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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. AN Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5612/2019 R.G. vertente
TRA
, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, codice fiscale;
Parte_2 C.F._2
, codice fiscale Parte_3 C.F._3
, codice fiscale;
Parte_4 C.F._4
, codice fiscale;
Parte_5 C.F._5 nelle rispettive qualità di eredi legittimi del Sig. nato il Persona_1
5/06/1944 a Montemarano (AV) e deceduto in data 4/12/2018; tutti rappresentati e difesi dall' avv. Gerardo Perillo, codice fiscale
, e con questi elettivamente domiciliati in Avellino alla Via C.F._6
Carmine n. 15, giusta procura in atti, fax nr. 0825756206 e/o p.e.c.
-Appellanti- Email_1
CONTRO
ora P.IVA Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa con P.IVA_1
mandato anche disgiunto dall'avv. Luigino Bottoni, codice fiscale e dall'avv. Giuseppina Rocco, codice fiscale C.F._7
del foro di Avellino, con domicilio eletto presso il di lei C.F._8
studio in Avellino via Tagliamento, giusta mandato in atto separato già presente in atti;
fax 0432/974691 o all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero Email_2 Email_3
1 e numero fax 081/5535314; -Appellata-
NONCHE' in persona del l.r.p.t., con sede in Scafati (SA) al Corso Trieste CP_3
215, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mandara, codice fiscale giusta procura rilasciata in separato atto e con quest'ultimo C.F._9
elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. AN TE (Na) alla Via
Stabia 57; fax: 081-8797378; ed all'indirizzo p.e.c.:
Email_4
-Appellata- Terza Chiamata in Causa-
NONCHE' con sede in MA al viale Cesare Pavese Controparte_4
n.385 (C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di MA ), P.IVA_2 iscritta nell'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n.100023, in persona del suo procuratore speciale e legale rapp.te p.t., dott.ssa munita degli occorrenti poteri giusta procura a rogito notaio Controparte_5 [...] di MA del 4.7.2018, rep. n.88354, raccolta n.25262, elettivamente Persona_2
domiciliata in Avellino alla galleria di via Mancini, 17, presso lo studio dell'avv.
Italo Benigni del foro di Avellino codice fiscale (p.e.c.: C.F._10
fax: 082539280), dal quale è rapp.ta e difesa, Email_5
giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellata- Terza Chiamata in Causa-
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 2087/2019 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 12.11.2019 (proc. n. 2147/2015) e notificata a mezzo p.e.c. in data 17.11.2019;
CONCLUSIONI:
- per gli appellanti sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , nelle rispettive qualità di eredi
[...] Parte_4 Parte_5 legittimi del sig. Persona_1
“
1. Accogliere l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
2 impugnata per quanto sopra esposto;
2. In via principale, ritenere fondati i motivi di appello e riformare la sentenza n° 2087/2019 emessa dalla Sezione Civile del Tribunale di
Avellino; per l'effetto condannare controparte, in via esclusiva e/o solidale, al risarcimento di tutti i danni arrecati agli appellanti così come di seguito specificati:
- Danno emergente: euro 19.708,00 oltre iva, inteso quale costo necessario per
l'adeguamento degli impianti fotovoltaici e per la ristrutturazione degli immobili danneggiati a seguito dei lavori di installazione;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo;
- Lucro cessante: per un importo complessivo pari ad € 5.300,00, da quantificarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. ovvero sulla scorta dei calcoli riportati nelle relazioni tecniche di parte allegate al ricorso per A.T.P. (€ 2.200,00 per la perdita di energia registrata al 30/04/2014 presso l'azienda vitivinicola Persona_1 sita in Montemarano alla C.da Cortecorbo n° 16 ed ulteriori € 1.400,00 per la
[...] perdita energetica annua stimata dal C.T.P. per il periodo ricompreso tra il 30/04/2014 ed il 30/04/2015; € 900,00 per la perdita di energia registrata al 30/04/2014 presso la proprietà sita in Montemarano alla C.da Torre n° 28 ed ulteriori € Persona_1
800,00 per la perdita energetica annua stimata dal C.T.P. per il periodo ricompreso tra il
30/04/2014 ed il 30/04/2015); oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo;
- Spese sostenute dall'attore per l'A.T.P. : euro 4.105,04; oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo;
3.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione al difensore antistatario”.
- Per l'appellata ora Controparte_1 Controparte_2
“Respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, rigettare ovvero dichiarare inammissibile la domanda di riforma della sentenza per le motivazioni in narrativa e per l'effetto confermarla in ogni capo, con richiesta di rifusione delle spese legali del presente giudizio”.
