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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1196/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004837757000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione relativo a 1 cartella (diritto annuale camera commercio 2009 - € 195,77).
Ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita Agenzia ON che ha riconosciuto l'avvenuto decorso del termine di prescrizione ed ha chiesto una declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 27.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
In effetti risulta in atti che la pretesa tributaria si ormai prescritta essendo decorso il termine decennale di prescrizione, come, peraltro, riconosciuto anche dal resistente.
Le spese, tuttavia, stante l'espressa richiesta del ricorrente ed il principio della soccombenza virtuale vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna Agenzia ON al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 260,00, oltre iva ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
AN, 27.11.2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1196/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004837757000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione relativo a 1 cartella (diritto annuale camera commercio 2009 - € 195,77).
Ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita Agenzia ON che ha riconosciuto l'avvenuto decorso del termine di prescrizione ed ha chiesto una declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 27.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
In effetti risulta in atti che la pretesa tributaria si ormai prescritta essendo decorso il termine decennale di prescrizione, come, peraltro, riconosciuto anche dal resistente.
Le spese, tuttavia, stante l'espressa richiesta del ricorrente ed il principio della soccombenza virtuale vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna Agenzia ON al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 260,00, oltre iva ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
AN, 27.11.2025