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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/10/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4528/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/10/1964, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Maberino (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paolo Munafò (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._4
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Chiavari (GE) il 29/04/2000 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati con impegno di reciproco rispetto e si scambiano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o della carta d'identità valida anche per l'espatrio, libero per il prosieguo ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, anche all'estero; 2) l'abitazione di attuale residenza coniugale sita in Chiavari (GE) Via Cioni n. 33 interno
4, di proprietà del ricorrente, viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla coniuge Sig.ra che, per l'effetto, continuerà a risiedervi e ad abitarvi senza soluzione di Parte_2
continuità insieme ai figli, mentre il Sig. dà atto di avere già reperito Parte_1 altra sistemazione abitativa in Chiavari Sant'Andrea di Rovereto n. 5 int. 3 presso la quale ha già trasferito il proprio domicilio e la propria residenza;
in essa trasferirà altresì i propri beni ed effetti personali al più presto e, comunque, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di omologazione della separazione, al cui asporto la Sig.ra presta Parte_2
fin d'ora consenso. Resta inteso che la Sig. sosterrà i costi per utenze domestiche e Pt_2 tassa rifiuti relative all'unità immobiliare di cui è assegnataria;
3) il luogo di residenza dei figli ed rimarrà quello Per_1 Persona_2
corrispondente all'attuale abitazione della madre e ivi sarà posto il domicilio prevalente degli stessi mentre viene dato atto che ha provveduto a trasferire altrove la propria Per_3 residenza, il che tuttavia non esime il padre dal corrispondere egualmente il contributo per il di lei mantenimento di cui al successivo punto n. 6, non avendo la stessa ancora raggiunto piena indipendenza economica;
4) entrambi i genitori si impegnano a provvedere quotidianamente alla cura, all'educazione e all'istruzione dei figli, compatibilmente con le esigenze e le attitudini degli stessi, fino a quando non avranno acquisito un'autonomia economica e di modo di vivere, tale da poterli ritenere definitivamente distaccati dal nucleo familiare originario secondo i comuni criteri adottati dalla giurisprudenza prevalente;
5) Il Sig. si impegna a versare alla propria coniuge a titol odi Parte_1
contributo al mantenimento della coniuge ex art. 156 c.c. la somma mensile di euro 100,00 a mezzo bonifico bancario su Iban [...] entro il giorno cinque di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal
01.01.2026;
6) il Sig. si impegna altresì a versare alla Sig a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento dei figli ed la somma mensile di Per_3 Per_1 Per_2 euro 1.100,00 a mezzo bonifico bancario su Iban [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con espressa intesa che tale importo subirà la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dal 1.1.2026; 7) i genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno nelle spese straordinarie da contrarsi nell'esclusivo interesse dei figli secondo le modalità ed i criteri di cui al Verbale di riunione del 15\9\2016 della sezione IV del Tribunale civile di Genova con obbligo, per il coniuge che provvederà all'esborso, di preventiva e tempestiva informazione e consultazione con l'altro coniuge e necessità di approvazione da parte di quest'ultimo prima di procedere al pagamento, salvo casi di necessità e di urgenza non prevedibili e non procrastinabili. I ricorrenti si danno espressamente atto che il contributo versato dal Sig. Parte_1 pro quota Ester è espressamente comprensivo delle di lei necessità abitative in Torino;
8) poiché fu convenuto tra i coniugi che l'autovettura Fiat 500L tg. GK376SF venisse acquistata affinché fosse utilizzata in via esclusiva dal figlio , pur essendo Per_1
nominativamente intestata alla ricorrente, il Sig. corrisponderà altresì Parte_1 mensilmente in favore della moglie da somma di euro 100,00 pari al 50% della rata da versare alla Società di intermediazione creditizia presso la quale è stato richiesto e ottenuto il finanziamento della somma impiegata per l'acquisto del veicolo che, dunque, il marito verserà - unitamente alla somma convenuta per totali euro 1.200,00 mensili di cui ai superiori punti nn. 5 e 6 nei modi e nei termini di cui ai suddetti punti - fino all'estinzione del debito prevista per il dicembre 2027;
9) il Sig. vedrà e terrà con sé il figlio minore quando vorrà, Parte_1 Per_2
previo accordo con il figlio adolescente e preavviso di 24 ore alla Sig.ra e, Parte_2
in ogni caso, nel corso di almeno due pomeriggi a settimana comprensivi di cena e pernotto nonché, nel corso dei fine settimana alternati, sempre previo accordo con lo stesso e compatibilmente con i suoi impegni scolastici che dovranno, in ogni caso, ritenersi prevalenti;
inoltre, per il periodo di una settimana in tempo di fermo scolastico estivo, per un periodo di sette giorni durante le festività Natalizie, includendo alternativamente ogni anno il giorno di Natale e di Capodanno e di tre giorni durante le vacanze Pasquali includendo il giorno di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo da godersi alternativamente un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
10) l'autovettura Ford C-Max FA384PD, di cui il Sig. è Parte_1 proprietario, rimarrà nella di lui esclusiva proprietà e disponibilità mentre la Sig.ra Pt_2
rimarrà proprietaria e utilizzatrice esclusiva dello scooter SYM 125 tg. ER10223;
[...]