- Per l'appellata “confermare la sentenza gravata e rigettare l'appello così CP_3
come proposto dagli eredi del sig. in quanto inammissibile, infondato Persona_1
3 in fatto ed in diritto e voglia:
- dichiarare inammissibile l'appello ed inutilizzabile nei confronti della la CP_3 consulenza tecnica redatta nel corso dell'ATP incardinato esclusivamente tra il sig.
e la per violazione del principio del Persona_1 Controparte_2 contraddittorio e del diritto di difesa;
- accertare e confermare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento da parte dell'attore dei presunti danni subiti, così come già rilevato dal giudice di prime cure nei confronti dell'odierno appellata CP_3
- dichiarare infondato in fatto ed in diritto il gravame proposto e per l'effetto rigettarlo integralmente;
- In via subordinata, , accertare il grado di responsabilità da attribuirsi alla CP_3 rispetto alla causazione dei danni subiti dall'attore;
- condannare essa a manlevare la dal pagamento Controparte_6 CP_3 delle somme riconosciute ad ogni titolo agli attori;
- condannare la al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_6 dalla ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c., con attribuzione al CP_3 procuratore antistatario per averne fatto anticipo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio da liquidarsi a favore del procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
- Per l'appellata, Controparte_4
- rigettare l'appello poiché improcedibile, inammissibile ed infondato;
- in via gradata, rigettare la domanda di parte attrice poiché inammissibile ed infondata;
- in subordine, respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dalla contro la CP_3 in quanto nulla, improponibile, inammissibile e infondata, in fatto e in Controparte_4 diritto, per tutte le ragioni sopra espresse;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via subordinata reiterava le istanze istruttorie tempestivamente formulate CP_4 con la memoria depositata il 30.1.17 (a beneficio delle controparti rammentiamo che il secondo termine di cui al VI comma dell'art.183 c.p.c. scadeva il 28.1.17, che era sabato, per cui la scadenza è stata posticipata al lunedì successivo – il 30.1.17 – ai sensi dell'art.155, comma 5, c.p.c.), finalizzate ad acquisire agli atti del giudizio taluni
4 documenti, che non sono nella disponibilità di e che però sono rilevanti al fine CP_4 di comprovare l'intempestività della istanza di malleva avanzata dalla nei CP_3 riguardi della concludente istanza che risulta palesemente tardiva. E cioè: CP_1
- ordinarsi ex art.210 c.p.c. all'attore (oggi agli eredi di alla Persona_1 convenuta e alla terza chiamata in causa di produrre in giudizio la CP_3 dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte prot. n. 0140-2011 del
16.12.2011, documento peraltro richiamato nella comparsa di costituzione di primo grado dell'assicurata ma non allegato, benché lo stesso venga indicato come “doc. 2”;
- ordinarsi alla convenuta e alla di produrre in giudizio ex art.210 c.p.c. la CP_3 nota a firma dell'avv. Luigino Bottoni con relativo avviso di ricevimento e/o timbro di ricezione, inviata per conto di alla . Controparte_1 CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado:
Con atto ritualmente notificato il sig. premetteva che: Persona_1
- il 30/08/2011 aveva commissionato alla società con sede in Controparte_1
San Daniele Del Friuli (UD) alla Via Monsignore Romero n. 59 (p. iva ) P.IVA_1 la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico destinato a servire l'omonima azienda vitivinicola sita in Montemarano (AV) alla C.da Cortecorbo n.
16 (contratto di acquisto e di appalto nr. 68/RM);
- in esecuzione del predetto contratto il Sig. versava alla Per_1 CP_1
l'importo complessivo di € 55.519,63;
[...]
- l'impianto, avente potenza complessiva di 15,18 kWp, risultava composto da n.
66 pannelli fotovoltaici, n. 3 inverter ed attrezzatura per la connessione dell'impianto stesso alla rete elettrica;
- l'installazione dell'impianto era stata effettuata da tecnici della Controparte_1
conformemente a quanto previsto contrattualmente;
- i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte tale da comportare danni materiali all'immobile di proprietà dell'attore nonché danni connessi ad una minore produzione di energia elettrica rispetto a quella contrattualmente garantita così come dalla relazione tecnica di parte e dai rilievi fotografici allegati al ricorso per
5 accertamento tecnico preventivo;
- urgevano lavori di risistemazione dell'immobile e di adeguamento dell'impianto sopra menzionato onde evitare che l'istante possa subire danni ulteriori e più ingenti di quelli allo stato registrati;
- vane ed infruttuose si sono rivelate le reiterate richieste di intervento inoltrate dall'istante alla società finalizzate ad ottenere un intervento di Controparte_1
adeguamento, ripristino del sistema e di sistemazione della struttura sottostante;
- il 30/08/2011 il Sig. commissionava alla società Persona_1 [...] la fornitura e l'installazione di impianto fotovoltaico destinato a CP_1
servire la propria abitazione sita in Montemarano (AV) alla C.da Torre n. 28
(contratto di acquisto e di appalto nr. 67/RM);
- in esecuzione di tale ultimo contratto il Sig. versava alla Per_1 CP_1
l'importo complessivo di € 21.928,40;
[...]
- l'impianto avente potenza complessiva di 5,52 kWp risulta composto da n. 24 pannelli fotovoltaici, n. 1 inverter ed attrezzatura per la connessione dell'impianto stesso alla rete elettrica;
- l'installazione dell'impianto veniva effettuata dai tecnici della Controparte_1
conformemente a quanto previsto dal contratto;
- detti lavori, non erano stati eseguiti a regola d'arte, comportando danni materiali all'immobile di proprietà dell'attore nonché danni connessi ad una minore produzione di energia elettrica rispetto a quella contrattualmente garantita così come agevolmente evincibile dalla relazione tecnica di parte e dai rilievi fotografici allegati al ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- urgevano lavori di risistemazione dell'immobile e di adeguamento dell'impianto sopra menzionato onde evitare che l'istante possa subire danni ulteriori e più ingenti di quelli allo stato registrati;
- vane ed infruttuose si sono rivelate le reiterate richieste di intervento inoltrate dall'istante alla società finalizzate ad ottenere un intervento di Controparte_1
adeguamento, di ripristino del sistema e di sistemazione della struttura sottostante;
6 - l'urgenza di acquisire le prove relative alle situazioni di danno e di pericolo sopra esposte hanno indotto l'attore a promuovere - nei confronti della CP_1
- ricorso per accertamento tecnico preventivo (N° 3120/2014 R.G. Tribunale di
[...]
Avellino) al fine di vedere determinato l'esatto ammontare dei danni dallo stesso patiti e le cause che li hanno provocati in vista di una composizione bonaria della lite;
- il Tribunale nominava l'Ing. conferendogli l'incarico di Persona_3
descrivere la situazione di cui al ricorso con specifico mandato di accertare anche le cause, gli effetti dannosi e l'ammontare del relativo danno;
- accertate le difformità lamentate dal ricorrente, il CTU proponeva la definizione transattiva della lite ma il tentativo si rivelava infruttuoso
Concludeva affinché: 1) In via principale fosse accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta consistente nella mancata fornitura di dispositivi idonei alla produzione energetica concordata e nella mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di installazione commissionati alla già ); per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto fosse riconosciuta la medesima società responsabile dei danni arrecati all'attore così come di seguito quantificati: - Danno emergente: euro 19.708,00 oltre iva;
-Lucro cessante: da quantificarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. ovvero sulla scorta dei calcoli riportati nelle relazioni tecniche di parte allegate al ricorso per
A.T.P. per un importo complessivo pari ad € 5.300,00
Vinte le spese di lite ed ATP con attribuzione”.
-Si costituiva la società ora la quale Controparte_1 Controparte_2
in via preliminare contestava la tardività nella denunzia del vizio e la decadenza dell'azione; nel merito chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, installatore che aveva curato il montaggio a nome della società C.so CP_3
Trieste 215, 84018 Scafati (SA), affinché venisse accertato che ogni eventuale responsabilità in merito a quanto denunziato dal sig. era Persona_1
dovuta esclusivamente al montaggio non a regola d'arte eseguito dalla terza chiamata, CP_3
Concludeva: “a) in via preliminare per dichiarare l'azione del sig. decaduta per Per_1
7 omessa denunzia del termine di 60 giorni per la denunzia del vizio, nonché prescritta per superamento del termine biennale previsto dall'art. 1776 c.c. Stessa conclusione ai sensi dell'art.1495 c.c. qualora il contratto de quo venisse qualificato come compravendita;
b) autorizzare la chiamata del terzo: società C.so Trieste 215, 84018 Scafati CP_3
(SA) al fine manlevare la da qualsiasi responsabilità, Controparte_2 risarcimento del danno e spesa, comprese le spese legali, che dovessero essere accertate ed alle quali dovesse venie condannata, in virtù delle domande avverse;
c) nel merito respingere la domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di alcuna prova.
d) Spese legali, compensi ed accessori di lite comunque rifusi”.
Disposta la chiamata di terzo si costituiva la che, a sua volta chiedeva CP_3
di poter chiamare in garanzia la affinché fosse Controparte_4
accertato e dichiarato:
1) in via preliminare l'inutilizzabilità dell'ATP nei confronti della CP_3
2) la decadenza e prescrizione del diritto al risarcimento del danno dell'attore;
3) nel merito l'infondatezza della domanda attorea;
4) spese processuali a carico della ex art. 1917 c.c. , con Controparte_4
attribuzione”.
Si costituiva la impugnando ogni e qualsiasi Controparte_4
domanda ex adverso proposta in quanto nulla, improponibile, inammissibile e infondata e ne chiedeva il rigetto.
Il. G.I. ritenute inammissibili le prove orali, perché generiche e la causa matura per la decisione;
fissava per precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, l'udienza del 12.11.2019, con termine per note fino a trenta giorni prima, all'esito della quale Il Tribunale adito con sentenza n. 2087/2019 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. pubblicata il 12.11.2019 così provvedeva:
"1) Rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che liquida in euro 3.972,00 per compenso professionale, oltre IVA CPA e rimborso
8 forfettario al 15%;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di CP_3 che liquida in euro 3.972,00 per compenso professionale, oltre IVA CPA e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione;
4) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di
[...] che liquida in euro 3.972,00 per compenso professionale, oltre IVA Controparte_4
CPA e rimborso forfettario al 15%".
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza n. 2087/2019 con appello notificato in data 13.12.2019, hanno interposto gravame i signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , nelle rispettive qualità di eredi
[...] Parte_4 Parte_5
legittimi del Sig. chiedendone l'integrale riforma per tre Persona_1
ordini di motivi.
La causa veniva iscritta a ruolo al RG. n. 5612/2019.
Si costitutiva la società ora la quale Controparte_1 Controparte_2 eccepiva l'infondatezza dell'appello nonché l'ineccepibilità della sentenza impugnata.
Si costitutiva la che impugnava e contestava l'avverso gravame e ne CP_3
chiedeva l'integrale rigetto in quanto lo stesso risulta ictu oculi inammissibile, improcedibile oltre che infondato in fatto ed in diritto.
Eccepiva in diritto: 1) in via preliminare - inammissibilità dell'appello. 2) in rito – inutilizzabilità della ctu redatta nel corso dell' atp instaurato tra il sig. e Per_1
la OL SY Spa e non anche nei confronti della CP_3
3) nel merito - intervenuta prescrizione del diritto all'azione e sulla corretta applicazione dell'art. 1667 c.c.
4) sul secondo motivo di gravame – infondatezza della domanda e inutilizzabilità elaborato peritale redatto nel corso dell'ATP.
6) in subordine, in caso di accertamento della responsabilità in capo alla CP_3
[...
- richiesta di condanna al risarcimento danni essa . Controparte_4
9 7) la condanna della al pagamento sempre e comunque delle Controparte_6
spese processuali, diritti ed onorari di lite del procuratore antistatario ex art. 1917,
III comma, cc.
8) la condanna dell'appellante per lite temeraria.
Si costitutiva, la la quale impugnava l'appello Controparte_7
degli eredi ed ogni e qualsiasi domanda ex adverso proposta in quanto Per_1
nulla, improponibile, inammissibile e infondata e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii per per esigenze di ruolo, la Corte, all'esito dell'udienza del 13.09.2024, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione assegnando alle parti il termine di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza. Venivano depositate comparse conclusionali e relativa replica dalle parti.
Ciò posto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il
13.12.2019 a fronte della sentenza n. 2087/2019, notificata il 17.11.2019, pubblicata il 12.11.2019, il cui termine utile per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il
17/12/2019, nel rispetto del termine previsto dall'art 325 cpc.
Orbene, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate dalle parti appellate non ravvisandosi gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Con riferimento all'esame nel merito dei
10 MOTIVI DI APPELLO
Col primo e col secondo gli appellanti censurano l'erroneità della decisione adottata in ragione dell'omessa valutazione della documentazione prodotta da parte attrice nonché della ATP in atti e l'errata applicazione dell'art. 1667 cod. civ.; lamentano l'errore in cui è caduto il Giudice di prime cure laddove ha ravvisato:
a) l'omessa denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera con conseguente decadenza dell'attrice dall'azione finalizzata ad al relativo risarcimento (ex art. 1667 cod. civ.),
b) la tardività della denunzia e dell'azione di garanzia atteso che il ricorso per ATP era stato depositato solo nel 2014 mentre i lavori di installazione dell'impianto e la relativa consegna risalivano al 2011;
c) ha ritenuto l'ATP atto inidoneo ad interrompere i termini di prescrizione dell'azione per vizi prevista dall'art. 1667 c.c., non ravvisando nel caso di specie come vizi occulti i difetti
e le difformità denunciati dall'attrice con conseguente inversione dell'onere probatorio circa la decorrenza del termine previsto dall'art. 1667 c.c.
