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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 3124 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CAPUTO SALVATORE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv.ta CARUSO BENEDETTA resistente
Avente ad oggetto: opposizione cartella esattoriale all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 30/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 14/03/2023 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620220092318174000 di euro 14.136,84 emessa su incarico della Cassa di previdenza e assistenza forense per contributi Cassa anni 2016, 2017, 2018, deducendo la errata Pt_2
1 indicazione importi, sia relativamente alla quota capitale che agli interessi, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Concludeva quindi per l'annullamento dell'atto opposto;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che “L'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, va proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'ente impositore, come prevede il comma 5 nel testo modificato dal D.L. n. 24 settembre
2002, n. 209, art. 4 integrato dalla relativa legge di conversione. Dando luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi
e/o contributi. L'opposizione per vizi di forma della cartella, invece, va proposta nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). La distinzione tra le due azioni non esclude che le stesse possano essere proposte contestualmente ed in tal caso, trattandosi di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). Non si realizza comunque un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione, ma la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni.” (così Cassazione civile sez. lav., 28/07/2020, n.16138);
- rilevato che, nel caso di specie, parte opponente lamenta, da un lato, l'errato calcolo delle somme richieste dal concessionario e, dall'altro, l'intervenuta prescrizione del credito;
- rilevato che, con riferimento alla eccepita prescrizione, indipendentemente dalla fondatezza della eccezione, deve in via preliminare osservarsi che, trattandosi di eccezione di merito, avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti dell'ente impositore e non nei confronti del concessionario, che tuttavia non è stato chiamato nel presente giudizio;
- rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di
2 legittimità, in siffatta ipotesi non vi è litisconsorzio necessario (“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”. Così Cass. S.U. n. 7514 del 08/03/2022; conforme Cass.
n. 30777 del 06/11/2023);
- rilevato, dunque, che il ricorso sul punto non può trovare accoglimento;
- rilevato che, per quanto concerne l'ulteriore profilo di dedotta illegittimità del titolo, ed in particolare l'errato calcolo di capitale ed interessi, non può che affermarsene l'infondatezza;
- rilevato in particolare che, con riferimento al calcolo degli interessi, gli stessi sono legislativamente determinati, sicché la censura che ne afferma l'erroneità deve essere specifica, dovendosi ritenere insufficiente il mero richiamo ad un difetto di motivazione;
- rilevato che, per quanto concerne gli importi richiesti a titolo di capitale, deve osservarsi che parte opponente si limita a contestarne la discrasia rispetto ad una lettera di messa in mora dell'ente titolare del credito.
Occorre tuttavia osservare che la cartella opposta riporta, per ciascun importo, il titolo della pretesa e parte opponente non solleva, nei confronti di dette voci, alcuna censura;
- rilevato, pertanto, che anche sotto tale profilo il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 3124 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CAPUTO SALVATORE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv.ta CARUSO BENEDETTA resistente
Avente ad oggetto: opposizione cartella esattoriale all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 30/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 14/03/2023 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620220092318174000 di euro 14.136,84 emessa su incarico della Cassa di previdenza e assistenza forense per contributi Cassa anni 2016, 2017, 2018, deducendo la errata Pt_2
1 indicazione importi, sia relativamente alla quota capitale che agli interessi, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Concludeva quindi per l'annullamento dell'atto opposto;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che “L'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, va proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'ente impositore, come prevede il comma 5 nel testo modificato dal D.L. n. 24 settembre
2002, n. 209, art. 4 integrato dalla relativa legge di conversione. Dando luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi
e/o contributi. L'opposizione per vizi di forma della cartella, invece, va proposta nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). La distinzione tra le due azioni non esclude che le stesse possano essere proposte contestualmente ed in tal caso, trattandosi di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). Non si realizza comunque un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione, ma la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni.” (così Cassazione civile sez. lav., 28/07/2020, n.16138);
- rilevato che, nel caso di specie, parte opponente lamenta, da un lato, l'errato calcolo delle somme richieste dal concessionario e, dall'altro, l'intervenuta prescrizione del credito;
- rilevato che, con riferimento alla eccepita prescrizione, indipendentemente dalla fondatezza della eccezione, deve in via preliminare osservarsi che, trattandosi di eccezione di merito, avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti dell'ente impositore e non nei confronti del concessionario, che tuttavia non è stato chiamato nel presente giudizio;
- rilevato che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di
2 legittimità, in siffatta ipotesi non vi è litisconsorzio necessario (“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”. Così Cass. S.U. n. 7514 del 08/03/2022; conforme Cass.
n. 30777 del 06/11/2023);
- rilevato, dunque, che il ricorso sul punto non può trovare accoglimento;
- rilevato che, per quanto concerne l'ulteriore profilo di dedotta illegittimità del titolo, ed in particolare l'errato calcolo di capitale ed interessi, non può che affermarsene l'infondatezza;
- rilevato in particolare che, con riferimento al calcolo degli interessi, gli stessi sono legislativamente determinati, sicché la censura che ne afferma l'erroneità deve essere specifica, dovendosi ritenere insufficiente il mero richiamo ad un difetto di motivazione;
- rilevato che, per quanto concerne gli importi richiesti a titolo di capitale, deve osservarsi che parte opponente si limita a contestarne la discrasia rispetto ad una lettera di messa in mora dell'ente titolare del credito.
Occorre tuttavia osservare che la cartella opposta riporta, per ciascun importo, il titolo della pretesa e parte opponente non solleva, nei confronti di dette voci, alcuna censura;
- rilevato, pertanto, che anche sotto tale profilo il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 30/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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