11) non vi sono altri beni, né mobili, né immobili, né mobili registrati, né conti correnti cointestati tra i coniugi al di fuori di quelli oggetto del presente accordo;
12) i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, eccezion fatta per quanto costituisce oggetto delle determinazioni congiunte di cui ai punti che precedono, e di avere già regolato tra loro ogni ulteriore aspetto patrimoniale all'atto della determinazione delle sopra estese condizioni;
13) le spese legali sono compensate con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2000, Numero 12, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
18/10/1964, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Maberino (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paolo Munafò (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._4
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Chiavari (GE) il 29/04/2000 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati con impegno di reciproco rispetto e si scambiano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o della carta d'identità valida anche per l'espatrio, libero per il prosieguo ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, anche all'estero; 2) l'abitazione di attuale residenza coniugale sita in Chiavari (GE) Via Cioni n. 33 interno
4, di proprietà del ricorrente, viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla coniuge Sig.ra che, per l'effetto, continuerà a risiedervi e ad abitarvi senza soluzione di Parte_2
continuità insieme ai figli, mentre il Sig. dà atto di avere già reperito Parte_1 altra sistemazione abitativa in Chiavari Sant'Andrea di Rovereto n. 5 int. 3 presso la quale ha già trasferito il proprio domicilio e la propria residenza;
in essa trasferirà altresì i propri beni ed effetti personali al più presto e, comunque, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di omologazione della separazione, al cui asporto la Sig.ra presta Parte_2
fin d'ora consenso. Resta inteso che la Sig. sosterrà i costi per utenze domestiche e Pt_2 tassa rifiuti relative all'unità immobiliare di cui è assegnataria;
3) il luogo di residenza dei figli ed rimarrà quello Per_1 Persona_2
corrispondente all'attuale abitazione della madre e ivi sarà posto il domicilio prevalente degli stessi mentre viene dato atto che ha provveduto a trasferire altrove la propria Per_3 residenza, il che tuttavia non esime il padre dal corrispondere egualmente il contributo per il di lei mantenimento di cui al successivo punto n. 6, non avendo la stessa ancora raggiunto piena indipendenza economica;
4) entrambi i genitori si impegnano a provvedere quotidianamente alla cura, all'educazione e all'istruzione dei figli, compatibilmente con le esigenze e le attitudini degli stessi, fino a quando non avranno acquisito un'autonomia economica e di modo di vivere, tale da poterli ritenere definitivamente distaccati dal nucleo familiare originario secondo i comuni criteri adottati dalla giurisprudenza prevalente;
5) Il Sig. si impegna a versare alla propria coniuge a titol odi Parte_1
contributo al mantenimento della coniuge ex art. 156 c.c. la somma mensile di euro 100,00 a mezzo bonifico bancario su Iban [...] entro il giorno cinque di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal
01.01.2026;
6) il Sig. si impegna altresì a versare alla Sig a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento dei figli ed la somma mensile di Per_3 Per_1 Per_2 euro 1.100,00 a mezzo bonifico bancario su Iban [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, con espressa intesa che tale importo subirà la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dal 1.1.2026; 7) i genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno nelle spese straordinarie da contrarsi nell'esclusivo interesse dei figli secondo le modalità ed i criteri di cui al Verbale di riunione del 15\9\2016 della sezione IV del Tribunale civile di Genova con obbligo, per il coniuge che provvederà all'esborso, di preventiva e tempestiva informazione e consultazione con l'altro coniuge e necessità di approvazione da parte di quest'ultimo prima di procedere al pagamento, salvo casi di necessità e di urgenza non prevedibili e non procrastinabili. I ricorrenti si danno espressamente atto che il contributo versato dal Sig. Parte_1 pro quota Ester è espressamente comprensivo delle di lei necessità abitative in Torino;
8) poiché fu convenuto tra i coniugi che l'autovettura Fiat 500L tg. GK376SF venisse acquistata affinché fosse utilizzata in via esclusiva dal figlio , pur essendo Per_1
nominativamente intestata alla ricorrente, il Sig. corrisponderà altresì Parte_1 mensilmente in favore della moglie da somma di euro 100,00 pari al 50% della rata da versare alla Società di intermediazione creditizia presso la quale è stato richiesto e ottenuto il finanziamento della somma impiegata per l'acquisto del veicolo che, dunque, il marito verserà - unitamente alla somma convenuta per totali euro 1.200,00 mensili di cui ai superiori punti nn. 5 e 6 nei modi e nei termini di cui ai suddetti punti - fino all'estinzione del debito prevista per il dicembre 2027;
9) il Sig. vedrà e terrà con sé il figlio minore quando vorrà, Parte_1 Per_2
previo accordo con il figlio adolescente e preavviso di 24 ore alla Sig.ra e, Parte_2
in ogni caso, nel corso di almeno due pomeriggi a settimana comprensivi di cena e pernotto nonché, nel corso dei fine settimana alternati, sempre previo accordo con lo stesso e compatibilmente con i suoi impegni scolastici che dovranno, in ogni caso, ritenersi prevalenti;
inoltre, per il periodo di una settimana in tempo di fermo scolastico estivo, per un periodo di sette giorni durante le festività Natalizie, includendo alternativamente ogni anno il giorno di Natale e di Capodanno e di tre giorni durante le vacanze Pasquali includendo il giorno di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo da godersi alternativamente un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
10) l'autovettura Ford C-Max FA384PD, di cui il Sig. è Parte_1 proprietario, rimarrà nella di lui esclusiva proprietà e disponibilità mentre la Sig.ra Pt_2
rimarrà proprietaria e utilizzatrice esclusiva dello scooter SYM 125 tg. ER10223;
[...]
11) non vi sono altri beni, né mobili, né immobili, né mobili registrati, né conti correnti cointestati tra i coniugi al di fuori di quelli oggetto del presente accordo;
12) i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, eccezion fatta per quanto costituisce oggetto delle determinazioni congiunte di cui ai punti che precedono, e di avere già regolato tra loro ogni ulteriore aspetto patrimoniale all'atto della determinazione delle sopra estese condizioni;
13) le spese legali sono compensate con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2000, Numero 12, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino