CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- COMUNICAZ SOMME .
- TRIBUTI LOCALI n. 05690202302896983180 COMUNIC SOMME
- TRIBUTI LOCALI n. 05690202302896983180
- TRIBUTI LOCALI n. 06890202302896983181 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
APPELLANTE: accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata.
Di conseguenza, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e quindi:
In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia delle comunicazioni impugnate e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ivi indicate.
In via subordinata: rideterminare le somme dovute, previa epurazione dei crediti prescritti e/o decaduti, e prevedere la rateizzazione delle stesse in misura conforme ai principi di capacità contributiva, progressività ed equità, ammettendo altresì il pagamento mediante compensazione.
In ogni caso: annullare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Valore dichiarato della controversia € 6.397,02.
APPELLATO: chiede che il ricorso d'appello sia rigettato/dichiarato inammissibile, con vittoria di spese e conferma dell'atto impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.10.2023 la contribuente ha impugnato le comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art. 1, commi da 231 a 252 Legge n. 197/2022 n. 0569020230289698300, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha richiesto il pagamento degli importi di € 2.488,16,
2.351,34 e 1.557,52 a titolo di debito per tre distinte richieste di “definizione agevolata”.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva:
1) Violazione dell'art. 53 Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità, stante la sproporzione delle prime rate del piano di pagamento;
2)Difetto di notifica delle cartelle e degli avvisi presupposti, con conseguente prescrizione e decadenza dei crediti;
3) Difetto di motivazione degli atti impugnati;
4) Mancato annullamento automatico dei carichi inferiori a € 1.000,00;
5) Illegittimità per omessa previsione della compensazione tra le modalità di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La C.G.T.1° di Genova con la sentenza oggi impugnata respingeva il ricorso, sul presupposto della manifesta infondatezza delle deduzioni, con aggravio di spese e condanna per responsabilità aggravata.
Successivamente la contribuente notifica appello presso questa Corte di Giustizia, formulando motivi analoghi a quelli del primo grado:
1.erronea e ingiusta valutazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 53 della costituzione;
afferma che la finalità della agevolazione è quella di consentire a contribuenti in difficoltà di estinguere i propri debiti, ma tale finalità sarebbe frustrata da un piano di ammortamento che, prevedendo il versamento del 20% del totale nei primi mesi, non tiene in alcun conto la concreta capacità economica del debitore, rendendo di fatto inoperante il beneficio per coloro che ne avrebbero più bisogno.
2 erronea e ingiusta valutazione in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti e alla conseguente prescrizione e decadenza dei crediti. sostiene che la domanda di "rottamazione" può costituire sì un atto interruttivo della prescrizione, ma non può valere come rinuncia a eccepire la prescrizione già maturata o la decadenza dell'azione di riscossione, tantomeno può sanare la nullità assoluta derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
3 erronea valutazione sul difetto di motivazione dell'atto impugnato.. afferma che la motivazione dell'atto
è insufficente, atteso che le comunicazioni impugnate non permettevano di comprendere il criterio di calcolo delle somme dovute, la natura dei tributi (indicati come "non specificato") e le ragioni dell'esclusione di alcuni carichi dallo "stralcio" automatico.
4 erronea valutazione sulla mancata previsione della compensazione.. afferma che la compensazione dovrebbe essere ammessa quale modalità estintiva dell'obbligazione, in linea con i principi generali dell'ordinamento. negarla a priori -come fatto dai primi giudici- costituisce un'ulteriore violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 53 cost..
5 ingiustizia della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sostiene che le questioni sollevate dalla contribuente sono tutt'altro che infondate, involgendo complessi profili di diritto sostanziale e processuale, nonché di legittimità costituzionale, ampiamente dibattuti in dottrina e giurisprudenza. Afferma che l'esercizio del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., non può essere qualificato come "temerario" solo perché le tesi sostenute non vengono accolte dal Giudice.
Formula infine istanza di sospensione cautelare, parzialmente accolta da questa Corte con ordinanza
14.11.25 con il
PQM
: "La Corte ritiene che l'istanza di sospensione vada accolta solo in relazione alla condanna per responsabilità aggravata in relazione alla nesessità di verifica della sussistenza dei presupposti per tale decisione. Nel resto, mancano i presupposti per l'accoglimento, in particolare in relazione alla dimostrazione del periculum in mora. Pertanto sospende l'esecuzione della sentenza 72/25 CGT I grado della Spezia solo quanto alla condanna per responsabilità aggravata;
respinge nel resto. Fissa la trattazione del merito all'udienza del 16 gennaio 2026 ore di rito, spese al definitivo".
Si costituisce l'Ufficio che controdeduce:
__che i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività, imposti dalle previsioni di cui al richiamato art. 53 della Costituzione, riguardano il livello dei contributi previdenziali e dei tributi che ciascun obbligato deve pagare, quindi riguardano le somme che l'appellante doveva in origine pagare e la cui entità non riguarda l'oggetto dell'odierno procedimento.
__che l'adesione alla definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo, giacché, in quanto volta a definire
“transattivamente” la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, la previsione di detta agevolazione pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro: coltivare la controversia nei modi ordinari;
ovvero corrispondere quanto prescritto dalla disposizione agevolativa a definizione della controversia” (CASS.CIV. n.22558/2017) . Che tutte le cartelle sono state correttamente notificate ed è pacifico che siano entrate nella sfera di conoscibilità del contribuente, in ragione del fatto che lo stesso ne ha espressamente richiesto la “rottamazione”.
__che l'atto impugnato è allineato con la volontà del contribuente di aderire all'agevolazione fiscale, nei termini che il medesimo ha esplicitato in seno alla relativa dichiarazione del 28/02/2023. L'impugnazione tempestiva e la contestazione nel merito dei contenuti della comunicazione stessa provano l'avvenuto raggiungimento dello scopo informativo e l'assenza di qualsivoglia apprezzabile pregiudizio del diritto di difesa del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia,letti gli atti, è dell'avviso che l'appello sia non del tutto fondato, nei termini di cui oltre si dirà.
-A) Il primo motivo (violazione art. 53 Cost.) è infondato. La contribuente lamenta che la formulazione della norma agevolativa porta a stabilire rate di importo eccessivo, che non tengono conto della reale condizione finanziaria/patrimoniale del contribuente. L'Ufficio oppone che l'art. 53 Cost riguarda l'imposizione fiscale, mentre nella fattispecie si tratta di particolare forma di estinzione di posizioni debitorie già iscritte a ruolo. Peraltro, va osservato che la Corte Costituzionale, investita della problematica, ha escluso (v. sentenza n. 189/2024) la violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), in quanto la disciplina della definizione agevolata risulta coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate e non si riduce a un mero intervento contrario al valore costituzionale del dovere tributario, né tale da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
-B) Il secondo motivo (omessa notifica delle cartelle, prescrizione, decadenza) è infondato . La contribuente insiste perché sia riconosciuta l'omessa notifica delle cartelle (in assenza di prove da parte dell'Amministrazione), insiste perché sia consentito -anche in presenza di domanda agevolativa- eccepire la prescrizione/decadenza da parte dell'Ufficio. In proposito, questo eccepisce che l'adesione alla rottamazione preclude ogni contestazione in ordine a prescrizione/decadenza. L'assunto dell'Ufficio trova riscontro nel -condivisibile- arresto di cui a Cass. civ., sez. V, 12.12.2024, n. 32030; id., 16.12.2024, n. 32679, laddove si afferma che non si può logicamente chiedere di pagare a rate o in forma agevolata un debito se non se ne riconosce, almeno implicitamente, l'esistenza. Tale richiesta presuppone la piena conoscenza delle cartelle di pagamento e delle somme dovute, rendendo incompatibile la successiva allegazione di non aver mai ricevuto le notifiche o che il debito sia prescritto.
Il ricorso alla procedura di definizione agevolata costituisce dunque un'implicita ma inequivocabile rinuncia ad avvalersi della prescrizione, e anche di quella eventualmente già maturata. La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha pertanto come imprescindibile presupposto logico-giuridico la piena conoscenza
(intesa come percezione dell'esistenza di un atto e dei profili che lo rendono lesivo alla propria sfera giuridica)
e l'intenzionale riconoscimento dei debiti per i quali si chiede la dilazione. E ciò perché è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo soltanto dopo aver avuto conoscenza di tale ruolo e dei relativi carichi e, dunque, anche delle relative cartelle di pagamento. Nello stesso solco, v. anche sent. 6602/2020 Trib. Roma sez. lavoro, che afferma come l'accesso alla procedura in questione costituisca implicita ma inequivocabile rinuncia ad avvalersi della prescrizione eventualmente già maturata.
-C) il terzo motivo (motivazione dell'atto) è infondato. la lagnanza della contribuente appare infondata ove si osservi che le cartelle sono pacificamente entrate nella sfera di conoscenza della contribuente, e l'atto impugnato rispecchia la volontà della contribuente di aderire all'agevolazione fiscale;
peraltro, la puntuale impugnazione della comunicazione riferita al presupposto della stessa, attesta la piena comprensione ed evidenzia l'assenza di pregiudizi per la difesa.
Quanto alla eccezione di mancato annullamento automatico dei carichi inferiori a 1000,00 euro, va evidenziato cha la lagnanza è improponibile, atteso che si tratta di due istituti del tutto differenti: le cartelle di pagamento di cui controparte pretenderebbe l'annullamento ex lege, sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 222 a 230 L. n. 197/2023 trattandosi di:
a) carichi con importo residuo, alla data di entrata in vigore della Legge, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, superiore a 1.000,00 euro;
b) carichi affidati prima del 1° gennaio 2000
e dopo il 31 dicembre 2015; c) carichi affidati da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (ossia Regioni, Province, Comuni, Società da questi partecipate, Ordini,
Consorzi, ecc.) che hanno provveduto, entro il 31 marzo 2023, a comunicare all'Agente della riscossione la loro volontà di non applicazione delle disposizioni relative allo stralcio.
-D) il quarto motivo (mancata previsione della compensazione) è infondato. Va evidenziato che la normativa di cui all'art. 3 comma 242 L. 197/2022 recita: “Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione."
Pertanto dal tenore letterale della norna in esame, emerge come non sia possibile effettuare il pagamento tramite compensazione delle somme dovute a seguito di Definizione Agevolata.
-E) il quinto motivo (insussitenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.), è fondato. La decisione di primo grado sul punto va riformata mandando esente da condanna la contribuente;
tanto, non sul presupposto della ingiustizia della condanna stessa (concetto in astratto di difficile valutazione se non sul piano equitativo), quanto sul piano della ratio alla base dell'impugnazione, fondata su ragioni connesse allo stato finanziario/patrimoniale della contribuente che l'hanno portata alla ricerca di giustificazioni (peraltro inammissibili) per il proprio comportamento. La condanna ex art. 96 cpc appare da revocare.
-F) Tanto ritenuto e considerato, la prima sentenza va confermata tranne che relativamente alla condanna della contribuente ex art 96 cpc. Alla soccombenza nel merito consegue la condanna alla rifusione delle spese (ivi compresa la fase cautelare) in favore dell'appellato (già ridotte del 20% - Cass. 22693/2025); in virtù del parziale accoglimento vanno liquidate come in dispositivo, in misura inferiore al minimo previsto dalle tabelle ex d.m. 147/2022 (terzo scaglione).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in parziale accoglimento dell'appello revoca la condanna ex art. 96 cpc;
conferma nel resto la prima sentenza. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellato liquidate in € 1000,00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- COMUNICAZ SOMME .
- TRIBUTI LOCALI n. 05690202302896983180 COMUNIC SOMME
- TRIBUTI LOCALI n. 05690202302896983180
- TRIBUTI LOCALI n. 06890202302896983181 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
APPELLANTE: accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata.
Di conseguenza, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e quindi:
In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia delle comunicazioni impugnate e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ivi indicate.
In via subordinata: rideterminare le somme dovute, previa epurazione dei crediti prescritti e/o decaduti, e prevedere la rateizzazione delle stesse in misura conforme ai principi di capacità contributiva, progressività ed equità, ammettendo altresì il pagamento mediante compensazione.
In ogni caso: annullare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Valore dichiarato della controversia € 6.397,02.
APPELLATO: chiede che il ricorso d'appello sia rigettato/dichiarato inammissibile, con vittoria di spese e conferma dell'atto impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30.10.2023 la contribuente ha impugnato le comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art. 1, commi da 231 a 252 Legge n. 197/2022 n. 0569020230289698300, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha richiesto il pagamento degli importi di € 2.488,16,
2.351,34 e 1.557,52 a titolo di debito per tre distinte richieste di “definizione agevolata”.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva:
1) Violazione dell'art. 53 Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità, stante la sproporzione delle prime rate del piano di pagamento;
2)Difetto di notifica delle cartelle e degli avvisi presupposti, con conseguente prescrizione e decadenza dei crediti;
3) Difetto di motivazione degli atti impugnati;
4) Mancato annullamento automatico dei carichi inferiori a € 1.000,00;
5) Illegittimità per omessa previsione della compensazione tra le modalità di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La C.G.T.1° di Genova con la sentenza oggi impugnata respingeva il ricorso, sul presupposto della manifesta infondatezza delle deduzioni, con aggravio di spese e condanna per responsabilità aggravata.
Successivamente la contribuente notifica appello presso questa Corte di Giustizia, formulando motivi analoghi a quelli del primo grado:
1.erronea e ingiusta valutazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 53 della costituzione;
afferma che la finalità della agevolazione è quella di consentire a contribuenti in difficoltà di estinguere i propri debiti, ma tale finalità sarebbe frustrata da un piano di ammortamento che, prevedendo il versamento del 20% del totale nei primi mesi, non tiene in alcun conto la concreta capacità economica del debitore, rendendo di fatto inoperante il beneficio per coloro che ne avrebbero più bisogno.
2 erronea e ingiusta valutazione in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti e alla conseguente prescrizione e decadenza dei crediti. sostiene che la domanda di "rottamazione" può costituire sì un atto interruttivo della prescrizione, ma non può valere come rinuncia a eccepire la prescrizione già maturata o la decadenza dell'azione di riscossione, tantomeno può sanare la nullità assoluta derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
3 erronea valutazione sul difetto di motivazione dell'atto impugnato.. afferma che la motivazione dell'atto
è insufficente, atteso che le comunicazioni impugnate non permettevano di comprendere il criterio di calcolo delle somme dovute, la natura dei tributi (indicati come "non specificato") e le ragioni dell'esclusione di alcuni carichi dallo "stralcio" automatico.
4 erronea valutazione sulla mancata previsione della compensazione.. afferma che la compensazione dovrebbe essere ammessa quale modalità estintiva dell'obbligazione, in linea con i principi generali dell'ordinamento. negarla a priori -come fatto dai primi giudici- costituisce un'ulteriore violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 53 cost..
5 ingiustizia della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sostiene che le questioni sollevate dalla contribuente sono tutt'altro che infondate, involgendo complessi profili di diritto sostanziale e processuale, nonché di legittimità costituzionale, ampiamente dibattuti in dottrina e giurisprudenza. Afferma che l'esercizio del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., non può essere qualificato come "temerario" solo perché le tesi sostenute non vengono accolte dal Giudice.
Formula infine istanza di sospensione cautelare, parzialmente accolta da questa Corte con ordinanza
14.11.25 con il
PQM
: "La Corte ritiene che l'istanza di sospensione vada accolta solo in relazione alla condanna per responsabilità aggravata in relazione alla nesessità di verifica della sussistenza dei presupposti per tale decisione. Nel resto, mancano i presupposti per l'accoglimento, in particolare in relazione alla dimostrazione del periculum in mora. Pertanto sospende l'esecuzione della sentenza 72/25 CGT I grado della Spezia solo quanto alla condanna per responsabilità aggravata;
respinge nel resto. Fissa la trattazione del merito all'udienza del 16 gennaio 2026 ore di rito, spese al definitivo".
Si costituisce l'Ufficio che controdeduce:
__che i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività, imposti dalle previsioni di cui al richiamato art. 53 della Costituzione, riguardano il livello dei contributi previdenziali e dei tributi che ciascun obbligato deve pagare, quindi riguardano le somme che l'appellante doveva in origine pagare e la cui entità non riguarda l'oggetto dell'odierno procedimento.
__che l'adesione alla definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo, giacché, in quanto volta a definire
“transattivamente” la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, la previsione di detta agevolazione pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro: coltivare la controversia nei modi ordinari;
ovvero corrispondere quanto prescritto dalla disposizione agevolativa a definizione della controversia” (CASS.CIV. n.22558/2017) . Che tutte le cartelle sono state correttamente notificate ed è pacifico che siano entrate nella sfera di conoscibilità del contribuente, in ragione del fatto che lo stesso ne ha espressamente richiesto la “rottamazione”.
__che l'atto impugnato è allineato con la volontà del contribuente di aderire all'agevolazione fiscale, nei termini che il medesimo ha esplicitato in seno alla relativa dichiarazione del 28/02/2023. L'impugnazione tempestiva e la contestazione nel merito dei contenuti della comunicazione stessa provano l'avvenuto raggiungimento dello scopo informativo e l'assenza di qualsivoglia apprezzabile pregiudizio del diritto di difesa del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia,letti gli atti, è dell'avviso che l'appello sia non del tutto fondato, nei termini di cui oltre si dirà.
-A) Il primo motivo (violazione art. 53 Cost.) è infondato. La contribuente lamenta che la formulazione della norma agevolativa porta a stabilire rate di importo eccessivo, che non tengono conto della reale condizione finanziaria/patrimoniale del contribuente. L'Ufficio oppone che l'art. 53 Cost riguarda l'imposizione fiscale, mentre nella fattispecie si tratta di particolare forma di estinzione di posizioni debitorie già iscritte a ruolo. Peraltro, va osservato che la Corte Costituzionale, investita della problematica, ha escluso (v. sentenza n. 189/2024) la violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), in quanto la disciplina della definizione agevolata risulta coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate e non si riduce a un mero intervento contrario al valore costituzionale del dovere tributario, né tale da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
-B) Il secondo motivo (omessa notifica delle cartelle, prescrizione, decadenza) è infondato . La contribuente insiste perché sia riconosciuta l'omessa notifica delle cartelle (in assenza di prove da parte dell'Amministrazione), insiste perché sia consentito -anche in presenza di domanda agevolativa- eccepire la prescrizione/decadenza da parte dell'Ufficio. In proposito, questo eccepisce che l'adesione alla rottamazione preclude ogni contestazione in ordine a prescrizione/decadenza. L'assunto dell'Ufficio trova riscontro nel -condivisibile- arresto di cui a Cass. civ., sez. V, 12.12.2024, n. 32030; id., 16.12.2024, n. 32679, laddove si afferma che non si può logicamente chiedere di pagare a rate o in forma agevolata un debito se non se ne riconosce, almeno implicitamente, l'esistenza. Tale richiesta presuppone la piena conoscenza delle cartelle di pagamento e delle somme dovute, rendendo incompatibile la successiva allegazione di non aver mai ricevuto le notifiche o che il debito sia prescritto.
Il ricorso alla procedura di definizione agevolata costituisce dunque un'implicita ma inequivocabile rinuncia ad avvalersi della prescrizione, e anche di quella eventualmente già maturata. La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha pertanto come imprescindibile presupposto logico-giuridico la piena conoscenza
(intesa come percezione dell'esistenza di un atto e dei profili che lo rendono lesivo alla propria sfera giuridica)
e l'intenzionale riconoscimento dei debiti per i quali si chiede la dilazione. E ciò perché è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo soltanto dopo aver avuto conoscenza di tale ruolo e dei relativi carichi e, dunque, anche delle relative cartelle di pagamento. Nello stesso solco, v. anche sent. 6602/2020 Trib. Roma sez. lavoro, che afferma come l'accesso alla procedura in questione costituisca implicita ma inequivocabile rinuncia ad avvalersi della prescrizione eventualmente già maturata.
-C) il terzo motivo (motivazione dell'atto) è infondato. la lagnanza della contribuente appare infondata ove si osservi che le cartelle sono pacificamente entrate nella sfera di conoscenza della contribuente, e l'atto impugnato rispecchia la volontà della contribuente di aderire all'agevolazione fiscale;
peraltro, la puntuale impugnazione della comunicazione riferita al presupposto della stessa, attesta la piena comprensione ed evidenzia l'assenza di pregiudizi per la difesa.
Quanto alla eccezione di mancato annullamento automatico dei carichi inferiori a 1000,00 euro, va evidenziato cha la lagnanza è improponibile, atteso che si tratta di due istituti del tutto differenti: le cartelle di pagamento di cui controparte pretenderebbe l'annullamento ex lege, sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 222 a 230 L. n. 197/2023 trattandosi di:
a) carichi con importo residuo, alla data di entrata in vigore della Legge, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, superiore a 1.000,00 euro;
b) carichi affidati prima del 1° gennaio 2000
e dopo il 31 dicembre 2015; c) carichi affidati da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (ossia Regioni, Province, Comuni, Società da questi partecipate, Ordini,
Consorzi, ecc.) che hanno provveduto, entro il 31 marzo 2023, a comunicare all'Agente della riscossione la loro volontà di non applicazione delle disposizioni relative allo stralcio.
-D) il quarto motivo (mancata previsione della compensazione) è infondato. Va evidenziato che la normativa di cui all'art. 3 comma 242 L. 197/2022 recita: “Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione."
Pertanto dal tenore letterale della norna in esame, emerge come non sia possibile effettuare il pagamento tramite compensazione delle somme dovute a seguito di Definizione Agevolata.
-E) il quinto motivo (insussitenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.), è fondato. La decisione di primo grado sul punto va riformata mandando esente da condanna la contribuente;
tanto, non sul presupposto della ingiustizia della condanna stessa (concetto in astratto di difficile valutazione se non sul piano equitativo), quanto sul piano della ratio alla base dell'impugnazione, fondata su ragioni connesse allo stato finanziario/patrimoniale della contribuente che l'hanno portata alla ricerca di giustificazioni (peraltro inammissibili) per il proprio comportamento. La condanna ex art. 96 cpc appare da revocare.
-F) Tanto ritenuto e considerato, la prima sentenza va confermata tranne che relativamente alla condanna della contribuente ex art 96 cpc. Alla soccombenza nel merito consegue la condanna alla rifusione delle spese (ivi compresa la fase cautelare) in favore dell'appellato (già ridotte del 20% - Cass. 22693/2025); in virtù del parziale accoglimento vanno liquidate come in dispositivo, in misura inferiore al minimo previsto dalle tabelle ex d.m. 147/2022 (terzo scaglione).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in parziale accoglimento dell'appello revoca la condanna ex art. 96 cpc;
conferma nel resto la prima sentenza. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellato liquidate in € 1000,00.