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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 199/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto -cessazione effetti civili
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BERARDI TERESA, giusta Parte_1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bari alla via Paolo Lembo
27/A;
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BERARDI TERESA, giusta procura in CP_1 atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bari alla via Paolo Lembo 27/A;
-RICORRENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.2.2024, e , premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in il 4.6.2022 (trascritto nel registro degli atti di Stato CP_2 civile del detto Comune al n. 14 P. II S. A anno 2022), dalla cui unione non sono nati figli, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del Tribunale di Trani n. 41/2024 emessa il 14.5.2024 e pubblicata in data
19.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quindi, decorsi i termini di legge, i coniugi hanno congiuntamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni concordate per la pronuncia di separazione.
A tal fine le parti hanno depositato in data 9.11.2024 note scritte in sostituzione dell'udienza del
4.12.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni di separazione.
Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole in data 13.11.2024.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (9.4.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 14.5.2024 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 19.5.2024, e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 9.11.2024, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del 4.2.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez.
U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in il CP_2
4.6.2022 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del 4.2.2024, da intendersi qui integralmente riportate;
2) Spese compensate;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e CP_2 agli ulteriori incombenti di legge (atto n. 14, P. II, S. A, anno 2022).
Così deciso in Trani, il 7.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 199/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto -cessazione effetti civili
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BERARDI TERESA, giusta Parte_1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bari alla via Paolo Lembo
27/A;
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BERARDI TERESA, giusta procura in CP_1 atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bari alla via Paolo Lembo 27/A;
-RICORRENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.2.2024, e , premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in il 4.6.2022 (trascritto nel registro degli atti di Stato CP_2 civile del detto Comune al n. 14 P. II S. A anno 2022), dalla cui unione non sono nati figli, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del Tribunale di Trani n. 41/2024 emessa il 14.5.2024 e pubblicata in data
19.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quindi, decorsi i termini di legge, i coniugi hanno congiuntamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni concordate per la pronuncia di separazione.
A tal fine le parti hanno depositato in data 9.11.2024 note scritte in sostituzione dell'udienza del
4.12.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni di separazione.
Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole in data 13.11.2024.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (9.4.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 14.5.2024 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 19.5.2024, e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 9.11.2024, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del 4.2.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez.
U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in il CP_2
4.6.2022 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del 4.2.2024, da intendersi qui integralmente riportate;
2) Spese compensate;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e CP_2 agli ulteriori incombenti di legge (atto n. 14, P. II, S. A, anno 2022).
Così deciso in Trani, il 7.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana