Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di cosiddetto patteggiamento in appello, il giudice è tenuto ad applicare "ex officio" la pena accessoria dell'interdizione legale che il giudice di primo grado abbia illegittimamente omesso di irrogare, dal momento che l'accordo delle parti sull'accoglimento di alcuni motivi con rideterminazione della pena non può avere ad oggetto l'esclusione della indicata pena accessoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2007, n. 42284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42284 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/10/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1283
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 013273/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OZ ST N. IL 21/12/1952;
avverso SENTENZA del 31/01/2007 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. MALATTIA Bruno Antonio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 31 gennaio 2007 e depositata il 6 febbraio 2007, la Corte di assise di appello di Venezia, in accoglimento della richiesta concordata tra le parti à sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4 e in parziale riforma della decisione impugnata, ha ridotto ad anni nove di reclusione, la pena (di anni dieci) che, nel concorso della diminuente per la scelta del rito, delle attenuanti generiche e della attenuante del risarcimento del danno, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in esito al giudizio con il rito abbreviato, aveva inflitto (congiuntamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici) all'appellante CO AU, imputato dell'omicidio di De FE RI, commesso il 30 agosto 2005 in Concordia Sagittaria;
ha, altresì, applicato ex officio al giudicabile, rilevando l'omissione in cui era incorso il primo giudice, la ulteriore pena accessoria della interdizione legale durante la espiazione della pena detentiva e ha confermato, nel resto, la appellata sentenza.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Valter Santarossa e Bruno Malattia, mediante atto recante la data del 5 marzo 2007, depositato il 7 marzo 2007, col quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 597, 599 e 602 c.p.p.: lamenta che la Corte territoriale ha inflitto la pena accessoria della interdizione legale, così contravvenendo alla concorde richiesta delle parti (che aveva deliberato di accogliere), senza che il Pubblico Ministero avesse impugnato la sentenza del giudice per le indagini preliminari e senza che le parti avessero interloquito in proposito.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara di denunziare, ai sensi dell'"art. 606 c.p.p., lett. a)" violazione di legge in relazione agli artt. 445 e 599 c.p.p., postulando l'applicazione in via analogica al procedimento di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4, della disposizione dell'art. 445 c.p.p. recante la previsione della esclusione delle pene accessorie.
3. - Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 - A norma dell'art. 32 c.p., comma 3, la condanna "alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni" comporta necessariamente e inderogabilmente la sanzione accessoria della interdizione legale durante la pena.
Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pena accessoria suddetta è "preordinata dalla legge in ogni suo elemento: con riguardo, cioè, all'applicabilità, alla specie e alla durata"; e, conseguendo con "assoluto automatismo" ipso jure alla condanna, si sottrae alla "discrezionalità del giudice", al divieto della reformatio in peius, al regime della devoluzione e, perfino, alla stessa preclusione della cosa giudicata (Cass., Sez. 1^, 10 ottobre 2004, n. 45381, Tinnirello, massima n. 230129; Sez. 6^, 1 dicembre 1988, n. 2032, Lasferza, massima n. 180451; Sez. 5^, 27 marzo 1985, n. 4081, Boletti, massima n. 168925; Sez. 5^, 23 gennaio 1984, n. 3662, Mattioli, massima n. 163808; Sez. 5^, 17 gennaio 1984, n. 2089, De Rito, massima n. 163014; Sez. 5^, 19 giugno 1973, n. 7453, Bianchini, massima n. 125280, secondo le quali, in caso di omissione, il giudice applica le pene accessorie in parola, nella fase della cognizione anche con provvedimento di correzione o, in grado di appello, pur in carenza del gravame del Pubblico Ministero;
ovvero, infine, in executivis).
Da ciò consegue che la pena accessoria della interdizione legale, durante la reclusione, è estranea all'ambito della materia che può costituire oggetto della richiesta concordata delle parti. Sicché nessuna lesione del negozio processuale di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4, è ravvisabile nella applicazione ex officio da parte del giudice a quo della sanzione (illegittimamente) omessa in prime cure.
Nè, infine, è assolutamente prospettabile la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Le parti - e, in particolare, la difesa - ben potevano, infatti, interloquire in ordine alla pena della interdizione legale, essendo la (necessità della) relativa applicazione affatto immanente, ope legis, alla condanna oggetto del gravame.
3.2 - La postulazione della applicazione in via analogica della disposizione (circa la esclusione delle pene accessorie) di cui all'art. 445 c.p.p. (oltre che affatto destituita di giuridico fondamento, per consolidata giurisprudenza: Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 1993, n. 978, Manicotti, massima n. 197061 e, da ultimo, Sez. 6^, 18 ottobre 2006, n. 762/2007, Spina, massima n. 235602) non è, oltretutto, pertinente al caso in esame, in quanto la pena detentiva irrogata (in misura superiore ad anni due) osta in ogni caso alla applicazione della previsione premiale della esenzione (dalle spese del procedimento, dalle misure di sicurezza, diverse dalla confisca, e) dalle pene accessorie.
3.3 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007