I motivi sono fondati.
Invero, a mente dell'art 1667 com. 2 cc “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Orbene, per comprendere la posizione dell'appaltatore – e le relative garanzie di cui si può avvalere il committente – occorre tenere in considerazione la distinzione tra vizi conosciuti o riconoscibili e vizi non riconoscibili al momento della consegna, laddove con riguardo ai primi, la responsabilità ex art. 1667 c.c. dell'appaltatore viene meno se e nel momento in cui il committente accetta l'opera senza riserve;
con riguardo ai secondi, invece, il diritto del committente ad
11 ottenere la garanzia può essere fatto valere fino a quando accertamenti tecnici facciano emergere eventuali difetti occulti (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, n.
26233 del 22 novembre 2013 secondo cui in caso di vizi occulti, l'accettazione dell'opera da parte del committente non libera l'appaltatore dalla relativa garanzia ed i termini per agire decorrono unicamente dal momento della loro scoperta).
Nel caso in esame, dalla documentazione del fascicolo di primo grado risulta che: gli impianti in parola sono stati installati e consegnati il 15/12/11; il signor ebbe a denunciare i vizi e le difformità dell'impianto Persona_1 fotovoltaico con raccomandata AR inoltrata il 16/10/2013, regolarmente ricevuta dalla controparte il successivo 21/10/13;
A tale denuncia la OL SY spa replicava con e.mail del 19/11/2013 rappresentando che in breve tempo avrebbe provveduto ad inviare dei tecnici in loco onde effettuare le opportune verifiche (che però non seguivano).
Successivamente il signor inviava ulteriore diffida e sollecito a mezzo Per_1 fax del 11/03/14 (fascicolo ATP sub 10) provvedendo poi a depositare il 23-
24/06/14 ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al tribunale di
Avellino (RG 3122/14) onde verificarne le cause e l'esatto ammontare dei danni patiti.
Orbene, considerato che la consegna degli impianti è avvenuta il 15/12/11 ne segue che alla data del 16/10 – 21/10/ 2013 non era ancora spirato il termine biennale di prescrizione del diritto di garanzia cui soggiace l'appaltatore ai sensi dell'articolo 1667 cc (interrotto per effetto della denunzia).
Invero, non v'è dubbio che trattavasi di vizi occulti in quanto connessi all'erronea o cattiva installazione degli impianti cui seguiva il loro malfunzionamento, vizi accertabili solo a seguito di verifica tecnica sicché il termine di decadenza doveva farsi decorrere dalla loro effettiva conoscenza.
Sul punto la Corte di Legittimità ha affermato che la disposizione dell'art. 1667 c.c., secondo cui "il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta", va inteso nel senso che tale termine decadenziale decorre dal momento in cui il committente ha avuto in ogni modo
12 conoscenza di ciò che prima gli era occulto. Sicché, in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. (Nella fattispecie, relativa alla costruzione di un immobile, la S.C. in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che, trattandosi di vizi consistenti nell'imperfetta esecuzione delle fondamenta, il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere non dalla consegna dell'opera, bensì da quando - successivamente - venne depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo la relazione del consulente di ufficio, essendo in tal modo i committenti venuti a conoscenza dell'esistenza dei vizi conoscibili solo a seguito di indagini tecniche). Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18402 del 19/08/2009.
In tale prospettiva la Corte ha affermato che la conoscenza può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. in argomento Cass. 19 agosto 2009, n. 18402. In quel caso, il giudice del merito ha accertato attraverso i verbali di assemblea condominiale che i condomini erano a conoscenza dei vizi in questione).
Nel caso in esame, considerando la data di deposito della relazione ATP
(16/12/14) e l'idoneità della che la relativa domanda ad interrompere il decorso della prescrizione biennale, è tempestiva la domanda di garanzia azionata dal con la citazione del 06-12/05/15 . Persona_1
Invero, a mente della giurisprudenza di legittimità "l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'articolo 2943
c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (così, da ultimo, Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza del 8 settembre 2023 n.
26225, v. negli stessi termini anche Cass. 8637/2020, Cass. 3357/2016) 13 La domanda nei confronti della oltre che tempestiva è fondata e Controparte_8
merita accoglimento.
Invero, dall'esito dell'ATP in atti, redatta dall'ing. risulta accertato che Per_3
l'impianto presenta una serie di difetti di montaggio i cui effetti dannosi si sono concretizzati nell'inefficienza del medesimo con mancata produzione di energia, nonché nei danni alle strutture e nel possibile pregiudizio per la sicurezza impiantistica. (cfr. pag
6 relazione ATP)
Il sistema di montaggio approssimativo dei pannelli, la loro connessione incerta in alcuni punti e l'uso di cavi non idonei e fuori norma sono difetti che devono essere assolutamente corretti (..) nonostante le assicurazioni ricevute nessuna documentazione relativa ai due impianti in esame è stata consegnata alla committente e quindi nulla si sa in ordine alla natura, alle caratteristiche e qualità dei pannelli posti in esercizio. (…)
Ritiene il CTU che l'eliminazione dei difetti di un impianto mal montato è necessaria per consentire, in futuro, di raggiungere il migliore grado di efficienza possibile per il tipo di materiali ed apparecchiature costituenti l'impianto (…) si ritiene di poter stabilire che le opere necessarie di smontaggio e di risistemazione, del nuovo fissaggio sui tetti, delle connessioni dai pannelli, cavi ed inverter comporti costi pari al 25% del costo di acquisizione dell'impianto da 15,18 KVP ed e 15% del costo dell'impianto da 5,52 KVP.
Ne segue che il risarcimento del danno per l'efficientamento e messa in sicurezza dell'impianto voltaico in parola è pari all'importo totale di € 15.608 oltre iva (cfr. pag 7 relazione ATP ing. quale danno per equivalente che la ditta Persona_3
appaltatrice è tenuta a corrispondere al committente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla consegna dell'impianto al soddisfo.
Orbene, trattandosi di un debito di valore onde assicurare al danneggiato l'effettività e la completezza del ristoro liquidatogli occorre altresì maggiorare l'importo della rivalutazione e degli interessi secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 15.608,00
Data Iniziale: 15/12/2011 (data di consegna degli impianti)
Data Finale: 31/05/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
14 Decorrenza Rivalutazione: dicembre 2011
Scadenza Rivalutazione: maggio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 104
Indice alla Scadenza: 121,2
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,248
Totale Rivalutazione: € 3.870,78
Capitale Rivalutato: € 19.478,78
Totale Colonna Giorni: 4916
Totale Interessi: € 3.132,63
Rivalutazione + Interessi: € 7.003,41
Capitale Rivalutato + Interessi: € 22.611,41 (oltre iva se dovuta ed interessi legali dal 01/06/25 al soddisfo)
Quanto alla minore produzione della quantità di energia elettrica rispetto a quella prevista secondo contratto, il CTU ing. Pagina 6 dell'ATP scrive che dalla Per_3 documentazione non risulta nessuna assicurazione contrattuale formalmente rilasciata dalla OL SY in merito ai rendimenti produttivi né è possibile quantificare nel dettaglio la mancata produzione la cui entità dipende non solo dall'efficienza dell'impianto ma anche delle condizioni che si sono presentate nel periodo di vita dell'impianto medesimo.
Col terzo gli appellanti censurano l'illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione con riguardo ai danni agli immobili e la responsabilità di tipo extra- contrattuale non valutata dal giudice di prime cure che ha applicato anche a tali danni l'art
1667 c.c.)
Il motivo è fondato.
Invero, erroneamente il Giudice di prime cure ha ricompreso i danni cagionati agli immobili descritti nell'ATP assoggettandoli alla disciplina della garanzia per vizi in tema di appalto senza tener conto che trattasi di pregiudizi cagionati in occasione dell'installazione degli impianti fotovoltaici in parola non connesse
15 all'oggetto del contratto di appalto, sicché l'appaltatore ne risponde ai sensi dell'art 2043 cc e trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale prevista dall'art 2947 cc, trattandosi di danni cagionati dalla rottura di alcune tegole in laterizio durante il montaggio degli impianto fotovoltaici, rottura che ha determinato l'infiltrazione di acqua nei locali sottostanti.
Evidenzia il CTU nell'ATP che dalle riproduzioni fotografiche in atti risulta accertato che trattasi di danni che riguardano in particolar modo gli intonaci sia interni che esterni ai fabbricati oggetto d'installazione dei due impianti fotovoltaici con necessità dei seguenti lavori di risistemazione e rifacimento degli intonaci ammalorati in varie diversi punti dell'edificio, sostituzione delle tegole rotte durante il montaggio ed installazione degli impianti con necessità rifacimento intonaci e pitturazione dei locali quantificato nella misura complessiva di euro 4100 oltre iva se dovuta calcolato secondo il seguente schema:
Capitale Iniziale: € 4.100,00
Data Iniziale: 15/12/2011
Data Finale: 31/05/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: dicembre 2011
Scadenza Rivalutazione: maggio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale ndice alla Decorrenza: 104
Indice alla Scadenza: 121,2
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,248
Totale Rivalutazione: € 1.016,80
Capitale Rivalutato: € 5.116,80
Totale Colonna Giorni: 4916
Totale Interessi: € 822,91
Rivalutazione + Interessi: € 1.839,71
Capitale Rivalutato + Interessi: € 5.939,71 oltre iva se dovuta ed interessi dalla pronuncia al soddisfo. 16 Tutto quanto fin qui argomentato riguarda i rapporti tra parte attorea/appellante e la convenuta principale.
Ciò posto, la ha chiamato in causa la quale elettricista Controparte_8 CP_3 installatore degli impianti in parola) ritenendola responsabile (o co-responsabile) del danno cagionato a parte attorea. A tal proposito occorre premettere che: il terzo può essere chiamato in causa - ai sensi dell'art. 106 c.p.c. - sia perché risponda in luogo del convenuto, sia perché venga condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà eventualmente tenuto a prestare all'attore. Nel primo caso, quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovano fondamento nel medesimo titolo, la garanzia si definisce propria, nel secondo caso, quando la responsabilità dell'uno o dell'altro traggono origine di rapporti o situazioni giuridiche diversi, la garanzia si definisce impropria.
La differenza comporta che nel primo caso (garanzia propria) il terzo assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria e la domanda attorea si estende automaticamente anche al terzo, senza necessità di una nuova istanza da parte dell'attore . In siffatta evenienza, il terzo, con la chiamata in causa, assume la qualità di parte e, come tale, resterà vincolato a quanto statuito nella sentenza e, dall'altro lato, oggetto del processo rimarrà esclusivamente la situazione sostanziale originaria (vale a dire, quella introdotta dall'attore contro il convenuto)
Nel secondo caso (garanzia impropria), il convenuto indica il vero obbligato e l'attore, invece di chiamarlo in causa al solo fine di rendergli opponibile la sentenza, lo chiami proponendo una domanda nei suoi confronti, per ottenere una sentenza che abbia ad oggetto il rapporto sostanziale che intercorre fra lui ed il terzo. In questo caso si realizza un cumulo oggettivo, la chiamata è innovativa ed il giudice decide sia sul rapporto attore-convenuto che su quello convenuto-terzo e la chiamata in causa non comporta la estensione automatica della domanda originaria nei confronti del terzo chiamato.
La differenza tra le due ipotesi ha significativi risvolti sul piano pratico, atteso che, il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato
17 in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23308).
In ossequio ai principi di diritto fin qui affermati, ne segue che ha esercitato una chiamata in garanzia impropria perché diverso è il titolo in virtù del quale la garanzia è stata esercitata, più precisamente il contratto di subappalto tra la
[...]
e la ditta ed il contratto di assicurazione tra la e CP_8 CP_3 CP_3 la . Controparte_4
Per quanto fin qui riportato, in ragione della chiamata di terzo operata dall'appellata ora nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 le somme come sopra quantificate, vanno poste a carico della prima CP_3
con onere di quest'ultima a risponderne quale effettivo installatore degli impianti in parola.
Quanto al rapporto di garanzia esistente tra la e la CP_3 CP_4
giusta polizza n. 280.372 per il periodo che va dal 02/04/03 al 02/04/12 , occorre precisare che trova anche qui applicazione la distinzione tra vizi palesi e vizi occulti già espressa con riguardo all'operatività della garanzia ex art 1667 cc.
Ebbene, va disattesa l'eccezione di decadenza del diritto di garanzia maturatasi in danno della Invero, quest'ultima ha denunciato alla propria CP_3
compagnia assicuratrice il sinistro in parola il 31.5.2016, rimettendole l'atto di chiamata del terzo ad istanza della OL SY, sicché non rileva per quanto qui interessa, così come dedotto dalla la data di consegna degli CP_9
impianti (vedi dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte prot.
n. 0140-2011). In tale prospettiva sono altresì superflue le istanze istruttorie riproposte in appello dalla con riguardo al certificato di conformità CP_9
in parola). L'eccezione di decadenza dalla garanzia merita di essere disattesa.
