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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2997 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2997 / 2021 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. REMINI
ALESSANDRO (C. F. ) e dall'Avv. Rosa Giordano C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._2
studio sito in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107 (PEC:
- Email_1
); Email_2
OPPONENTE
Contro
Controparte_2
Pag. 1 a 8 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI
LORENZO (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
lo studio di quest'ultimo sito in Via Barnaba Oriani 91 00197 ROMA (PEC:
); Email_3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società opponente spiegava opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto di rilascio di immobile, notificatole in data 3.6.2021, fondato sulla sentenza n. 997/2019
(R. G. 5554/2014) del Tribunale di Roma.
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
Nelle more del procedimento, il titolo veniva posto in esecuzione e l'immobile veniva rilasciato, come da verbale di rilascio di immobile del 26.4.2022, eseguito dall'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente.
Parte opponente, dopo il deposito della terza memoria istruttoria in data
20.5.2022 e delle note di trattazione scritta del 21.2.2023, si asteneva dal coltivare il giudizio, omettendo di depositare le note scritte in sostituzione
Pag. 2 a 8 dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 e di depositare gli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
Parte opposta, al contrario, precisava le proprie conclusioni con note scritte depositate in data 18.11.2024, con cui chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, anche alla luce dell'intervenuto disinteresse della controparte.
Ciò posto, deve innanzitutto deve essere esplicitata la necessità di una pronuncia di merito.
Difatti, il rilascio dell'immobile per cui è causa nel corso del presente giudizio, mediante intervento dell'ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura coattiva di rilascio, non fa venire meno l'interesse ad agire in capo all'opponente: l'eventuale accoglimento dell'azione avrebbe come risultato il travolgimento di tutti gli atti esecutivi posti in essere successivamente al precetto opposto in tale sede, con titolo per essere reintegrati nel legittimo possesso. Pertanto, il Tribunale non ravvisa i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tale conclusione è pacifica anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017 (Rv. 645478 - 02).
Pag. 3 a 8 Tale statuizione si attaglia, a maggior ragione, al caso di specie, ove il rilascio è avvenuto coattivamente.
Venendo al merito della controversia, l'opposizione deve essere rigettata.
Con unico motivo, l'attrice eccepiva il “difetto di legittimazione passiva della nel presente giudizio” in Controparte_4
quanto, con contratto del 02.05.2015, aveva dato in locazione i terreni per cui è causa ad con scadenza al 30.4.2030. Pertanto, secondo la Persona_1
prospettazione della difesa, l'opposta avrebbe dovuto intimare il precetto di rilascio nei confronti del nuovo detentore quale unico legittimato.
Si difendeva parte opposta, affermando di aver correttamente notificato titolo e precetto nei confronti della società opponente, quale destinataria della condanna di rilascio comminata nel titolo, non essendo richiesta la notifica nei confronti del terzo detentore. Inoltre, eccepiva l'inopponibilità del contratto di locazione in quanto le parti contraenti non avevano proceduto alla sua trascrizione, nonostante la durata ultranovennale, in contrasto con l'art. 2643, n. 8), c.c. ed in quanto, una volta risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio, il contratto di locazione stipulato tra l'acquirente e il terzo veniva travolto dagli effetti della caducazione del titolo.
Il motivo di opposizione è infondato.
Ai fini della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la presente controversia, deve procedersi ad una lettura congiunta di tutti i precedenti giurisprudenziali richiamati da entrambe le parti, con particolare riferimento a Cass. 20167/2017, Cass. n. 20053/2013 e Cass. n.
24637/2016.
Pag. 4 a 8 Il punto di diritto, controverso tra le parti, concerne la possibilità di porre in esecuzione un titolo giudiziale, contenente una condanna al rilascio di immobili, nei confronti non solo della parte soccombente ma anche del soggetto che di fatto detiene l'immobile al tempo delle attività prodromiche all'azione esecutiva.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che
“L'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l'ordine "de quo" venir contrastato da un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, e potendo d'altronde il detentore, qualora ritenga lesi i suoi diritti dal provvedimento di rilascio, provvedere alla loro tutela mediante opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ovvero con autonoma azione di accertamento.” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 24637 del 02/12/2016 - Rv. 642328
- 01).
Ciò è in linea con quanto precedentemente affermato nella sentenza n.
20053/2013, con cui la Cassazione in un passaggio motivazionale enunciava il seguente principio di diritto (richiamato anche dall'opposta): “In conclusione, va ribadito che, in tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione; pertanto, qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di detenere l'
Pag. 5 a 8 immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza;
o ai sensi dell' art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti.”.
Tale principio è spiegato in modo più approfondito in altro passo della motivazione, ove viene esplicitato che “Pertanto soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio;
se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente (cfr.
