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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2194 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/09/1975,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Arsie e Tiziana Stella
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
CHIEDONO
congiuntamente che il Tribunale di Vicenza Voglia, previ gli incombenti di rito e salva l'applicazione della previsione di cui all'art. 473 bis 51 secondo comma c.p.c.
(sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte) dichiari la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in AN il 01/06/2002 con atto registrato al n. 6 parte II serie A anno 2002 del Comune di AN;
alle seguenti condizioni:
- I coniugi e dichiarano di essere entrambi autosufficienti Parte_1 Parte_2
e rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco;
- il sig. si impegna entro il termine di 4 mesi dal deposito del presente Parte_2
ricorso a trasferire altrove la propria residenza;
- la figlia , tutt'ora minorenne viene affidata in via condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori, con residenza prevalente presso la casa familiare di via Del Rovere n. 7 di
AN, che rimane assegnata alla proprietaria , ma con ampia Parte_1
possibilità di gestire la propria permanenza presso l'abitazione del padre, secondo il diritto di visita che di seguito si stabilisce:
-durante le giornate o di sabato o di domenica, permarrà presso Persona_1
l'abitazione del padre, salva la facoltà di concordare tra le parti la permanenza presso l'abitazione della madre;
-durante le settimane lavorative, permarrà presso l'abitazione del padre Persona_1
per almeno due giorni, senza compromettere l'impegno scolastico;
2 -durante le vacanze scolastiche natalizie, e per la prima festività successiva alla separazione, la figlia rimarrà con la madre a Natale e con il padre a Capodanno e così
alternandosi per gli anni a seguire.
-durante le vacanze scolastiche pasquali, e per la prima festività successiva alla separazione, la figlia rimarrà con padre e così alternandosi per gli anni a seguire.
-per quanto concerne le vacanze estive, il padre avrà la possibilità di tenere la figlia con sé per almeno tre settimane anche non consecutive da concordare previamente con l'altro genitore.
-resta inteso che, data l'età della minorenne, nella gestione delle visite saranno tenute in considerazione sia il rispetto della bigenitorialità, avendo i ricorrenti ampia possibilità
di concordare diverse modalità di visita, e sia le volontà espresse e le esigenze scolastiche e ludiche dalla figlia minore;
- l'obbligo di mantenimento dei ricorrenti nei confronti della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente viene adempiuto in via diretta e i ricorrenti convengono di suddividere le spese straordinarie relative ad entrambi i figli nella quota del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre, seguendo per la loro individuazione e le modalità di liquidazione le prescrizioni contenute nel
Protocollo per i Procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di
Vicenza convenuto tra il Presidente del Tribunale, il Presidente dell'OA e le associazioni rappresentative in data 26/10/2017, che le parti dichiarano di conoscere nei suoi contenuti;
-tenuto conto delle reciproche capacità reddituali e della necessità del sig. di Per_1
reperire altra abitazione ove dare alloggio anche ai figli, le parti stabiliscono che il sig.
3 provveda a formulare annuale richiesta e a trattenere per sé a scopo di Parte_2
mantenimento dei figli l'intero importo di cui all'assegno unico e universale ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 230/2021, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto testo normativo.
-spese di lite da sopportarsi nella misura del 50% per ciascuna parte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in AN (VI) in data 01.06.2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 07.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore e del figlio maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente;
-le spese straordinarie relative ai due figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico della madre per il 60% e a carico del padre nella misura del 40%.
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
AN (VI), via Del Rovere n. 7, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in AN (VI) in data 01.06.2002 con atto trascritto al n.
[...]
6, parte II, serie A, anno 2002, ufficio 1 alle condizioni in epigrafe riportate;
5 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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