Ed invero solo con la notifica dell'atto di chiamata di terzo nel giudizio di prime cure effettuata dalla ora nei confronti Controparte_1 Controparte_2
della quest'ultima è venuta a conoscenza dei danni asseritamente patiti CP_3
18 dagli odierni appellanti per fatti imputabili o quanto meno riconducibili all'operato della CP_3
Con riguardo poi all'eccezione sollevata da quest'ultima in ordine alla non opponibilità nei suoi confronti dei risultati dell'ATP occorre precisare che: secondo la dottrina e parte della giurisprudenza l'ATP ha valore di accertamento giudiziale vincolante soltanto tra le parti che: a) hanno ricevuto notifica del procedimento;
b) si sono costituite in forma difensiva (con CTP o comparsa).
Pertanto, in un successivo giudizio svolto tra le stesse parti l'ATP produce gli stessi effetti di un giudicato limitato e la valutazione tecnica non può essere ridiscussa. Al contrario, rispetto ai terzi non partecipanti al giudizio l'ATP ha solo efficacia di prova libera e non impedisce loro di opporsi o proporre prove contrarie. Trova applicazione nel caso di specie , il principio espresso nell'art. 116
c.p.c. della libera valutazione delle prove da parte del giudice civile (salvo che non abbiano natura di prova legale), al quale compete di apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli (se dal caso) sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Trattasi di un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n.
11176 del 2017,Cass. n. 21187 del 2019).
In tale prospettiva le risultanze dell'ATP è stata liberamente valutata da questa
Corte nell'ambito del giudizio in parola anche nei confronti della CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico delle appellate in solido tra loro e liquidate in favore degli eredi di in € 545,00 Persona_1 per spese vive per il primo grado nonché € 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 804,00 per spese vive nonché € 6.946,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria assente in secondo grado) oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti.
19 Sono poste a carico delle appellate in solido le spese di ATP svolte in primo grado oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo. in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di Controparte_10 lite in favore della ora Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t. liquidate per il primo grado in € 7.616,00 per
[...]
compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 6.946,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria assente in secondo grado) oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nonché condanna della alla refusione delle spese di lite in favore di CP_9
in persona del l.r.p.t. liquidate per il primo grado in € 7.616,00 per CP_3
compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 6.946,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria assente in secondo grado) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2087/2019 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 12.11.2019 (proc. n.
2147/2015) e notificata a mezzo p.e.c. in data 17.11.2019, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2087/2019 emessa dal
Tribunale di Avellino pubblicata il 12.11.2019, accoglie la domanda risarcitoria introdotta da (e per esso dai suoi eredi Persona_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ) e per l'effetto condanna la
[...] Parte_5 CP_1
ora in persona del
[...] Controparte_2
l.r.p.t., a risarcire il danno patito dagli odierni appellanti per i fatti di cui è causa che liquida in € 22.611,41 (oltre iva se dovuta ed interessi legali sul capitale dal 01/06/25 al soddisfo) nonché l'ulteriore somma di € 5.939,71 oltre iva se dovuta ed interessi dalla pronuncia al soddisfo;
2) condanna la ora Controparte_1 CP_11
[...
[...] in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in
[...]
favore di controparte liquidate in favore degli eredi di Persona_1
in € 545,00 per spese vive per il primo grado nonché € 7.616,00
[...] per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 804,00 per spese vive nonché € 6.946,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria assente in secondo grado) oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Luigino Bottoni e Giuseppina Rocco;
3) condanna la ora Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t. alla refusione in favore degli
[...]
appellanti delle spese di ATP svolte in primo grado (come liquidate dal
Tribunale) oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
4) condanna la in persona del l.r.p.t. a tenere indenne la CP_3
ora in Controparte_1 CP_1 Controparte_2 ragione della condanna conseguente al presente giudizio e riportata ai precedenti nn . 1-2 3;
5) condanna la a tenere indenne dagli esiti negativi CP_9
patrimoniali del presente giudizio la in persona del l.r.p.t. in CP_3
ragione della condanna riportata sub 4;
6) condanna la in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di CP_3
lite in favore della ora Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. liquidate per il primo Controparte_2 grado in € 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 6.946,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria assente in secondo grado) oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
7) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di CP_9 in persona del l.r.p.t. liquidate per il primo grado in € 7.616,00 CP_3
per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 6.946,00 per compensi professionali (esclusa
21 l'istruttoria assente in secondo grado) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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