Art. 2.
L'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4, n. 3, dello stesso decreto presidenziale.
L'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4, n. 3, dello stesso decreto presidenziale.