge, otre euro 240,00 per spese documentate. Il tutto con distrazione in favore dell'Avv.
Difensore_1, antistatario.