CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2023, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IE PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. lette le note conclusive a firma del difensore, avv. MONICA ROSSI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale IE OL, in qualità di legale rappresentante della ED 7 SR (società dichiarata fallita in data 1 marzo 2012), era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascrittigli in concorso con l'amministratore di fatto OL ET, giudicato separatamente. La condotta distrattiva è stata contestata per aver versato, mediante bonifici bancari, la somma di euro 501.000,00, in favore della Ipaco SR, amministrata dal OL. Il reato di bancarotta documentale è stato ascritto per aver distrutto e, comunque, sottratto i libri e le altre scritture. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4334 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 20/10/2022 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge penale in riferimento alla riconosciuta sussistenza della fattispecie distrattiva, poiché i trasferimenti di denaro trovano riscontro nel finanziamento di un'attività di costruzione di immobili immobiliare da parte della Ipaco SR. Inoltre, la Corte non ha considerato le deduzioni difensive riguardanti la condotta decisiva del OL, amministratore di fatto della società fallita, e non ha adeguatamente valutato il suo ruolo di mero amministratore di diritto. 2.2. Con il secondo motivo sono denunziati vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Lamenta la difesa che non sono stati neanche accertati i termini della fattispecie contestata, posto che la stessa Corte d'appello ha affermato la sussistenza del reato consistente nell'omessa consegna e/o distruzione o occultamento della documentazione contabile. 2.3. Con il terzo motivo è contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è versato in fatto e finalizzato ad ottenere una rilettura e rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Sulle analoghe doglianze proposte dall'imputato con l'atto di appello, la Corte territoriale ha evidenziato che alcuna giustificazione dei versamenti delle somme di denaro può essere desunta dalla copia del contratto di appalto depositato dal difensore nel giudizio di primo grado, atteso che la società fallita, così come risulta da documentazione acquisita agli atti, avrebbe dovuto essere destinataria di pagamenti da parte della società Ipaco e non il contrario (pagg.
2-3 della sentenza in esame). La Corte territoriale ha, inoltre, valutato le stesse dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, in base alle quali può escludersi che egli avesse ricevuto fatture della società Ipaco. Nella stessa sentenza si legge poi che gli unici dati certi della vicenda rimangono quello dell'assunzione da parte dell'IE della carica di amministratore unico di una società che non ha mai operato, con l'unico scopo di chiedere finanziamenti bancari e utilizzare il denaro così ottenuto per destinarlo ad un soggetto giuridico diverso, senza alcuna contropartita, consapevolmente distraendolo dalla destinazione al soddisfacimento dei creditori della società (pag. 3 della sentenza). E correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che, quand'anche l'imputato avesse agito sotto le direttive del OL, effettivo dominus di entrambe le società, ciò non varrebbe ad escluderne la concorrente responsabilità per aver personalmente tenuto le 2 condotte oggetto di contestazione, in assenza di qualsivoglia vantaggio per la società da lui amministrata. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico, mentre va rilevato che nell'atto di appello non risultano proposte specifiche doglianze afferenti all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato e ritenuto sussistente in ragione della "mancata consegna al curatore di qualsivoglia scrittura contabile" (si veda anche pag. 4 della sentenza di primo grado). D'altronde, è incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte che l'amministratore di diritto risponda del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 -dep. 10/01/2014- Rv. 257950). 4. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della • ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il, 20 ot obre 2022 Il consigliere est sore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. lette le note conclusive a firma del difensore, avv. MONICA ROSSI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale IE OL, in qualità di legale rappresentante della ED 7 SR (società dichiarata fallita in data 1 marzo 2012), era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascrittigli in concorso con l'amministratore di fatto OL ET, giudicato separatamente. La condotta distrattiva è stata contestata per aver versato, mediante bonifici bancari, la somma di euro 501.000,00, in favore della Ipaco SR, amministrata dal OL. Il reato di bancarotta documentale è stato ascritto per aver distrutto e, comunque, sottratto i libri e le altre scritture. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4334 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 20/10/2022 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione di legge penale in riferimento alla riconosciuta sussistenza della fattispecie distrattiva, poiché i trasferimenti di denaro trovano riscontro nel finanziamento di un'attività di costruzione di immobili immobiliare da parte della Ipaco SR. Inoltre, la Corte non ha considerato le deduzioni difensive riguardanti la condotta decisiva del OL, amministratore di fatto della società fallita, e non ha adeguatamente valutato il suo ruolo di mero amministratore di diritto. 2.2. Con il secondo motivo sono denunziati vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Lamenta la difesa che non sono stati neanche accertati i termini della fattispecie contestata, posto che la stessa Corte d'appello ha affermato la sussistenza del reato consistente nell'omessa consegna e/o distruzione o occultamento della documentazione contabile. 2.3. Con il terzo motivo è contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è versato in fatto e finalizzato ad ottenere una rilettura e rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Sulle analoghe doglianze proposte dall'imputato con l'atto di appello, la Corte territoriale ha evidenziato che alcuna giustificazione dei versamenti delle somme di denaro può essere desunta dalla copia del contratto di appalto depositato dal difensore nel giudizio di primo grado, atteso che la società fallita, così come risulta da documentazione acquisita agli atti, avrebbe dovuto essere destinataria di pagamenti da parte della società Ipaco e non il contrario (pagg.
2-3 della sentenza in esame). La Corte territoriale ha, inoltre, valutato le stesse dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, in base alle quali può escludersi che egli avesse ricevuto fatture della società Ipaco. Nella stessa sentenza si legge poi che gli unici dati certi della vicenda rimangono quello dell'assunzione da parte dell'IE della carica di amministratore unico di una società che non ha mai operato, con l'unico scopo di chiedere finanziamenti bancari e utilizzare il denaro così ottenuto per destinarlo ad un soggetto giuridico diverso, senza alcuna contropartita, consapevolmente distraendolo dalla destinazione al soddisfacimento dei creditori della società (pag. 3 della sentenza). E correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che, quand'anche l'imputato avesse agito sotto le direttive del OL, effettivo dominus di entrambe le società, ciò non varrebbe ad escluderne la concorrente responsabilità per aver personalmente tenuto le 2 condotte oggetto di contestazione, in assenza di qualsivoglia vantaggio per la società da lui amministrata. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico, mentre va rilevato che nell'atto di appello non risultano proposte specifiche doglianze afferenti all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato e ritenuto sussistente in ragione della "mancata consegna al curatore di qualsivoglia scrittura contabile" (si veda anche pag. 4 della sentenza di primo grado). D'altronde, è incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte che l'amministratore di diritto risponda del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 -dep. 10/01/2014- Rv. 257950). 4. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della • ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il, 20 ot obre 2022 Il consigliere est sore Il Presidente