Cass. n. 11583/05, n. 18179/07, n. 10723 /11). Nel caso in cui, invece, il creditore ignori l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del terzo ovvero questa sopravvenga durante la pendenza del processo esecutivo, la situazione di fatto non può andare a scapito dell'avente diritto, ponendo nel nulla gli atti esecutivi (o prodromicì all'esecuzione) già compiuti nei confronti del destinatario della condanna;
pertanto, con un adattamento dell'art. 111 cod. proc. civ., reso necessario dalla struttura del processo per esecuzione diretta, tale però da non escluderne in radice l'applicabilità (cfr. Cass. n.
13914/05, nonché Cass. n. 3643/13), va affermato che il processo esecutivo prosegue e gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile.”.
Pag. 6 a 8 La breve disamina dei precedenti sopra riportati permette, pertanto, di appurare la legittima intimazione del precetto di rilascio nei confronti dell'opponente, quale soggetto indicato nel titolo giudiziale.
Nel caso di specie, infatti, poiché il contratto di locazione non è stato trascritto,
l'opposta non poteva essere a conoscenza della sua esistenza. Essendo all'oscuro dell'esistenza di un terzo detentore qualificato dei terreni oggetto di rilascio, non poteva intimare il precetto al terzo. Contratto che, peraltro, non è opponibile all'odierna opposta, in quanto non trascritto presso la competente conservatoria.
In conclusione, deve affermarsi che il legittimato passivo dell'esecuzione può essere individuato nel detentore di fatto o di diritto, quale avente causa del soggetto individuato nel titolo giudiziale, ma solamente nel caso in cui il creditore esecutante ne sia a conoscenza.
Poiché nel caso in esame l'opposta non era nella possibilità giuridica di conoscere l'esistenza del terzo detentore, l'intimazione del precetto nei confronti dell'opponente risulta legittima.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, prendendo come riferimento i parametri minimi stabiliti per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa.
Considerato che l'opponente non ha indicato il valore della controversia né nell'atto introduttivo né nella nota di iscrizione a ruolo, si manda alla cancelleria per gli accertamenti di competenza ai fini del versamento del contributo unificato.
Pag. 7 a 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti dell'opposta, liquidate in 3.809,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- Manda alla cancelleria per gli accertamenti di competenza sull'omessa indicazione del valore della controversia ai fini del versamento del contributo unificato.
Tivoli, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2997 / 2021 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. REMINI
ALESSANDRO (C. F. ) e dall'Avv. Rosa Giordano C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._2
studio sito in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107 (PEC:
- Email_1
); Email_2
OPPONENTE
Contro
Controparte_2
Pag. 1 a 8 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI
LORENZO (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
lo studio di quest'ultimo sito in Via Barnaba Oriani 91 00197 ROMA (PEC:
); Email_3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società opponente spiegava opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto di rilascio di immobile, notificatole in data 3.6.2021, fondato sulla sentenza n. 997/2019
(R. G. 5554/2014) del Tribunale di Roma.
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
Nelle more del procedimento, il titolo veniva posto in esecuzione e l'immobile veniva rilasciato, come da verbale di rilascio di immobile del 26.4.2022, eseguito dall'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente.
Parte opponente, dopo il deposito della terza memoria istruttoria in data
20.5.2022 e delle note di trattazione scritta del 21.2.2023, si asteneva dal coltivare il giudizio, omettendo di depositare le note scritte in sostituzione
Pag. 2 a 8 dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 e di depositare gli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
Parte opposta, al contrario, precisava le proprie conclusioni con note scritte depositate in data 18.11.2024, con cui chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, anche alla luce dell'intervenuto disinteresse della controparte.
Ciò posto, deve innanzitutto deve essere esplicitata la necessità di una pronuncia di merito.
Difatti, il rilascio dell'immobile per cui è causa nel corso del presente giudizio, mediante intervento dell'ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura coattiva di rilascio, non fa venire meno l'interesse ad agire in capo all'opponente: l'eventuale accoglimento dell'azione avrebbe come risultato il travolgimento di tutti gli atti esecutivi posti in essere successivamente al precetto opposto in tale sede, con titolo per essere reintegrati nel legittimo possesso. Pertanto, il Tribunale non ravvisa i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tale conclusione è pacifica anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017 (Rv. 645478 - 02).
Pag. 3 a 8 Tale statuizione si attaglia, a maggior ragione, al caso di specie, ove il rilascio è avvenuto coattivamente.
Venendo al merito della controversia, l'opposizione deve essere rigettata.
Con unico motivo, l'attrice eccepiva il “difetto di legittimazione passiva della nel presente giudizio” in Controparte_4
quanto, con contratto del 02.05.2015, aveva dato in locazione i terreni per cui è causa ad con scadenza al 30.4.2030. Pertanto, secondo la Persona_1
prospettazione della difesa, l'opposta avrebbe dovuto intimare il precetto di rilascio nei confronti del nuovo detentore quale unico legittimato.
Si difendeva parte opposta, affermando di aver correttamente notificato titolo e precetto nei confronti della società opponente, quale destinataria della condanna di rilascio comminata nel titolo, non essendo richiesta la notifica nei confronti del terzo detentore. Inoltre, eccepiva l'inopponibilità del contratto di locazione in quanto le parti contraenti non avevano proceduto alla sua trascrizione, nonostante la durata ultranovennale, in contrasto con l'art. 2643, n. 8), c.c. ed in quanto, una volta risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio, il contratto di locazione stipulato tra l'acquirente e il terzo veniva travolto dagli effetti della caducazione del titolo.
Il motivo di opposizione è infondato.
Ai fini della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la presente controversia, deve procedersi ad una lettura congiunta di tutti i precedenti giurisprudenziali richiamati da entrambe le parti, con particolare riferimento a Cass. 20167/2017, Cass. n. 20053/2013 e Cass. n.
24637/2016.
Pag. 4 a 8 Il punto di diritto, controverso tra le parti, concerne la possibilità di porre in esecuzione un titolo giudiziale, contenente una condanna al rilascio di immobili, nei confronti non solo della parte soccombente ma anche del soggetto che di fatto detiene l'immobile al tempo delle attività prodromiche all'azione esecutiva.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che
“L'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l'ordine "de quo" venir contrastato da un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, e potendo d'altronde il detentore, qualora ritenga lesi i suoi diritti dal provvedimento di rilascio, provvedere alla loro tutela mediante opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ovvero con autonoma azione di accertamento.” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 24637 del 02/12/2016 - Rv. 642328
- 01).
Ciò è in linea con quanto precedentemente affermato nella sentenza n.
20053/2013, con cui la Cassazione in un passaggio motivazionale enunciava il seguente principio di diritto (richiamato anche dall'opposta): “In conclusione, va ribadito che, in tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell'esecuzione; pertanto, qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di detenere l'
Pag. 5 a 8 immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza;
o ai sensi dell' art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti.”.
Tale principio è spiegato in modo più approfondito in altro passo della motivazione, ove viene esplicitato che “Pertanto soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio;
se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente (cfr.
Cass. n. 11583/05, n. 18179/07, n. 10723 /11). Nel caso in cui, invece, il creditore ignori l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del terzo ovvero questa sopravvenga durante la pendenza del processo esecutivo, la situazione di fatto non può andare a scapito dell'avente diritto, ponendo nel nulla gli atti esecutivi (o prodromicì all'esecuzione) già compiuti nei confronti del destinatario della condanna;
pertanto, con un adattamento dell'art. 111 cod. proc. civ., reso necessario dalla struttura del processo per esecuzione diretta, tale però da non escluderne in radice l'applicabilità (cfr. Cass. n.
13914/05, nonché Cass. n. 3643/13), va affermato che il processo esecutivo prosegue e gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile.”.
Pag. 6 a 8 La breve disamina dei precedenti sopra riportati permette, pertanto, di appurare la legittima intimazione del precetto di rilascio nei confronti dell'opponente, quale soggetto indicato nel titolo giudiziale.
Nel caso di specie, infatti, poiché il contratto di locazione non è stato trascritto,
l'opposta non poteva essere a conoscenza della sua esistenza. Essendo all'oscuro dell'esistenza di un terzo detentore qualificato dei terreni oggetto di rilascio, non poteva intimare il precetto al terzo. Contratto che, peraltro, non è opponibile all'odierna opposta, in quanto non trascritto presso la competente conservatoria.
In conclusione, deve affermarsi che il legittimato passivo dell'esecuzione può essere individuato nel detentore di fatto o di diritto, quale avente causa del soggetto individuato nel titolo giudiziale, ma solamente nel caso in cui il creditore esecutante ne sia a conoscenza.
Poiché nel caso in esame l'opposta non era nella possibilità giuridica di conoscere l'esistenza del terzo detentore, l'intimazione del precetto nei confronti dell'opponente risulta legittima.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, prendendo come riferimento i parametri minimi stabiliti per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa.
Considerato che l'opponente non ha indicato il valore della controversia né nell'atto introduttivo né nella nota di iscrizione a ruolo, si manda alla cancelleria per gli accertamenti di competenza ai fini del versamento del contributo unificato.
Pag. 7 a 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti dell'opposta, liquidate in 3.809,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- Manda alla cancelleria per gli accertamenti di competenza sull'omessa indicazione del valore della controversia ai fini del versamento del contributo unificato.
Tivoli, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 8 a 8